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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di cambiamento dell'esercente dell'aeromobile, il nuovo esercente subentra automaticamente in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro già in essere.
  • Il lavoratore aeronautico non è vincolato al trasferimento: può chiedere la risoluzione del contratto se non accetta il nuovo datore.
  • Il diritto di recesso del lavoratore è soggetto a una limitazione temporale: se l'aeromobile è in volo, la risoluzione può essere chiesta soltanto all'arrivo in un aeroporto nazionale.
  • La norma bilancia la continuità dell'esercizio aeronautico con la tutela dell'autonomia contrattuale del personale di bordo.
  • Il meccanismo ricalca il principio di successione nei contratti di lavoro applicato al settore della navigazione aerea, in analogia con l'art. 2112 del codice civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 917 Codice della Navigazione — Cambiamento dell’esercente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto. Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 917 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze sul rapporto di lavoro aeronautico derivanti dal mutamento soggettivo sul lato datoriale, ossia dal cambiamento dell'esercente dell'aeromobile. La disposizione si inserisce nell'ambito del Libro III del Codice, dedicato alla navigazione aerea, e in particolare nella sezione relativa al personale navigante. Il legislatore del 1942 ha inteso garantire la continuità dell'esercizio aeronautico anche in presenza di vicende circolatorie che coinvolgano la figura dell'esercente, evitando che il semplice avvicendamento gestionale determinasse l'automatica estinzione dei rapporti di lavoro con il personale di bordo.

La norma configura una forma di successione legale nei contratti: il nuovo esercente non acquista soltanto la disponibilità dell'aeromobile, ma subentra nella posizione contrattuale del cedente nei confronti dei lavoratori, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono. Il meccanismo è analogo, sotto il profilo funzionale, a quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. in materia di trasferimento d'azienda, pur con le peculiarità proprie del settore aeronautico.

Successione dell'esercente nei contratti di lavoro

Il primo comma dell'art. 917 stabilisce che il nuovo esercente 'succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di lavoro'. La successione è automatica e integrale: non è richiesto il consenso del lavoratore né alcun atto formale di novazione soggettiva. Il termine 'diritti ed obblighi' comprende tutte le situazioni giuridiche attive e passive maturate sotto il precedente esercente, inclusi i crediti retributivi eventualmente già sorti, le posizioni previdenziali, le clausole di favore pattuite individualmente o collettivamente, nonché le obbligazioni di preavviso.

Questa impostazione tutela sia il lavoratore — che conserva il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità — sia l'esercente subentrante, che acquisisce un equipaggio già formato e operativo. Il subentro avviene di diritto, indipendentemente dalla forma giuridica con cui il cambiamento dell'esercente si realizza: cessione dell'aeromobile, locazione, affitto d'azienda aeronautica o qualsiasi altra vicenda traslativa della qualità di esercente ai sensi dell'art. 874 cod. nav.

Il diritto del lavoratore alla risoluzione del contratto

A temperamento del principio di automatica successione, la norma riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Si tratta di un diritto potestativo unilaterale: il lavoratore non è costretto ad accettare il nuovo esercente e può sciogliersi dal vincolo contrattuale qualora ritenga che il mutamento della controparte datoriale pregiudichi i propri interessi o non sia compatibile con le proprie aspettative professionali.

La scelta legislativa riflette il carattere intuitu personae che può assumere il rapporto di lavoro aeronautico, specie per il personale di comando (comandante, copilota) che intrattiene con l'esercente un legame fiduciario particolarmente stretto. Il diritto di recesso, tuttavia, non è incondizionato: esso subisce una compressione temporanea quando l'aeromobile si trova in volo.

Limitazione al diritto di recesso durante il viaggio

Il secondo periodo dell'art. 917 dispone che, se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta 'solo all'arrivo in un aeroporto nazionale'. La limitazione risponde a esigenze di sicurezza della navigazione aerea e di tutela dei passeggeri e del carico: consentire l'immediata operatività del recesso mentre l'aeromobile è in rotta esporrebbe l'equipaggio a conflitti organizzativi che potrebbero compromettere la regolare conduzione del volo.

La locuzione 'aeroporto nazionale' circoscrive geograficamente il momento in cui il recesso può produrre effetti: il lavoratore deve attendere l'atterraggio in territorio italiano. Qualora la rotta preveda soltanto scali esteri, si pone il problema interpretativo circa l'applicabilità della norma; la dottrina prevalente ritiene che il lavoratore possa esercitare la propria facoltà al primo scalo idoneo e comunque non oltre il rientro in Italia.

Profili pratici e coordinamento normativo

Sul piano operativo, il lavoratore che intende avvalersi del diritto di risoluzione dovrà manifestare la propria volontà in forma adeguata e nei tempi consentiti, tenendo conto che dalla risoluzione discendono conseguenze economiche regolate dagli artt. 918 e seguenti del codice. In particolare, la retribuzione è dovuta fino al giorno della risoluzione (art. 918) e il lavoratore può aver diritto a indennità di cui agli artt. 919-922, a seconda che la risoluzione sia equiparata a un recesso per giusta causa o a un recesso consensuale.

Il raccordo con la disciplina generale del lavoro subordinato impone di verificare se l'accordo collettivo applicabile al personale aeronautico preveda condizioni di favore ulteriori rispetto alla disciplina codicistica. Le norme corporative richiamate dal codice sono oggi sostituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del trasporto aereo, che possono disciplinare modalità e termini del recesso in modo più favorevole per il lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio pilota che rifiuta il nuovo esercente

La compagnia Alfa cede l'esercizio di un aeromobile alla compagnia Beta: Tizio, comandante del velivolo, non desidera lavorare per Beta e comunica la sua volontà di risolvere il contratto non appena l'aeromobile atterra all'aeroporto di Roma Fiumicino, esercitando il diritto riconosciuto dall'art. 917.

Caso 2: Caio steward durante il volo al momento del cambio di esercente

Durante un volo Roma-New York, la titolarità dell'esercente muta per effetto di una cessione aziendale: Caio, assistente di volo a bordo, apprende la notizia dal comandante ma non può immediatamente esercitare alcun diritto di recesso, dovendo attendere l'atterraggio in un aeroporto nazionale.

Caso 3: Sempronio tecnico aeronautico che accetta il subentro

Sempronio, addetto alla manutenzione di bordo, non esercita la facoltà di risoluzione prevista dall'art. 917: il rapporto prosegue automaticamente con il nuovo esercente alle stesse condizioni contrattuali già pattuite, senza necessità di stipulare un nuovo contratto.

Domande frequenti

Se cambia l'esercente dell'aeromobile, il mio contratto di lavoro cessa automaticamente?

No. Il nuovo esercente subentra automaticamente in tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Il rapporto prosegue alle stesse condizioni, salvo che il lavoratore scelga di richiedere la risoluzione.

Posso rifiutare di lavorare per il nuovo esercente?

Sì. Il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto se non intende accettare il nuovo esercente. Si tratta di un diritto potestativo riconosciuto dall'art. 917 cod. nav.

Cosa succede se l'aeromobile è in volo quando avviene il cambio di esercente?

Il lavoratore non può esercitare immediatamente il diritto di risoluzione. Deve attendere l'arrivo in un aeroporto nazionale prima di poter formalizzare la propria volontà di recedere.

Il nuovo esercente deve pagare i debiti retributivi del vecchio esercente?

Sì. La successione è integrale: il nuovo esercente risponde di tutti i diritti e obblighi già sorti in capo al precedente, compresi eventuali crediti retributivi maturati dal lavoratore.

Il cambiamento di esercente è equiparato a un trasferimento d'azienda?

L'art. 917 cod. nav. prevede un meccanismo analogo a quello dell'art. 2112 cod. civ., ma opera in via autonoma nel settore della navigazione aerea. Le due discipline si integrano ove la fattispecie concreta configuri anche un trasferimento d'azienda.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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