Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1621 c.c. – Riparazioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

In sintesi

  • L'art. 1621 c.c. ripartisce tra locatore e affittuario il carico delle riparazioni nel contratto di affitto.
  • Le riparazioni straordinarie spettano al locatore, a sue spese e durante l'affitto.
  • Le altre riparazioni sono a carico dell'affittuario.
  • Il criterio distingue gli interventi di natura straordinaria da quelli ordinari e di manutenzione.
  • La norma e propria della disciplina dell'affitto, contratto a vocazione produttiva.
Indice dei contenuti

L'art. 1621 del codice civile distribuisce tra le parti del contratto di affitto il peso economico delle riparazioni, ponendo le straordinarie a carico del locatore e le altre a carico dell'affittuario. La disposizione tocca un profilo di grande rilievo pratico, perche la corretta allocazione dei costi di manutenzione incide direttamente sull'equilibrio economico del rapporto e sulla sua durata.

L'affitto e la sua funzione

L'affitto e la figura contrattuale con cui si concede il godimento di una cosa produttiva, destinata cioe a essere fruita nella sua attitudine a dare frutti o utilita. Questa vocazione produttiva spiega la peculiarita della disciplina rispetto alla locazione di cose non produttive: l'affittuario non si limita a usare il bene, ma lo gestisce per trarne utilita, e cio si riflette anche sulla ripartizione degli oneri di manutenzione. La norma sulle riparazioni e percio coerente con la natura dinamica del rapporto.

La ripartizione: straordinarie al locatore

Il primo criterio fissato dalla disposizione attribuisce al locatore le riparazioni straordinarie, da eseguirsi a sue spese e durante l'affitto. La scelta e coerente con la posizione del locatore quale soggetto che conserva la titolarita del bene e ne trae il corrispettivo: a lui compete farsi carico degli interventi di maggiore consistenza, quelli che attengono alla struttura e alla conservazione sostanziale della cosa, e che eccedono la normale gestione. L'espressa indicazione che le riparazioni vanno eseguite durante l'affitto sottolinea il dovere del locatore di intervenire tempestivamente, senza attendere la fine del rapporto.

La ripartizione: le altre all'affittuario

Per converso, tutte le riparazioni diverse da quelle straordinarie gravano sull'affittuario. Si tratta degli interventi connessi all'uso e alla gestione corrente del bene, riconducibili alla manutenzione ordinaria e a cio che il godimento produttivo comporta nel suo svolgimento quotidiano. L'affittuario, che trae utilita dalla cosa, sopporta coerentemente i costi della sua ordinaria conservazione, in un'ottica di simmetria tra vantaggi ritratti e oneri sostenuti.

Il discrimine tra straordinario e ordinario

Il punto piu delicato nell'applicazione della norma e la distinzione tra riparazioni straordinarie e ordinarie. In linea generale, sono straordinarie quelle che non rientrano nella normale gestione, perche attengono a interventi di rilievo strutturale o comunque eccedenti la manutenzione corrente; sono ordinarie quelle ricorrenti, legate all'uso e al deperimento fisiologico del bene. Il confine non e sempre netto e va apprezzato in concreto, tenendo conto della natura del bene, della sua destinazione produttiva e dell'entita dell'intervento. Questa valutazione e spesso il fulcro delle controversie tra le parti.

L'equilibrio del rapporto

La ripartizione delineata dalla norma realizza un equilibrio razionale: chi conserva la proprieta e percepisce il canone si fa carico degli interventi di conservazione sostanziale; chi gode del bene e ne trae le utilita sostiene i costi della gestione ordinaria. Tale assetto previene che il peso della manutenzione si concentri ingiustamente su una sola parte e contribuisce alla stabilita del rapporto, scoraggiando i conflitti sulla titolarita degli oneri.

Rilievo operativo

Nella prassi, l'art. 1621 fornisce il criterio per stabilire a chi spetti farsi carico di un determinato intervento manutentivo. Le parti, nel predisporre il contratto, possono trovare utile precisare cosa intendano per riparazioni straordinarie e ordinarie, riducendo cosi i margini di incertezza. In assenza di pattuizioni specifiche, e la regola legale a operare, ripartendo gli oneri secondo il criterio della natura, straordinaria o meno, dell'intervento richiesto.

Il dovere di tempestivita del locatore

L'espressa indicazione che le riparazioni straordinarie vanno eseguite durante l'affitto merita un approfondimento, perche da essa discende un vero e proprio dovere di tempestivita a carico del locatore. Egli non puo limitarsi a riconoscere la necessita dell'intervento rinviandolo alla cessazione del rapporto, ma deve provvedere mentre il contratto e in corso, cosi da assicurare all'affittuario il pieno godimento del bene nella sua attitudine produttiva. La tempestivita e essenziale proprio in ragione della funzione dell'affitto: un bene produttivo che resti privo delle riparazioni strutturali necessarie vedrebbe compromessa la propria redditivita, frustrando l'interesse che ha indotto l'affittuario a concludere il contratto. Il dovere del locatore si traduce, in questa prospettiva, in una componente essenziale dell'obbligo di mantenere la cosa idonea all'uso convenuto.

Le conseguenze dell'inerzia del locatore

Quando il locatore, tenuto alle riparazioni straordinarie, non vi provveda, l'affittuario non resta privo di tutela. In linea generale, di fronte all'inadempimento dell'obbligo manutentivo, l'ordinamento appronta rimedi volti a ristabilire l'equilibrio del rapporto, che possono andare dalla richiesta di adempimento alle conseguenze proprie dell'inadempimento contrattuale, fino agli strumenti che consentono all'affittuario di reagire all'inerzia altrui. Il punto evidenzia come la ripartizione degli oneri delineata dalla norma non sia una mera enunciazione programmatica, ma una distribuzione di obblighi giuridicamente vincolanti, la cui violazione apre la strada alle reazioni previste dal sistema in materia di inadempimento.

L'autonomia delle parti e i suoi limiti

La regola di ripartizione dettata dalla disposizione opera in mancanza di diversa volonta delle parti, le quali possono modulare convenzionalmente la distribuzione degli oneri manutentivi. Tale autonomia consente di adattare la disciplina alle specificita del singolo rapporto e alla natura del bene affittato, riducendo i margini di incertezza interpretativa sul confine tra straordinario e ordinario. Resta inteso che una chiara definizione contrattuale di cio che le parti intendono per riparazioni straordinarie e ordinarie costituisce il modo piu efficace per prevenire le controversie, che nella pratica nascono proprio dalla difficolta di qualificare il singolo intervento. In assenza di una simile precisazione, sara il criterio legale, fondato sulla natura dell'intervento, a governare la ripartizione.

Domande frequenti

A chi spettano le riparazioni straordinarie nell'affitto?

Spettano al locatore, che deve eseguirle a sue spese e durante l'affitto, trattandosi di interventi di rilievo che eccedono la normale gestione del bene.

Chi sostiene le altre riparazioni?

Le riparazioni diverse da quelle straordinarie sono a carico dell'affittuario, in quanto connesse all'uso e alla gestione ordinaria della cosa produttiva.

Come si distingue una riparazione straordinaria da una ordinaria?

In linea generale sono straordinarie quelle che eccedono la normale gestione e attengono alla conservazione sostanziale del bene; ordinarie quelle ricorrenti legate all'uso e al deperimento fisiologico.

Il locatore puo attendere la fine dell'affitto per intervenire?

No: la norma precisa che le riparazioni straordinarie vanno eseguite durante l'affitto, a conferma del dovere del locatore di intervenire tempestivamente.

Le parti possono regolare diversamente gli oneri?

Le parti possono trovare utile precisare in contratto cosa intendano per riparazioni straordinarie e ordinarie; in mancanza opera il criterio legale fondato sulla natura dell'intervento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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