In sintesi
- L'esercente ha la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo e luogo, salvi i diritti spettanti al lavoratore.
- In caso di cattura, malattia o ferita del lavoratore, l'esercente non può esercitare tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalla disciplina collettiva o dagli usi.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 nella sua formulazione originaria.
- L'incostituzionalità ha inciso sulla facoltà unilaterale e discrezionale dell'esercente, che deve essere letta alla luce dei principi costituzionali di tutela del lavoro.
- Il licenziamento del personale aeronautico richiede oggi giusta causa o giustificato motivo, come previsto dalla disciplina lavoristica generale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 916 Codice della Navigazione — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore. Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non può avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. 44 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione".
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Commento
Il testo originario e la sua struttura
L'art. 916 del Codice della navigazione, nella sua formulazione originaria del 1942, attribuiva all'esercente una facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro aeronautico esercitabile «in qualunque tempo e luogo», con il solo obbligo di rispettare i diritti economici spettanti al lavoratore. La norma introduceva però un limite importante: in caso di cattura, malattia o ferita del lavoratore, l'esercente non poteva avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo previsto dalla disciplina collettiva o dagli usi. Questa struttura rifletteva la concezione dei rapporti di lavoro propria dell'ordinamento corporativo del 1942, in cui l'esercente godeva di ampia discrezionalità nella gestione del personale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 1991
Un passaggio fondamentale nella storia applicativa dell'art. 916 è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 31 gennaio 1991 (G.U. Prima Serie Speciale n. 6 del 6 febbraio 1991), con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo. La declaratoria ha colpito la norma nella parte in cui attribuiva all'esercente una facoltà di recesso unilaterale e discrezionale, priva di adeguata giustificazione in termini di tutela del lavoratore. La Corte ha ritenuto che tale facoltà — nella sua configurazione originaria — violasse i principi costituzionali posti a tutela del lavoro subordinato, in particolare l'art. 35 Cost. e i principi della legislazione lavoristica intervenuta dopo il 1942 (Statuto dei lavoratori L. 300/1970; disciplina dei licenziamenti).
Conseguenze della declaratoria di incostituzionalità
A seguito della sentenza n. 41/1991, l'art. 916 non è più applicabile nella sua parte incostituzionale. Le conseguenze pratiche sono significative. Il rapporto di lavoro aeronautico a tempo indeterminato è ora soggetto alle stesse tutele previste dalla legislazione lavoristica generale: il licenziamento deve essere sorretto da giusta causa (fatto grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, ex art. 2119 c.c.) o da giustificato motivo (soggettivo o oggettivo). In assenza di tali presupposti, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla disciplina generale (reintegra o indennizzo, secondo il regime applicabile in base alle dimensioni aziendali e alla data di assunzione).
Il limite alla risoluzione durante cattura, malattia o ferita
La parte non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità continua a spiegare i propri effetti. L'esercente non può risolvere il contratto durante il periodo di cattura, malattia o ferita del lavoratore, prima che sia decorso il termine fissato dalla disciplina collettiva o dagli usi. Questa limitazione costituisce una norma di protezione del lavoratore in condizioni di particolare vulnerabilità: sarebbe inaccettabile che il lavoratore già menomato o detenuto subisse anche la perdita del posto di lavoro prima del recupero della propria autonomia. Il termine protettivo è rimesso alla disciplina collettiva, che in genere lo fa coincidere con il «periodo di comporto» per la malattia.
Coordinamento con la disciplina vigente del licenziamento
Nell'ordinamento attuale, il rapporto di lavoro del personale aeronautico è disciplinato dalla combinazione di tre strati normativi. Il primo è la normativa speciale del Codice della navigazione (artt. 912-916), come integrata dalla giurisprudenza costituzionale. Il secondo è la legislazione generale lavoristica: Statuto dei lavoratori, L. 604/1966 sui licenziamenti individuali, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 2015. Il terzo è la contrattazione collettiva di settore, che può prevedere tutele aggiuntive. In caso di licenziamento illegittimo del personale aeronautico, il giudice del lavoro applica queste fonti in modo coordinato, garantendo al lavoratore la tutela più favorevole compatibile con il quadro normativo complessivo.
Casi pratici
Caso 1: Licenziamento durante il periodo di malattia del pilota
Tizio, pilota commerciale, viene licenziato dall'esercente mentre si trova in malattia per una patologia cardiaca, prima del decorso del periodo di comporto previsto dal CCNL. Il licenziamento è illegittimo: la norma dell'art. 916, per la parte ancora in vigore, vieta espressamente la risoluzione durante la malattia prima dello scadere del termine contrattuale. Tizio può impugnare il licenziamento e ottenere le tutele previste dalla disciplina generale.
Caso 2: Recesso arbitrario dopo la sentenza del 1991
Caio, assistente di volo, viene licenziato senza alcuna motivazione da una compagnia aerea che invoca la facoltà di recesso originariamente prevista dall'art. 916. La parte della norma che prevedeva tale facoltà discrezionale è stata dichiarata incostituzionale nel 1991: il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo è illegittimo, e Caio ha diritto alle tutele della disciplina lavoristica generale.
Caso 3: Risoluzione del contratto durante la cattura del lavoratore
Sempronio, operatore di bordo, è trattenuto dalle autorità straniere durante uno scalo. L'esercente tenta di risolvere il contratto nei giorni immediatamente successivi alla cattura, prima del decorso del termine di protezione previsto dal CCNL. Il tentativo è illegittimo: la norma residua dell'art. 916, non colpita dall'incostituzionalità, vieta espressamente la risoluzione durante la cattura prima del decorso del termine contrattuale o degli usi.
Domande frequenti
L'art. 916 è ancora in vigore dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1991?
La norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza n. 41/1991: la parte che attribuiva all'esercente una facoltà di recesso arbitrario è stata rimossa. Sopravvive la parte che vieta la risoluzione durante cattura, malattia o ferita prima del decorso dei termini contrattuali.
L'esercente può licenziare liberamente il personale aeronautico?
No, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 916, il licenziamento del personale aeronautico deve essere sorretto da giusta causa o giustificato motivo, come previsto dalla disciplina lavoristica generale.
Il lavoratore malato può essere licenziato?
Non durante il periodo di comporto previsto dal CCNL o dagli usi. Decorso tale periodo, il licenziamento per superamento del comporto è ammissibile come giustificato motivo oggettivo, nel rispetto della procedura prevista dalla legge.
Quali tutele ha il lavoratore aeronautico in caso di licenziamento illegittimo?
Si applicano le tutele previste dalla disciplina lavoristica generale: reintegra o indennizzo economico, a seconda del regime applicabile in base alle dimensioni aziendali e alla data di assunzione (art. 18 Stat. lav. o D.Lgs. 23/2015).
La norma che vieta la risoluzione durante la malattia è sopravvissuta all'incostituzionalità?
Sì, il secondo comma dell'art. 916 che vieta all'esercente di risolvere il contratto durante cattura, malattia o ferita prima del decorso del termine contrattuale non è stato colpito dalla declaratoria di incostituzionalità e conserva piena efficacia.
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