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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di negato imbarco, soppressione o ritardo della partenza, ovvero interruzione del viaggio, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
  • La tutela si applica anche quando gli impedimenti dipendono da cause di forza maggiore imputabili al vettore.
  • L'organismo responsabile dell'applicazione è l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).
  • L'ENAC stabilisce con apposito regolamento le modalità di presentazione dei reclami dei passeggeri.
  • L'ENAC irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di violazione della normativa comunitaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 947 Codice della Navigazione — Impedimenti del vettore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge .

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 947 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze degli impedimenti imputabili al vettore nel trasporto aereo di persone: negato imbarco (overbooking), soppressione del volo, ritardo della partenza e interruzione del viaggio in corso. La norma adotta un approccio di rinvio dinamico alla normativa comunitaria, riconoscendo che la tutela del passeggero aereo è oggi retta quasi integralmente dal diritto dell'Unione europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo.

Negato imbarco e overbooking

La pratica del negato imbarco involontario (derivante principalmente dall'overbooking) è la fattispecie più comune. Il Regolamento (CE) 261/2004 — a cui l'art. 947 rinvia — obbliga il vettore a cercare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati, e solo in mancanza di un numero sufficiente di volontari a negare l'imbarco ad altri passeggeri, garantendo loro il diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo, assistenza (pasti, pernottamento ove necessario) e compensazione pecuniaria tra i 250 e i 600 euro a seconda della distanza della rotta.

Soppressione e ritardo del volo

La cancellazione del volo attribuisce al passeggero il diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni e l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, nonché — salvo circostanze eccezionali — la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. 261/2004. Il ritardo prolungato genera invece il diritto all'assistenza (pasti, bevande, alloggio) proporzionato alla durata del ritardo e alla distanza della tratta; la compensazione pecuniaria per ritardo scatta quando il passeggero giunge a destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all'orario previsto, secondo l'interpretazione evolutiva offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Ruolo dell'ENAC: vigilanza e sanzioni

L'ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è designato dall'art. 947 come organismo nazionale responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria di tutela dei passeggeri aerei, in conformità con quanto richiesto dall'art. 16 del Reg. (CE) 261/2004 agli Stati membri. L'ENAC esercita una duplice funzione: (a) stabilisce con regolamento le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri, indicando termini, forme e destinatari; (b) irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge nei confronti dei vettori inadempienti. Le sanzioni sono graduate in funzione della gravità della violazione e possono essere significative, costituendo uno strumento di deterrenza concreta.

Coordinamento tra normativa comunitaria e Codice della navigazione

L'art. 947 adotta la tecnica del rinvio mobile alla normativa comunitaria, il che significa che la disciplina applicabile si aggiorna automaticamente al mutare del diritto dell'Unione, senza necessità di modifiche legislative nazionali. Questo approccio garantisce coerenza con l'ordinamento europeo ed evita antinomie tra fonti. Il Codice della navigazione conserva invece applicazione autonoma per i profili che la normativa europea non regola, come l'interpretazione del contratto di trasporto nelle sue componenti di diritto privato interno.

Casi pratici

Caso 1: Negato imbarco per overbooking

Tizio si presenta puntuale al gate per un volo Roma-Barcellona, ma la compagnia lo informa che il volo è sovraprenotato e non è possibile imbarcarsi. Ai sensi dell'art. 947 e del Reg. (CE) 261/2004, Tizio ha diritto alla compensazione pecuniaria (250 euro per rotte inferiori a 1.500 km), all'assistenza in aeroporto e alla scelta tra rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo.

Caso 2: Cancellazione del volo con breve preavviso

Caio apprende che il suo volo è stato cancellato con meno di due settimane di anticipo e senza che gli sia stata proposta un'alternativa con caratteristiche simili. Presenta reclamo all'ENAC indicando la violazione delle norme comunitarie. L'ENAC avvia un procedimento istruttorio e, accertata la violazione, irroga una sanzione amministrativa alla compagnia aerea.

Caso 3: Ritardo prolungato e diritto all'assistenza

Sempronio attende in aeroporto oltre quattro ore per un volo verso una destinazione europea a 2.000 km. La compagnia non fornisce né pasti né voucher. Sempronio presenta reclamo all'ENAC e alla compagnia; ha diritto all'assistenza (pasti, bevande) e, avendo raggiunto la destinazione con oltre tre ore di ritardo, anche alla compensazione pecuniaria di 400 euro prevista dalla normativa comunitaria.

Domande frequenti

Quali diritti ho se la compagnia aerea mi nega l'imbarco per overbooking?

Hai diritto alla scelta tra rimborso integrale del biglietto o volo alternativo, assistenza in aeroporto (pasti, pernottamento se necessario) e compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro in base alla distanza, secondo il Reg. (CE) 261/2004 richiamato dall'art. 947.

Il vettore è responsabile anche se la cancellazione dipende da cause di forza maggiore?

Per la compensazione pecuniaria no: le circostanze eccezionali (es. condizioni meteorologiche estreme, scioperi del controllo del traffico aereo) esonerano dalla compensazione. Il diritto al rimborso del biglietto o al volo alternativo rimane comunque garantito.

A chi devo presentare il reclamo se la compagnia non rispetta i miei diritti?

Il reclamo va inviato all'ENAC, che è l'organismo nazionale competente per l'applicazione delle norme comunitarie di tutela dei passeggeri e può irrogare sanzioni amministrative alle compagnie inadempienti.

Il ritardo del volo dà diritto a un rimborso?

Se arrivi a destinazione con oltre tre ore di ritardo, hai diritto alla compensazione pecuniaria analoga a quella prevista per la cancellazione, salvo circostanze eccezionali. Per ritardi più brevi hai comunque diritto all'assistenza proporzionata.

L'art. 947 si applica anche ai voli extra-UE?

La normativa comunitaria e quindi l'art. 947 si applicano ai voli in partenza da aeroporti UE e ai voli in arrivo in UE operati da vettori comunitari. Per i voli extra-UE operati da vettori non comunitari verso l'UE, la tutela dipende dalle condizioni tariffarie e dagli accordi bilaterali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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