- Il lavoratore aeronautico che si ammali o riporti lesioni durante il servizio ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente.
- Spetta anche la retribuzione per la durata e nella misura stabilite dalle norme corporative o dagli usi.
- Se la malattia è causata intenzionalmente, o contratta per grave colpa mentre era a terra fuori servizio, l'esercente può ripetere le spese sanitarie.
- In caso di malattia o lesione per colpa grave fuori servizio, il diritto alla retribuzione è escluso per tutto il periodo di inabilità.
- La norma distingue tra infortuni in servizio (tutela piena) e danni alla salute riconducibili a condotta colposa fuori servizio (tutela limitata).
Testo dell'articoloVigente
Art. 909 Codice della Navigazione — Malattie o ferie del lavoratore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi. Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l'esercente è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese. Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.
In sintesi
Ratio e struttura della norma
L'art. 909 del Codice della navigazione regola le conseguenze sul rapporto di lavoro aeronautico delle malattie e delle lesioni che colpiscono il lavoratore durante la vigenza del contratto. La disposizione presenta una struttura bipartita: il primo comma stabilisce la regola generale di tutela piena; il secondo e il terzo comma introducono una disciplina derogatoria per i casi in cui la malattia o la lesione siano riconducibili a una condotta colposa del lavoratore stesso. La ratio è garantire al lavoratore aeronautico una protezione adeguata contro le conseguenze economiche della malattia, temperata dal principio di responsabilità individuale quando il danno alla salute derivi da comportamenti imputabili al lavoratore.
La tutela in caso di malattia o lesione: assistenza sanitaria e retribuzione
Il primo comma riconosce due distinti diritti. Il primo è il diritto alla assistenza sanitaria a spese dell'esercente: l'esercente è tenuto a garantire le cure mediche necessarie nella misura determinata dalle norme corporative (contratti collettivi) o, in subordine, dagli usi. Il secondo diritto è quello alla retribuzione durante il periodo di inabilità, nella durata e misura rimesse alla disciplina collettiva o agli usi. I contratti collettivi del settore aeronautico possono prevedere periodi di comporto più lunghi o indennità integrative rispetto alla disciplina generale del lavoro subordinato. La norma non distingue tra malattia comune e infortunio: entrambe le fattispecie rientrano nel primo comma, salvo che non ricorrano le condizioni che attivano la disciplina derogatoria del secondo comma.
La disciplina derogatoria: colpa e malafede del lavoratore
Il secondo comma introduce due fattispecie di riduzione della tutela. La prima riguarda il lavoratore che si sia intenzionalmente procurato la malattia: si tratta del caso più grave, in cui il lavoratore ha deliberatamente compromesso la propria salute. In questa ipotesi l'esercente rimane obbligato all'assistenza sanitaria ma ha il diritto di ripetere le spese in via di rivalsa. La seconda fattispecie riguarda il lavoratore che abbia contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio. La norma richiede tre elementi: la grave colpa (non la colpa lieve), la circostanza di trovarsi a terra, e l'assenza di connessione con il servizio. Anche in questo caso l'obbligo di assistenza sanitaria permane, ma l'esercente può ripetere le spese.
L'esclusione della retribuzione per il periodo di inabilità colposa
Il terzo comma prevede la conseguenza più grave: la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo di inabilità. Questa previsione si applica ai casi del secondo comma e costituisce una deroga significativa rispetto alla disciplina generale del lavoro subordinato. La particolarità si spiega con la logica di responsabilità individuale del Codice della navigazione: chi ha causato la propria inabilità con una condotta gravemente colposa non può pretendere di trasferire sull'esercente il costo economico di tale inabilità. Rimane invece l'obbligo di assistenza sanitaria, che risponde a un principio umanitario non derogabile contrattualmente.
Coordinamento con la normativa previdenziale vigente
L'art. 909 deve essere letto in coordinamento con la normativa previdenziale e assicurativa. Il lavoratore aeronautico è coperto dall'assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dall'INPS per la malattia comune. Le prestazioni previdenziali si coordinano con i diritti dell'art. 909 secondo i principi di assorbimento e cumulo previsti dai contratti collettivi. In pratica, l'indennità corrisposta dall'esercente in forza della disciplina collettiva può integrare, fino a concorrenza della retribuzione netta, l'indennità INPS o la rendita INAIL. I CCNL del settore aeronautico prevedono in genere periodi di comporto prolungati e specifiche tutele per le patologie connesse all'attività di volo (ipoacusia, disturbi del ritmo circadiano, patologie da radiazioni cosmiche).
Casi pratici
Caso 1: Lesione in servizio durante un'operazione di bordo
Tizio, membro dell'equipaggio di cabina, si frattura un polso durante turbolenza improvvisa mentre assiste i passeggeri. L'infortunio avviene in servizio e senza alcuna colpa del lavoratore: Tizio ha diritto all'integrale assistenza sanitaria a spese dell'esercente e alla retribuzione per tutto il periodo di inabilità nei termini previsti dal CCNL applicabile.
Caso 2: Malattia contratta per grave colpa durante il tempo libero
Caio, pilota in permesso, partecipa senza autorizzazione a un'attività di motocross e riporta una frattura alla gamba per un incidente riconducibile alla sua negligenza. Trovandosi a terra, fuori servizio e in situazione di grave colpa, l'esercente è obbligato alle spese sanitarie ma può recuperarle in via di rivalsa; Caio non ha diritto alla retribuzione per il periodo di inabilità.
Caso 3: Autolesionismo intenzionale per sottrarsi a un volo
Sempronio si provoca intenzionalmente una lesione per risultare inabile al servizio. L'esercente, accertato l'autolesionismo intenzionale, deve garantire l'assistenza medica necessaria ma ha diritto di ripetere integralmente le spese sostenute; Sempronio perde il diritto alla retribuzione per tutto il periodo di inabilità e rischia il licenziamento per giusta causa.
Domande frequenti
Il lavoratore aeronautico malato ha diritto alla retribuzione?
Sì, in linea generale ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilite dal contratto collettivo o dagli usi. Il diritto viene meno solo nei casi di autolesionismo intenzionale o di grave colpa a terra e fuori servizio.
Cosa si intende per grave colpa a terra e fuori servizio?
È la condotta del lavoratore che, non essendo in servizio e trovandosi a terra, si esponga con grave negligenza o imprudenza a rischi che determinano la malattia o la lesione. La norma richiede espressamente la grave colpa, non la colpa lieve.
L'esercente è sempre obbligato a pagare le cure mediche?
Sì, in tutti i casi: anche quando la malattia è intenzionale o dovuta a grave colpa del lavoratore, l'obbligo di assistenza sanitaria rimane. L'esercente può però ripetere le spese sostenute agendo in rivalsa contro il lavoratore.
Come si coordinano le tutele dell'art. 909 con le indennità INPS e INAIL?
Le prestazioni previdenziali si cumulano con i diritti dell'art. 909 secondo le regole previste dai contratti collettivi, che in genere stabiliscono un'integrazione a carico dell'esercente fino al raggiungimento della retribuzione netta.
Il periodo di malattia interrompe il decorso del preavviso o del termine contrattuale?
In linea di principio sì, salvo diversa previsione del contratto collettivo. La norma dell'art. 916 che limita la facoltà risolutiva durante la malattia rafforza ulteriormente questa tutela.