- L'art. 1213 è una norma sanzionatoria residuale che punisce chiunque non osservi disposizioni di legge, regolamento o provvedimento dell'autorità competente in materia di polizia di bordo.
- Il campo di applicazione è soggettivamente ampio: la norma si riferisce a «chiunque», quindi non solo al comandante ma a qualsiasi persona a bordo (equipaggio, passeggeri, personale di terra temporaneamente imbarcato).
- La clausola «se il fatto non costituisce un più grave reato» (poi modificata in «se il fatto non costituisce reato») qualifica la norma come sussidiaria: cede il passo a fattispecie penali più gravi.
- Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la fattispecie, trasformandola in illecito amministrativo salvo che il fatto costituisca reato.
- La polizia di bordo comprende l'insieme delle norme che regolano l'ordine, la sicurezza e la disciplina a bordo di navi e aeromobili, di competenza del comandante e delle autorità marittime.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1213 Codice della Navigazione — Inosservanza di norme di polizia di bordo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 14) che " Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Commento
Natura e funzione della norma
L'art. 1213 del Codice della navigazione svolge una funzione di chiusura del sistema sanzionatorio in materia di polizia di bordo: là dove il codice non preveda una specifica sanzione per la violazione di una norma o di un provvedimento in materia di ordine e sicurezza a bordo, l'art. 1213 interviene come norma residuale a presidio dell'effettività dell'intero sistema. Si tratta di una tecnica normativa classica nel diritto della navigazione: il codice del 1942, consapevole dell'impossibilità di tipizzare in modo esaustivo tutte le possibili violazioni delle regole di polizia di bordo, ha optato per una clausola generale che sanziona l'inosservanza di qualunque norma di settore, purché il fatto non integri già una fattispecie più grave. La norma ha carattere eminentemente accessorio: non definisce autonomamente una condotta illecita, ma rimanda alle disposizioni di polizia di bordo vigenti di volta in volta applicabili.
Il concetto di 'polizia di bordo'
La polizia di bordo è l'insieme delle regole che presidiano l'ordine, la sicurezza, la disciplina e il corretto svolgimento delle operazioni a bordo di navi e aeromobili. Essa comprende: le norme sulla condotta dei passeggeri (movimenti a bordo, accesso alle aree riservate, comportamento in caso di emergenza); le norme sull'equipaggio (obbedienza agli ordini del comandante, rispetto dei turni, divieti specifici); le norme igienico-sanitarie di bordo; i divieti in materia di trasporto di sostanze pericolose al di fuori dei regimi autorizzati; le norme sui documenti di bordo e la loro esibizione. Il quadro normativo è frammentato tra il Codice della navigazione, il regolamento per la navigazione marittima (R.D. 328/1952), circolari dell'autorità marittima e regolamenti dell'ENAC per il trasporto aereo.
Ambito soggettivo: 'chiunque'
A differenza di molte altre fattispecie del Codice della navigazione — che sanzionano specificamente il comandante, l'armatore o l'esercente — l'art. 1213 si rivolge a «chiunque». Questo rende la norma applicabile non solo ai membri dell'equipaggio, ma anche ai passeggeri, al personale di terra temporaneamente imbarcato per operazioni di carico o manutenzione, agli ispettori e a qualunque altro soggetto che si trovi fisicamente a bordo della nave o dell'aeromobile. La violazione può essere commessa tanto per azione quanto per omissione: l'omissione di un comportamento prescritto da una norma di polizia di bordo è idonea a integrare la fattispecie.
La clausola di sussidiarietà e la sua evoluzione
Nella formulazione originaria del 1942, la clausola era «se il fatto non costituisce un più grave reato»: ciò significava che anche un reato meno grave di quello astrattamente configurabile avrebbe escluso l'applicazione dell'art. 1213, con un meccanismo di riserva totale rispetto all'ordinamento penale. Il D.Lgs. 507/1999 ha modificato la clausola in «se il fatto non costituisce reato»: con questa variazione, la depenalizzazione opera in modo netto — la fattispecie è divenuta illecito amministrativo ogni volta che il fatto non integri autonomamente un reato, senza più la distinzione tra reati più o meno gravi. La sanzione amministrativa risultante (da due milioni a dodici milioni di lire) è applicata secondo le norme della L. 689/1981.
Profili pratici e coordinamento con il sistema sanzionatorio del codice
In pratica, l'art. 1213 trova applicazione nelle ipotesi di violazioni minori delle regole di bordo non coperte da norme specifiche: un passeggero che accede a zone vietate, un marittimo che non rispetta le prescrizioni del provvedimento del comandante sull'uso di determinati spazi, o chi viola le disposizioni dell'autorità marittima in materia di accesso a bordo. La norma si coordina con il potere del comandante di emanare ordini di polizia di bordo (artt. 185 e seguenti del Codice), conferendo a tali ordini una base sanzionatoria indiretta. Non rientra nell'elenco dell'art. 1214 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dai titoli: la violazione dell'art. 1213 comporta dunque solo la sanzione pecuniaria principale.
Casi pratici
Caso 1: Passeggero che viola le norme di sicurezza a bordo
Tizio, passeggero su un traghetto diretto dalla Sicilia al continente, accede ripetutamente a una zona tecnica riservata all'equipaggio nonostante i divieti affissi e l'ordine verbale del comandante Caio; la violazione delle disposizioni di polizia di bordo integra la fattispecie dell'art. 1213, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'autorità marittima al primo porto di arrivo.
Caso 2: Marittimo che disattende un provvedimento dell'autorità portuale
Caio, marinaio deckhand su una nave cargo, disattende il provvedimento scritto dell'Autorità marittima che vieta il fumo in una specifica area del ponte durante le operazioni di rifornimento carburante; il comportamento, non integrando un reato più grave, configura la violazione dell'art. 1213 e l'autorità marittima iroga la relativa sanzione amministrativa.
Caso 3: Personale di terra che viola le norme di accesso
Sempronio, tecnico di una ditta esterna incaricata della manutenzione, sale a bordo di una nave in sosta nel porto di Napoli al di fuori degli orari e senza le autorizzazioni prescritte dal regolamento portuale e dal provvedimento del comandante; l'art. 1213 sanziona anche questa condotta, in quanto Sempronio, pur non facendo parte dell'equipaggio, è soggetto alle norme di polizia di bordo durante la permanenza sulla nave.
Domande frequenti
L'art. 1213 si applica solo all'equipaggio o anche ai passeggeri?
Si applica a 'chiunque' si trovi a bordo, inclusi passeggeri, personale di terra temporaneamente imbarcato e qualsiasi altro soggetto presente sulla nave o sull'aeromobile.
Cosa si intende per 'polizia di bordo' ai fini dell'art. 1213?
L'insieme delle norme di legge, regolamentari e dei provvedimenti dell'autorità competente che disciplinano l'ordine, la sicurezza, la disciplina e il corretto funzionamento delle operazioni a bordo.
Quando si applica la sanzione amministrativa e quando quella penale per la violazione dell'art. 1213?
La sanzione amministrativa si applica quando il fatto non costituisce reato; se la condotta integra autonomamente un reato, si applica la norma penale ordinaria, che esclude la sanzione amministrativa.
La violazione dell'art. 1213 comporta la sospensione del titolo professionale?
No: l'art. 1213 non rientra nell'elenco dell'art. 1214, che prevede la sospensione dai titoli o dalla professione come sanzione accessoria; si applica solo la sanzione pecuniaria principale.
Chi è l'autorità competente a irrogare la sanzione per violazione dell'art. 1213?
La Capitaneria di porto o l'ufficio dell'autorità marittima competente per il porto in cui si verifica la violazione o nel quale la nave approda dopo l'accertamento.
Vedi anche