Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1117 Codice della Navigazione – Usurpazione del comando di nave o di aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.

In sintesi

  • L'art. 1117 punisce chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile, senza averne il titolo legittimo.
  • La pena principale è la reclusione da uno a cinque anni, a testimonianza della grave rilevanza dell'usurpazione del comando per la sicurezza della navigazione.
  • Una fattispecie attenuata - reclusione da sei mesi a due anni - si applica quando l'autore sia persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile.
  • La fattispecie attenuata è applicabile fuori del caso previsto dall'art. 1220, che disciplina l'ipotesi aggravata di ammutinamento con usurpazione del comando.
  • La norma tutela la legittimità del comando come condizione di sicurezza e di ordine a bordo, elemento centrale dell'intera disciplina del Codice della navigazione.
Indice dei contenuti

Ratio e sistematica

L'art. 1117 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) presidia uno degli aspetti più delicati dell'ordinamento della navigazione: la legittimità del comando. Il comandante della nave o dell'aeromobile è la figura centrale attorno alla quale ruota l'intera struttura gerarchica di bordo, detentore di poteri amplissimi - alcuni di natura quasi pubblicistica - e di corrispondenti gravose responsabilità verso l'equipaggio, i passeggeri, il carico e la sicurezza pubblica. L'assunzione indebita del comando da parte di chi non ne abbia il titolo sovverte radicalmente tale struttura, con potenziali conseguenze catastrofiche per la sicurezza della navigazione. La norma si colloca coerentemente nel quadro dei reati contro la sicurezza della navigazione e si affianca alle altre disposizioni che tutelano la disciplina di bordo.

Condotta tipica: assumere o ritenere il comando

La norma punisce due distinte condotte: l'assunzione indebita del comando - che implica un atto positivo con cui il soggetto si installa nell'esercizio del comando senza averne il titolo - e la ritenzione indebita del comando, che ricorre quando chi era legittimamente al comando continua ad esercitarlo oltre la scadenza del proprio incarico, nonostante la nomina di un nuovo comandante legittimo, o rifiuta di cedere il comando a chi ne abbia diritto. Entrambe le forme sono ugualmente sanzionate. La nota «indebitamente» non richiede necessariamente la violenza o l'inganno: è sufficiente che l'assunzione o la ritenzione avvenga in assenza del titolo giuridico che legittima l'esercizio del comando.

La fattispecie base e la fattispecie attenuata

Il primo comma prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque assuma o ritenga indebitamente il comando. Si tratta di una pena particolarmente severa, che riflette l'altissima pericolosità della condotta. Il secondo comma introduce una fattispecie attenuata con pena da sei mesi a due anni, applicabile «fuori del caso previsto nell'articolo 1220» quando l'autore sia «persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile». Il titolo tecnico - ad esempio quello di macchinista, di radiotelegrafista, di motorista - attribuisce al soggetto una certa competenza settoriale a bordo, e la sua presenza nel soggetto attivo è valutata come circostanza che riduce il disvalore complessivo del fatto, pur non eliminando la pericolosità dell'assunzione indebita del comando.

Il coordinamento con l'art. 1220

La clausola «fuori del caso previsto nell'articolo 1220» è fondamentale per delimitare l'ambito di applicazione della fattispecie attenuata. L'art. 1220 disciplina l'ipotesi di ammutinamento aggravato, che si verifica quando i partecipanti all'ammutinamento si impadroniscono della nave o dell'aeromobile. In tale caso, l'usurpazione del comando è parte integrante di una fattispecie plurisoggettiva e violenta, che assorbe la condotta dell'art. 1117 nella fattispecie più grave. La fattispecie attenuata del secondo comma dell'art. 1117 si applica quindi esclusivamente nei casi in cui l'assunzione indebita del comando non sia connessa a un ammutinamento, ma avvenga in modo autonomo e non violento da parte di un tecnico di bordo.

Profili pratici e distinzione dal legittimo trasferimento del comando

È fondamentale distinguere l'usurpazione punibile dal legittimo trasferimento del comando previsto dalla normativa. Quando il comandante è incapace di esercitare le sue funzioni per malattia o altro impedimento, il primo ufficiale - che abbia le abilitazioni necessarie - assume il comando in modo del tutto legittimo ai sensi delle disposizioni del Codice. L'usurpazione si configura solo quando tale passaggio avvenga contro la volontà del comandante legittimo o in assenza di qualunque causa che lo giustifichi. Dal punto di vista probatorio, la dimostrazione dell'elemento «indebito» richiede di escludere ogni possibile titolo o giustificazione legale. Il reato è procedibile d'ufficio e rientra nella competenza del tribunale ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Marinaio che si impadronisce della plancia

Tizio, marinaio semplice privo di titoli di comando, approfitta di un momento in cui il comandante e l'ufficiale di guardia sono temporaneamente assenti dalla plancia per assumere i comandi della nave e modificare la rotta, sostenendo di avere la situazione sotto controllo. Il comandante, rientrato in plancia, viene ostacolato nel riprendere il comando. Il tribunale condanna Tizio per usurpazione del comando ai sensi dell'art. 1117, primo comma, rilevando l'assenza di qualunque titolo abilitativo.

Caso 2: Tecnico di bordo che assume il comando dopo un incidente

Caio, capo macchinista di una nave da crociera, in seguito a un incidente a bordo che ha temporaneamente incapacitato il comandante e il primo ufficiale, assume la direzione della nave e impartisce ordini all'equipaggio, rifiutando di cedere il controllo al secondo ufficiale debitamente abilitato alla sostituzione. Fuori dal contesto dell'art. 1220, il giudice applica la fattispecie attenuata dell'art. 1117, secondo comma, tenendo conto del titolo tecnico di Caio come capo macchinista.

Caso 3: Ritenzione indebita del comando dopo la nomina del successore

Sempronio, comandante di un cargo in disarmo temporaneo, viene sostituito dalla compagnia armatoriale con un nuovo comandante regolarmente nominato. Sempronio si rifiuta di cedere il comando e continua a impartire ordini all'equipaggio per diversi giorni, impedendo di fatto al successore di assumere le proprie funzioni. La compagnia armatoriale denuncia Sempronio per ritenzione indebita del comando ai sensi dell'art. 1117, primo comma.

Domande frequenti

Cosa distingue l'usurpazione dal legittimo trasferimento del comando?

Il trasferimento legittimo avviene quando il comandante è incapace di esercitare le proprie funzioni e il sostituto ha le abilitazioni richieste. L'usurpazione si configura quando l'assunzione del comando avviene contro la volontà del comandante legittimo o senza alcuna giustificazione normativa.

Quando si applica la pena ridotta da sei mesi a due anni?

Si applica quando l'autore è persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile (macchinista, motorista, ecc.) e purché il fatto non rientri nell'ipotesi aggravata di ammutinamento con usurpazione del comando prevista dall'art. 1220.

Qual è il rapporto tra l'art. 1117 e l'art. 1220?

L'art. 1220 disciplina l'ammutinamento aggravato in cui i rivoltosi si impadroniscono della nave: in quel caso la condotta assorbe quella dell'art. 1117 nella fattispecie più grave. La fattispecie attenuata del secondo comma dell'art. 1117 si applica solo fuori dal contesto dell'art. 1220.

La 'ritenzione' del comando è punita come l'assunzione?

Sì. Entrambe le condotte - assumere e ritenere indebitamente il comando - sono equiparate dalla norma e sanzionate con la stessa pena. La ritenzione ricorre quando chi era al comando lo conserva oltre il suo mandato o contro la volontà del legittimo avente diritto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.