Indice
- L'art. 17-ter TUIVA disciplina il split payment (scissione dei pagamenti): meccanismo speciale per le operazioni effettuate verso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, in cui l'IVA non viene versata al fornitore ma direttamente all'erario dal cessionario/committente pubblico.
- Comma 1, ambito originario: operazioni verso amministrazioni pubbliche definite dall'art. 1 c. 2 della L. 196/2009 (Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, ASL, enti pubblici); l'IVA è versata dal cessionario/committente pubblico secondo modalità e termini fissati con decreto MEF.
- Comma 1-bis, estensioni progressive (D.L. 50/2017 e successivi): enti pubblici economici, fondazioni partecipate da PA al 70%+, società controllate direttamente da Presidenza del Consiglio o Ministeri, società controllate da PA, società quotate in FTSE MIB, banche pubbliche.
- Effetto IVA: il fornitore emette fattura con IVA esposta ma indica "scissione pagamenti ex art. 17-ter"; il cessionario pubblico paga al fornitore solo l'imponibile, trattenendo l'IVA che versa direttamente all'erario tramite F24 (regime di anti-frode).
- Modificato dal D.L. 17/6/2025 n. 84 (in vigore dal 18/06/2025) per ulteriori estensioni e adeguamenti; soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma la disciplina è ricodificata nel nuovo TU IVA mantenendo invariata la struttura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 ter T.U.IVA – Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ (1).
In vigore dal 18/06/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 10
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
Soppressa [d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)]
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(3)
2. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50).”
————–
(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data. La presente lettera è stata soppressa con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data.
(3) Vedi pure il comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018.
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Commento
Split payment: ratio anti-frode e meccanismo
L'art. 17-ter TUIVA introduce nel sistema italiano il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti), strumento di anti-frode IVA particolarmente innovativo nel panorama europeo. La logica è semplice: per operazioni verso pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici, l'IVA non transita più dal fornitore privato che la incassa per poi versarla all'erario, ma viene direttamente versata dal cessionario/committente pubblico, eliminando il rischio che il fornitore privato non versi l'IVA incassata e si renda inadempiente o fallisca.
L'origine del meccanismo è la Direttiva UE 2010/45 e successivi accordi, ma l'Italia è stata uno dei primi Stati membri ad applicarlo in modo sistematico, in seguito a un'autorizzazione speciale del Consiglio UE (decisioni di esecuzione 2015/1401 e 2017/784) che ha riconosciuto la legittimità della deroga alla regola generale dell'IVA come imposta a credito/debito tra operatori privati. La motivazione è il rilevante VAT gap italiano (gettito IVA non riscosso rispetto al teorico) che il MEF stima nell'ordine di €30 miliardi annui, di cui una quota significativa attribuibile a operatori che incassano IVA dai clienti ma non la versano all'erario.
Comma 1: ambito originario delle pubbliche amministrazioni
Il comma 1 dell'art. 17-ter, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), prevede l'applicazione dello split payment alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche definite dall'art. 1 c. 2 della L. 196/2009. La definizione include: lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, le ASL, gli enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, gli enti pubblici nazionali con personalità giuridica, le università, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Per queste operazioni, il fornitore privato emette fattura ordinaria con IVA esposta, ma indica nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972". Il cessionario/committente pubblico paga al fornitore solo il corrispettivo netto (imponibile, senza IVA), e versa l'IVA direttamente all'erario tramite modello F24 secondo i termini fissati dal decreto MEF. Il fornitore non ha mai materialmente in mano l'IVA, eliminando il rischio di evasione.
Comma 1-bis: le estensioni progressive (2017-2025)
Il comma 1-bis dell'art. 17-ter, introdotto dal D.L. 50/2017 e ampliato successivamente, ha esteso lo split payment a soggetti pubblici e parapubblici diversi dalle amministrazioni in senso stretto. Lett. 0a): enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Lett. 0b): fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
Lett. a): società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 2 c.c., controllo da partecipazione di maggioranza). Lett. b): società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto da partecipazione, voti, ecc.). Lett. c): società partecipate per una percentuale del capitale superiore a determinate soglie (variabili). Lett. d): società quotate inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, qualificate come soggetti di rilievo sistemico nazionale.
Il D.L. 17/6/2025 n. 84 (in vigore dal 18/06/2025) ha apportato ulteriori estensioni e ridefinizioni dell'ambito soggettivo, ampliando il numero di società partecipate ricomprese nello split payment e affinando i criteri di qualificazione. La progressione dell'ambito riflette il successo del meccanismo (gettito IVA recuperato significativo) e la volontà del legislatore di estenderlo ai principali player parapubblici per ridurre ulteriormente il VAT gap.
Modalità operative: fatturazione e versamento
Sul piano operativo, lo split payment richiede attenzione a numerosi adempimenti. Per il fornitore privato: emette fattura elettronica indicando l'IVA esposta secondo le regole ordinarie e aggiunge la dicitura "scissione dei pagamenti" o codice specifico nel SDI; registra l'operazione nei registri IVA come operazione attiva con IVA in regime di scissione (codici specifici nei modelli IVA); riceve dal cessionario solo l'imponibile, non l'IVA; in dichiarazione IVA periodica e annuale, indica le operazioni in split payment in apposite sezioni, con neutralità ai fini della liquidazione.
Per il cessionario/committente pubblico: riceve la fattura, registra l'IVA in apposito conto, paga al fornitore solo l'imponibile; versa l'IVA all'erario tramite F24 con codice specifico ("6041" per regime split payment) entro i termini ordinari di liquidazione IVA (mensile o trimestrale secondo dimensione); presenta la propria dichiarazione IVA includendo l'IVA versata in regime di scissione.
Il sistema di fatturazione elettronica (FatturaPA per pubbliche amministrazioni, FatturaPR per altri soggetti) è cruciale per la corretta gestione: il SDI applica i controlli automatici sulla coerenza tra qualificazione del cessionario e regime IVA applicato, con scarto delle fatture errate.
Conseguenze finanziarie per il fornitore: il rischio di credito IVA
Una conseguenza pratica importante dello split payment è l'emersione frequente di crediti IVA per i fornitori che operano prevalentemente verso PA. Il fornitore non incassa l'IVA dai clienti pubblici, ma paga regolarmente l'IVA sui propri acquisti (forniture, servizi, ammortamenti). Il risultato è un'eccedenza strutturale di IVA detraibile non compensabile con IVA a debito, che genera credito IVA da chiedere a rimborso all'amministrazione finanziaria.
Il meccanismo ha generato critiche da parte degli operatori del settore PA (es. fornitori di sanità, lavori pubblici, forniture di beni a enti pubblici), che hanno lamentato problemi di liquidità: il rimborso IVA non è immediato (può richiedere 3-12 mesi) e nel frattempo il fornitore deve finanziare il proprio capitale circolante. La normativa ha introdotto rimborsi accelerati per operatori in split payment (rimborso trimestrale prioritario) per mitigare l'impatto, ma il problema strutturale di liquidità resta.
Casi particolari ed esclusioni
Lo split payment NON si applica a tutte le operazioni verso PA. Esclusioni soggettive: prestazioni di servizi soggette a ritenute alla fonte (art. 25 DPR 600/1973, ritenute professionisti), non si applica split payment perché il meccanismo di ritenuta è alternativo. Esclusioni oggettive: operazioni con regime di reverse charge (art. 17 c. 5 e c. 6 TUIVA), il reverse charge prevale sullo split payment, l'IVA è versata dal cessionario in regime di reverse charge. Esclusioni di soglia: operazioni di importo modesto (sotto soglie specifiche), non si applicano per ragioni di semplificazione amministrativa.
Per le operazioni miste (parte split payment + parte ordinaria), si applica il regime split payment alla parte specificamente destinata alla PA, e regime ordinario alla parte verso clienti privati. Le fatture devono essere distinte. Per le operazioni con consorzi pubblico-privati, la qualificazione richiede analisi caso per caso della natura del committente.
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 17-ter è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica il meccanismo dello split payment negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariata la struttura: ambito soggettivo (PA + soggetti del comma 1-bis), modalità operative (fattura con dicitura split, versamento F24 dal cessionario), regime di fatturazione elettronica. La continuità è totale: stesse regole, stessi soggetti, stesse modalità.
L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile su alcuni fronti: ulteriori estensioni dell'ambito soggettivo (eventuali nuove categorie di parapubblici), affinamento delle modalità di rimborso accelerato per fornitori in credito strutturale, integrazione con sistemi automatizzati di fatturazione elettronica e SDI, possibile estensione (a livello UE) di meccanismi di split payment a settori privati ad alto rischio frode (estensione dello strumento a livello comunitario). Gli operatori del settore PA devono mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni e sui decreti MEF di attuazione.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 9/E del 7 maggio 2018
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi che ricostruisce in modo organico la disciplina dello split payment ex art. 17-ter dopo le modifiche del D.L. 50/2017. Definisce l'ambito soggettivo (PA, societa' controllate, societa' quotate FTSE MIB) e oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi), con istruzioni operative sul versamento dell'IVA da parte del cessionario/committente.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · n. 27/E del 7 novembre 2017
Fonte ufficiale
Chiarimenti sull'individuazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment, con elenchi tassativi e criteri di riconducibilita' alle categorie indicate dall'art. 17-ter.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare · n. 15/E del 13 aprile 2015
Fonte ufficiale
Prima circolare interpretativa sullo split payment, introdotto dalla L. 190/2014. Chiarisce il meccanismo di scissione dei pagamenti, l'obbligo per il fornitore di annotare la fattura con dicitura 'scissione dei pagamenti' e i riflessi sul plafond e sui rimborsi prioritari.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cos'è lo split payment e a chi si applica?
Lo split payment (scissione dei pagamenti) è un meccanismo anti-frode IVA introdotto dall'art. 17-ter TUIVA nel 2015. Per operazioni verso pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici/parapubblici, l'IVA non viene versata al fornitore privato ma direttamente all'erario dal cessionario/committente pubblico. Si applica a: amministrazioni pubbliche ex art. 1 c. 2 L. 196/2009 (Stato, regioni, comuni, ASL, enti pubblici); enti pubblici economici; fondazioni partecipate da PA al 70%+; società controllate da PA o quotate in FTSE MIB; banche pubbliche. Lo scopo è eliminare il rischio che il fornitore privato non versi l'IVA incassata, riducendo significativamente il VAT gap italiano.
Come funziona operativamente lo split payment per il fornitore?
Il fornitore emette fattura elettronica con IVA esposta secondo le regole ordinarie, aggiungendo la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972" o utilizzando il codice specifico nel SDI. Riceve dal cessionario pubblico solo l'imponibile (corrispettivo netto), non l'IVA. Registra l'operazione nei registri IVA come operazione attiva in regime di scissione (codici specifici), e in dichiarazione IVA periodica e annuale indica le operazioni in split payment in apposite sezioni con neutralità ai fini della liquidazione. La fatturazione elettronica obbligatoria (FatturaPA, FatturaPR) gestisce automaticamente i controlli.
Lo split payment crea problemi di liquidità per i fornitori?
Sì, è una delle principali criticità del meccanismo. I fornitori che operano prevalentemente verso PA non incassano l'IVA dai clienti ma pagano regolarmente l'IVA sui propri acquisti, generando un'eccedenza strutturale di IVA detraibile (credito IVA). Il credito può essere chiesto a rimborso, ma il rimborso non è immediato (3-12 mesi). Per mitigare l'impatto, la normativa ha introdotto rimborsi accelerati per operatori in split payment (rimborso trimestrale prioritario), ma il problema di liquidità a breve termine resta. Settori particolarmente colpiti: sanità (fornitori di farmaci e dispositivi medici), lavori pubblici, forniture di beni a enti pubblici.
A quali operazioni NON si applica lo split payment?
Esclusioni principali: (1) Prestazioni di servizi soggette a ritenute alla fonte ex art. 25 DPR 600/1973 (es. compensi a professionisti), il meccanismo di ritenuta è alternativo. (2) Operazioni con regime di reverse charge (art. 17 c. 5 e c. 6 TUIVA, es. servizi edili infragruppo, cessioni di rottami, certificati emissioni), il reverse charge prevale e l'IVA è versata dal cessionario direttamente. (3) Operazioni di importo modesto sotto soglie specifiche per ragioni di semplificazione. (4) Cessioni di beni o servizi destinati ad uso istituzionale dell'ente pubblico, in alcuni casi specifici. La verifica del regime applicabile va fatta caso per caso prima della fatturazione.
Cosa cambia con il D.L. 84/2025 e il nuovo TU IVA dal 2027?
Il D.L. 17/6/2025 n. 84 (in vigore dal 18/06/2025) ha apportato ulteriori estensioni dell'ambito soggettivo dello split payment, ampliando il numero di società partecipate ricomprese e affinando i criteri di qualificazione (es. soglie di partecipazione, requisiti di controllo). Dal 1° gennaio 2027, l'art. 17-ter è soppresso dal D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA) ma la disciplina è ricodificata nel nuovo testo unico mantenendo invariata la struttura: ambito soggettivo, modalità operative, regime di fatturazione elettronica. Cambiano i riferimenti normativi nei sistemi gestionali. Evoluzione futura: ulteriori estensioni dell'ambito (es. settori privati ad alto rischio frode), affinamento dei rimborsi accelerati, eventuali sviluppi UE su split payment a livello comunitario.
Vedi anche