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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1215 punisce l'armatore marittimo o l'esercente che fa partire una nave o un aeromobile non in stato di navigabilità o privi degli arredi e dotazioni prescritti.
  • Le sanzioni sono differenziate per soggetto (armatore marittimo vs armatore della navigazione interna vs comandante) e per tipo di mezzo (nave di alto mare, nave interna, galleggiante, aeromobile).
  • Il comandante è punito autonomamente quando, fuori di casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con mezzo non navigabile; la clausola della necessità sopravvenuta esonera da responsabilità per avarie impreviste durante il viaggio.
  • Anche i galleggianti marittimi e della navigazione interna rientrano nell'ambito applicativo: armatore e comandante che li impieghino in condizioni di non navigabilità sono soggetti alle rispettive sanzioni.
  • La norma tutela la sicurezza della vita umana in mare e la prevenzione di sinistri marittimi, valori fondamentali del diritto della navigazione riconosciuti anche dalle convenzioni internazionali (SOLAS 1974).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1215 Codice della Navigazione — Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

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Commento

Ratio e rilevanza sistematica

L'art. 1215 del Codice della navigazione è una delle norme cardine del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza della navigazione. Essa presidia il momento della partenza — l'atto con cui un mezzo nautico abbandona il porto per intraprendere il viaggio — e ne subordina la legittimità al rispetto delle condizioni di navigabilità previste dalla legge. La ratio è la tutela della vita umana in mare, obiettivo che il legislatore del 1942 ha poi visto rafforzato sul piano internazionale dalla Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea, nella versione consolidata del 1974 e nei suoi successivi emendamenti), che impone agli Stati di bandiera di garantire che le navi in partenza soddisfino determinati standard minimi di sicurezza. La norma agisce in chiave preventiva: sanziona chi mette in moto un mezzo non sicuro, a prescindere dal fatto che ne derivi un sinistro.

Lo stato di navigabilità e le dotazioni prescritte

Il concetto di 'stato di navigabilità' (o 'seaworthiness' nel linguaggio internazionale) è centrale nell'art. 1215. Esso comprende l'idoneità strutturale della nave (scafo, propulsione, sistemi di galleggiamento), funzionale (capacità di affrontare il tipo di navigazione previsto) e documentale (certificati di sicurezza validi, stazza, abilitazioni). Le 'dotazioni prescritte' includono invece gli arredi e gli apparecchi imposti da legge o regolamento: battelli di salvataggio, giubbotti, estintori, apparati radio, sistemi di navigazione, segnali pirotecnici. La mancanza anche di una sola dotazione prescritta configura la fattispecie, a prescindere dallo stato generale della nave. Il riferimento normativo per le dotazioni è il corpus del Codice e dei regolamenti attuativi, oltre alle norme tecniche della Capitaneria di porto e alle prescrizioni SOLAS per le navi internazionali.

Struttura sanzionatoria differenziata

L'art. 1215 si caratterizza per una struttura sanzionatoria articolata su più livelli soggettivi. Il primo comma punisce l'armatore marittimo o l'esercente aeronautico con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda: si tratta della sanzione più severa, in linea con la responsabilità organizzativa di questi soggetti. Il secondo comma prevede una sanzione ridotta per l'armatore della navigazione interna (solo ammenda), in ragione dei rischi tipicamente inferiori della navigazione fluviale e lacustre. Il terzo comma estende la responsabilità all'armatore o al comandante che impiega galleggianti (pontoni, chiatte, draga) nelle condizioni vietate. Il quarto comma sanziona il comandante che, fuori di casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con il mezzo nelle condizioni non consentite. Quest'ultima ipotesi riconosce la realtà operativa: un comandante che scopra in navigazione un'avaria non preventivabile non può esserne ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1215.

La clausola di necessità sopravvenuta per il comandante

L'esonero da responsabilità per il comandante che naviga in condizioni di non navigabilità «fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione» è una clausola di fondamentale rilievo pratico. Essa copre le situazioni di avarie improvvise, danni da eventi atmosferici, collisioni, o qualunque altra circostanza che riduca le condizioni di navigabilità del mezzo durante il viaggio senza che il comandante potesse prevederla o evitarla. In tali casi, la prosecuzione della navigazione verso il porto più vicino per ragioni di salvaguardia non integra la violazione dell'art. 1215. La clausola, tuttavia, non si applica all'armatore o all'esercente che dispongano la partenza: per costoro non è prevista l'esimente della necessità, in quanto la decisione di partenza è presa prima che il mezzo lasci il porto, quando vi è ancora la possibilità di verificare e rimediare alle carenze.

Coordinamento con il quadro normativo internazionale

Sul piano internazionale, l'art. 1215 trova corrispondenza nella disciplina della SOLAS 1974 e nei successivi capitoli relativi alle certificazioni obbligatorie (Safety Equipment Certificate, Safety Radio Certificate, Safety Construction Certificate). La mancanza di tali certificati, o il loro scadimento durante la navigazione, è una forma di non navigabilità documentale che rientra nell'ambito della norma. Per le navi che operano in rotte internazionali, l'art. 1215 si integra con le ispezioni del Port State Control previste dalla Direttiva 2009/16/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 24/2011), che consentono alle autorità portuali degli Stati di approdo di verificare le condizioni delle navi straniere e, in caso di gravi deficienze, di disporne il fermo (detention). La violazione dell'art. 1215 può dunque avere conseguenze sia in ambito nazionale sia nel sistema internazionale di controllo della sicurezza marittima.

Casi pratici

Caso 1: Armatore che dispone la partenza di una nave con scafo danneggiato

Tizio, armatore di una nave cargo, ordina la partenza dal porto di Taranto nonostante una relazione tecnica segnali crepe nello scafo che richiederebbero lavori di riparazione prima del varo; la nave parte e, durante l'ispezione della Capitaneria al porto successivo, le condizioni di non navigabilità vengono accertate: Tizio è sanzionato ai sensi del primo comma dell'art. 1215 con arresto o ammenda.

Caso 2: Comandante che naviga con avaria sopravvenuta

Caio, comandante di un peschereccio, durante una campagna di pesca in alto Adriatico subisce un'avaria al sistema di propulsione che riduce significativamente le condizioni di sicurezza del mezzo; Caio decide di proseguire la navigazione verso il porto più vicino (Ancona) per ragioni di sicurezza dell'equipaggio e del mezzo: la clausola di necessità sopravvenuta dell'art. 1215 esclude la responsabilità del comandante per la navigazione in condizioni di navigabilità ridotta.

Caso 3: Esercente aeronautico che fa decollare un aeromobile privo di dotazioni

Sempronio, esercente di una piccola compagnia aerea cargo, fa decollare un aeromobile privo di uno dei kit di emergenza prescritti dal regolamento aeronautico; l'omissione viene accertata dall'ENAC nel corso di un controllo documentale pre-volo; Sempronio è soggetto alla sanzione del primo comma dell'art. 1215, identica a quella dell'armatore marittimo per ragioni di simmetria regolatoria tra i due settori della navigazione.

Domande frequenti

Chi è responsabile se una nave parte in cattivo stato di navigabilità?

L'armatore marittimo o l'esercente che dispone la partenza è il principale responsabile; il comandante risponde autonomamente se naviga in condizioni non idonee fuori dai casi di necessità sopravvenuta.

Cosa si intende per 'stato di navigabilità' ai sensi dell'art. 1215?

L'idoneità strutturale, funzionale e documentale del mezzo a effettuare il viaggio programmato, compreso il possesso delle dotazioni e degli arredi prescritti da legge e regolamento.

Il comandante è punibile se un'avaria si verifica durante la navigazione?

No: l'art. 1215 esonera il comandante quando la non navigabilità è conseguenza di una necessità sopravvenuta in corso di navigazione; la responsabilità per la partenza rimane dell'armatore.

La norma si applica anche agli aeromobili?

Sì: l'art. 1215 si applica espressamente anche all'esercente aeronautico che fa decollare un aeromobile non in stato di navigabilità o privo delle dotazioni prescritte.

Quali sono le principali norme internazionali di riferimento per lo stato di navigabilità?

La Convenzione SOLAS 1974 (Safety of Life at Sea) e le Direttive UE di Port State Control (Direttiva 2009/16/CE) fissano gli standard minimi di sicurezza che si integrano con l'art. 1215 per le navi in rotte internazionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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