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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola transitoria: per navi e aeromobili di cui le ultime notizie risalgono a prima dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita decorre dalla data dell'entrata in vigore (21 aprile 1942).
  • Deroga a favore del termine più breve: la regola non si applica se, a quella data, il termine residuo secondo la legge previgente è più breve; in tal caso prevale il termine già in corso.
  • Artt. 162 e 761 cod. nav.: l'art. 162 disciplina la perdita presunta delle navi, l'art. 761 quella degli aeromobili; l'art. 1290 fissa il dies a quo transitorio per entrambe le fattispecie.
  • Obiettivo: evitare che imbarcazioni e aeromobili scomparsi prima del 1942 rimangano in stato di incertezza giuridica a tempo indeterminato per un mero difetto di coordinamento temporale tra vecchio e nuovo sistema.
  • Criterio del minimo: il legislatore adotta il criterio del termine più favorevole alla certezza del diritto (termine più breve), privilegiando la rapidità di definizione dello status giuridico del mezzo perduto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1290 Codice della Navigazione — Perdita presunta

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

Commento

L'istituto della perdita presunta nella navigazione

La perdita presunta è un istituto tipico del diritto della navigazione che consente di dichiarare giuridicamente perduta — e quindi di avviare le conseguenti liquidazioni assicurative, successorie e di responsabilità — una nave o un aeromobile di cui si siano perdute le notizie per un periodo di tempo sufficientemente lungo da far ragionevolmente ritenere che il mezzo sia andato definitivamente perduto. Gli artt. 162 e 761 del Codice della navigazione fissano rispettivamente per le navi e per gli aeromobili i termini e le condizioni per la dichiarazione di perdita presunta, che produce effetti analoghi alla dichiarazione di scomparsa e assenza di cui al codice civile per le persone fisiche.

Il problema del dies a quo nei casi transitori

Prima dell'entrata in vigore del codice, la disciplina della perdita presunta delle navi era contenuta in disposizioni preesistenti, non necessariamente coincidenti con quelle degli artt. 162 e 761. Per i casi in cui le ultime notizie di una nave o di un aeromobile risalivano a un momento anteriore al 21 aprile 1942, si poneva un problema: il nuovo termine (quello degli artt. 162 e 761) doveva decorrere dalla data delle ultime notizie — retroattivamente — o dalla data dell'entrata in vigore del codice? Se fosse decorso retroattivamente, avrebbe potuto creare situazioni assurde di perdita già dichiarabile il giorno stesso dell'entrata in vigore; se non fosse decorso affatto, la questione sarebbe rimasta indefinitamente sub judice.

La soluzione adottata: dies a quo nell'entrata in vigore

L'art. 1290 risolve il problema con eleganza tecnica: per i casi transitori, il termine per la presunzione di perdita decorre dalla data dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942), come se quella fosse la data delle ultime notizie ai fini del computo. In questo modo, il termine non retroagisce né rimane indefinitamente sospeso: comincia a decorrere dal giorno del codice, garantendo certezza e uniformità di trattamento.

La deroga del termine più breve

Il legislatore ha però introdotto un'importante eccezione: se, alla data dell'entrata in vigore, il termine che rimane ancora a decorrere secondo le disposizioni delle leggi anteriori è più breve di quello che decorrerebbe dal 21 aprile 1942, si applica il termine più breve. In altri termini, si adotta il criterio del minimo: se la vecchia legge avrebbe determinato una dichiarazione di perdita presunta più rapidamente (perché il termine era più breve o già quasi del tutto maturato), tale termine più rapido prevale sul nuovo dies a quo del codice. Il criterio privilegia la certezza del diritto e l'efficienza del sistema, evitando che il passaggio alla nuova normativa allunghi artificialmente l'incertezza sullo status giuridico di mezzi già da lungo tempo scomparsi.

Effetti pratici e contesto bellico

La norma aveva un'importanza pratica tutt'altro che marginale nel 1942: il conflitto mondiale aveva già causato la scomparsa di numerose navi italiane, militari e civili, e presto avrebbe provocato ulteriori perdite. La chiarezza sul dies a quo della perdita presunta era essenziale per liquidare i contratti assicurativi, definire le successioni tra i co-proprietari, sciogliere i contratti di noleggio e determinare le responsabilità degli armatori. L'art. 1290 forniva dunque uno strumento giuridico prezioso in un contesto di emergenza bellica, consentendo di definire con certezza lo status delle navi e degli aeromobili scomparsi prima del 1942 anche nell'immediata applicazione del nuovo codice.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e la nave scomparsa sei mesi prima del codice

Tizio è armatore di una motonave da carico di cui si sono perse le notizie nell'ottobre 1941, sei mesi prima dell'entrata in vigore del codice; ai sensi dell'art. 1290, il termine per la presunzione di perdita — fissato dall'art. 162 in due anni dall'ultima notizia in alto mare — inizia a decorrere dal 21 aprile 1942, consentendo a Tizio di avviare la procedura di perdita presunta solo nel 1944, dopo il decorso di due anni dalla data del codice.

Caso 2: Caio e il termine più breve della legge previgente

Caio è assicuratore di un aeromobile da trasporto scomparso nel gennaio 1941; secondo la legge previgente il termine per la presunzione di perdita era di un anno dall'ultima notizia, quindi sarebbe maturato nel gennaio 1942, prima dell'entrata in vigore del codice; poiché alla data del 21 aprile 1942 il termine residuo della legge anteriore era già scaduto, Caio può procedere immediatamente alla dichiarazione di perdita presunta applicando il criterio del termine più breve previsto dall'art. 1290.

Caso 3: Sempronio e l'incertezza sullo status della nave scomparsa

Sempronio è comproprietario di una nave da pesca di cui si ignorano le notizie dal marzo 1942, poche settimane prima dell'entrata in vigore del codice; grazie all'art. 1290, il termine biennale dell'art. 162 decorre dal 21 aprile 1942, consentendo a Sempronio di calcolare con certezza quando potrà avviare la procedura di perdita presunta e procedere alla liquidazione della comproprietà senza attendere ulteriori interventi normativi.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 1290 del Codice della navigazione?

Stabilisce la regola transitoria per il calcolo del termine di perdita presunta (artt. 162 e 761 cod. nav.) per navi e aeromobili di cui le ultime notizie risalgono a prima dell'entrata in vigore del codice: il termine decorre dal 21 aprile 1942, salvo che quello previgente, se più breve, risulti già maturato o in scadenza imminente.

Cosa si intende per 'perdita presunta' di una nave?

È la dichiarazione giuridica che una nave è andata perduta in modo definitivo, pronunciata dopo il decorso del termine previsto dall'art. 162 cod. nav. dall'ultima notizia, con effetti analoghi alla scomparsa nei confronti dell'assicurazione, della proprietà e dei contratti di navigazione.

Qual è il criterio del 'termine più breve' adottato dall'art. 1290?

Se alla data del 21 aprile 1942 il termine residuo secondo la legge previgente era più breve di quello che decorrerebbe dal codice, si applica il termine più breve; il criterio privilegia la certezza del diritto e la rapida definizione dello status giuridico del mezzo perduto.

Perché questa norma era particolarmente rilevante nel contesto del 1942?

Perché il conflitto mondiale aveva causato la scomparsa di numerose navi e aeromobili italiani; la certezza sul dies a quo della perdita presunta era essenziale per liquidare le assicurazioni, definire le successioni e sciogliere i contratti di noleggio.

L'art. 1290 ha ancora applicazione pratica?

No: la norma ha esaurito la propria funzione transitoria nel 1942-1943, con la progressiva definizione delle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore del codice; conserva oggi soltanto valore storico e sistematico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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