In sintesi
- Il vettore aereo ha l'obbligo di assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria vigente.
- Il passeggero danneggiato dispone di azione diretta contro l'assicuratore, senza necessità di agire prima contro il vettore.
- L'assicuratore non può opporre al passeggero le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo, né le clausole di contributo dell'assicurato al risarcimento.
- È fatta salva la rivalsa dell'assicuratore verso il vettore assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- La disposizione si inserisce nel sistema di tutela del passeggero aereo completando le garanzie previste dai Regolamenti UE e dalla Convenzione di Montréal del 1999.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 942 Codice della Navigazione — Obbligo di assicurazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 942 del Codice della navigazione disciplina l'obbligo assicurativo del vettore aereo nei confronti dei passeggeri, configurando uno strumento di tutela diretta che si affianca e integra le previsioni di responsabilità contrattuale proprie del contratto di trasporto aereo. La norma riflette una scelta di politica legislativa consolidata nel diritto dei trasporti: assicurare che il soggetto economicamente vulnerabile — il passeggero — disponga di un meccanismo di garanzia autonomo rispetto alle vicende del rapporto tra vettore e assicuratore. L'obbligo assicurativo non è dunque mera facoltà contrattuale del vettore, ma requisito di legge, la cui fonte primaria è la normativa comunitaria cui la disposizione fa esplicito rinvio.
In questo quadro, l'art. 942 si raccorda con il Regolamento CE n. 785/2004, che stabilisce i requisiti assicurativi dei vettori aerei e degli operatori di aeromobili, fissando massimali minimi espressi in Diritti Speciali di Prelievo (DSP) in conformità alla Convenzione di Montréal del 1999. Quest'ultima, adottata il 28 maggio 1999 e ratificata dall'Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12, ha sostituito il regime della Convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche, instaurando un sistema di responsabilità oggettiva del vettore entro determinati massimali e una responsabilità presumibilmente colposa oltre tali soglie.
L'azione diretta del passeggero verso l'assicuratore
Il profilo più rilevante sul piano applicativo è l'attribuzione al passeggero danneggiato di una azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Questa previsione deroga al principio generale dell'autonomia del rapporto assicurativo rispetto al terzo danneggiato, principio che nel diritto comune degli artt. 1882 e seguenti del codice civile vedeva il contratto assicurativo come res inter alios acta rispetto ai terzi. Il modello adottato dall'art. 942 si avvicina invece a quello dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (artt. 144-145 D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private), dove l'azione diretta verso il danneggiato è elemento strutturale della disciplina.
L'azione diretta consente al passeggero di convenire in giudizio l'assicuratore senza dover previamente escutere il vettore, senza dover attendere l'accertamento definitivo della responsabilità contrattuale di quest'ultimo e senza subire il rischio dell'insolvenza del vettore medesimo. Si tratta di una tutela particolarmente significativa nel settore del trasporto aereo, dove il fallimento o la crisi finanziaria del vettore è un evento tutt'altro che infrequente, come dimostrano i numerosi casi di compagnie aeree entrate in procedure concorsuali negli ultimi decenni.
Le limitazioni alle eccezioni opponibili dall'assicuratore
L'art. 942 introduce un meccanismo di contenimento delle difese dell'assicuratore nei confronti del passeggero. In particolare, la norma esclude che l'assicuratore possa opporre al passeggero che agisce direttamente: (a) le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo, ossia le clausole che modulano o escludono la copertura in relazione a specifiche circostanze o comportamenti del vettore assicurato; (b) le clausole di contributo dell'assicurato, cioè le pattuizioni che prevedono una franchigia o la coassicurazione a carico del vettore, con conseguente riduzione della prestazione dell'assicuratore.
Questa limitazione risponde a un'esigenza di equità sostanziale: il passeggero è un soggetto estraneo al contratto assicurativo, che non ha potuto negoziarne le condizioni né conoscerne il contenuto. Sarebbe iniquo consentire che accordi privati tra vettore e assicuratore — nei quali il passeggero non ha avuto alcun ruolo — si traducano in una riduzione o in una esclusione della protezione assicurativa nei suoi confronti. La soluzione adottata dal legislatore è quella di sterilizzare tali eccezioni nei rapporti tra assicuratore e passeggero, preservandone però la rilevanza nei rapporti interni tra le parti contrattuali.
La rivalsa dell'assicuratore verso il vettore assicurato
Per bilanciare la posizione dell'assicuratore — costretto a risarcire il passeggero anche quando contrattualmente avrebbe avuto titolo per rifiutare o ridurre la propria prestazione — la norma riconosce all'assicuratore il diritto di rivalsa verso il vettore assicurato. La rivalsa è ammessa nella misura in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In pratica, se la polizza prevedeva una franchigia di X euro, l'assicuratore che ha pagato l'intero importo al passeggero potrà recuperare quella franchigia dal vettore. Se la polizza escludeva determinati rischi, l'assicuratore che abbia comunque risarcito il passeggero potrà agire in rivalsa per il corrispondente importo.
Il meccanismo ricalca quanto previsto per la RC auto dall'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, ed è funzionale a preservare l'equilibrio economico del contratto assicurativo pur garantendo la pienezza della tutela del passeggero. In questo modo, il costo finale del sinistro — al netto delle franchigie e delle limitazioni contrattuali — rimane a carico del soggetto che ha violato gli obblighi assicurativi o che ha tenuto i comportamenti che avrebbero giustificato l'esclusione della copertura, ossia il vettore.
Coordinamento con il quadro normativo europeo e internazionale
La disposizione va letta in stretto coordinamento con il Regolamento CE n. 785/2004, che fissa i massimali assicurativi minimi per i diversi tipi di danno: per la responsabilità verso i passeggeri, il massimale minimo è pari a 250.000 DSP per passeggero, con possibilità di massimali superiori per i vettori che operano su rotte internazionali. Il Regolamento prevede inoltre che le polizze siano valide per l'intero percorso e che la copertura non possa essere sospesa o annullata senza adeguato preavviso alle autorità competenti.
La Convenzione di Montréal del 1999, cui il Regolamento si raccorda, introduce un sistema a doppia soglia: entro il primo livello (attualmente circa 128.821 DSP, soggetto a revisione quinquennale), la responsabilità del vettore è oggettiva e il passeggero non deve provare la colpa; oltre tale soglia, il vettore può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie o l'impossibilità di adottarle. In questo sistema, l'obbligo assicurativo dell'art. 942 svolge la funzione di garantire che le somme dovute ai passeggeri in base alla Convenzione siano effettivamente disponibili, indipendentemente dalla solvibilità del vettore.
Casi pratici
Caso 1: Passeggero che agisce direttamente contro l'assicuratore del vettore in crisi
Tizio, passeggero su un volo di una compagnia aerea successivamente dichiarata insolvente, subisce lesioni personali durante il viaggio. Potendo avvalersi dell'azione diretta prevista dall'art. 942, Tizio conviene in giudizio l'assicuratore del vettore, ottenendo il risarcimento senza attendere l'esito della procedura concorsuale e senza subire le limitazioni derivanti dall'insufficienza del patrimonio del vettore.
Caso 2: Clausola di franchigia inopponibile al passeggero
Caio, danneggiato in un incidente aereo, agisce direttamente contro l'assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento integrale del danno subito. L'assicuratore tenta di opporre una clausola contrattuale che prevede una franchigia a carico dell'assicurato: il giudice rigetta l'eccezione sul fondamento dell'art. 942, che vieta espressamente tale opposizione nei confronti del passeggero, e condanna l'assicuratore al risarcimento integrale, riservando a quest'ultimo il diritto di rivalsa verso il vettore per l'importo della franchigia.
Caso 3: Rivalsa dell'assicuratore per comportamento doloso del vettore
Sempronio, passeggero vittima di un sinistro causato da dolo del vettore, ottiene il pieno risarcimento dall'assicuratore ai sensi dell'art. 942. L'assicuratore, che secondo la polizza avrebbe avuto diritto di escludere la copertura per i danni da dolo dell'assicurato, esercita poi rivalsa verso il vettore per l'intera somma corrisposta a Sempronio, recuperando così quanto pagato in eccesso rispetto a quanto contrattualmente dovuto.
Domande frequenti
Il passeggero deve prima agire contro il vettore prima di rivolgersi all'assicuratore?
No. L'art. 942 attribuisce al passeggero un'azione diretta contro l'assicuratore, che può essere esercitata senza preventivamente escutere il vettore e senza attendere l'esito di eventuali procedure concorsuali a suo carico.
L'assicuratore può ridurre il risarcimento invocando la franchigia prevista dalla polizza?
No. L'art. 942 vieta all'assicuratore di opporre al passeggero le clausole che prevedono il contributo dell'assicurato al risarcimento, comprese le franchigie. L'assicuratore è tuttavia legittimato a recuperare tali somme dal vettore esercitando il diritto di rivalsa.
Quale normativa comunitaria disciplina l'obbligo assicurativo del vettore aereo?
Il principale riferimento è il Regolamento CE n. 785/2004, che fissa i massimali assicurativi minimi in Diritti Speciali di Prelievo e si raccorda con i limiti di responsabilità della Convenzione di Montréal del 1999.
Cosa accade se l'assicuratore ha già pagato il passeggero ma avrebbe potuto escludere la copertura?
L'assicuratore ha diritto di rivalsa verso il vettore assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, recuperando così l'eccedenza versata al passeggero.
La disciplina dell'art. 942 si applica anche ai voli nazionali?
Sì. Il Regolamento CE n. 785/2004, cui la norma rinvia, si applica a tutti i vettori aerei che operano nell'Unione Europea, indipendentemente dalla nazionalità del volo e dall'origine o destinazione del trasporto.
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