← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi, gli strumenti, gli arredi e in genere le cose destinate durevolmente al suo servizio od ornamento.
  • La destinazione a pertinenza può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su di esso un diritto reale.
  • Il motore è espressamente qualificato come parte separabile, con regime giuridico distinto rispetto alle pertinenze.
  • La norma deroga parzialmente al principio civilistico dell'art. 817 c.c., ammettendo la destinazione da parte di un non proprietario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 862 Codice della Navigazione — Pertinenze e parti separabili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale. Il motore è considerato parte separabile.

Commento

La nozione di pertinenza nel Codice della navigazione

L'articolo 862 del Codice della navigazione disciplina le pertinenze dell'aeromobile e le parti separabili, introducendo una disciplina speciale rispetto a quella generale del codice civile (art. 817 c.c.). La pertinenza è, nel diritto comune, la cosa destinata durevolmente al servizio od ornamento di un'altra cosa: il rapporto pertinenziale comporta che le vicende giuridiche della cosa principale si estendano normalmente alla pertinenza, salvo atto contrario. Il Codice della navigazione recepisce questa nozione e la declina nel contesto aeronautico, fornendo un elenco esemplificativo — paracadute, attrezzi, strumenti, arredi — e una clausola aperta per tutte le cose destinate «in modo durevole a servizio od ornamento» dell'aeromobile.

La destinazione a pertinenza da parte di un non proprietario

La norma introduce una deroga significativa rispetto al codice civile: mentre l'art. 817 c.c. prevede implicitamente che la destinazione a pertinenza sia effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi abbia un diritto reale su di essa, l'art. 862 del Codice della navigazione consente espressamente che la destinazione sia effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile e non abbia su di esso un diritto reale. Questa previsione ha una ratio pratica evidente nel settore aeronautico: frequentemente i gestori di aeromobili — che potrebbero essere locatari, utilizzatori in leasing o concessionari — installano sull'aeromobile attrezzature, strumenti o arredi di loro proprietà, destinandoli durevolmente al servizio del velivolo. La norma legittima questa pratica, stabilendo che tali beni acquisiscono comunque il regime di pertinenza, con le conseguenze previste dall'art. 863 per le pertinenze di proprietà aliena.

Le conseguenze del regime pertinenziale: coordinamento con l'art. 863

Il regime pertinenziale comporta che le pertinenze seguano le sorti dell'aeromobile nelle vicende traslative, salvo patto contrario o diversa disposizione di legge. In materia aeronautica, l'art. 863 del Codice regola espressamente il regime delle pertinenze di proprietà aliena e i diritti dei terzi sulle pertinenze, rinviando agli articoli 247 e 248 del Codice. Questo coordinamento è essenziale per risolvere i conflitti tra il proprietario dell'aeromobile — che potrebbe pretendere di alienare il velivolo comprensivo di tutte le sue pertinenze — e il proprietario delle pertinenze installate da un terzo, che invece vuole conservare i propri beni. Il criterio risolutivo è fornito dall'indicazione sul certificato di immatricolazione, che tiene il luogo dell'inventario di bordo.

Il motore come parte separabile: rilevanza pratica

La qualificazione del motore come parte separabile è una delle previsioni più rilevanti della norma dal punto di vista pratico. A differenza delle pertinenze, le parti separabili non seguono automaticamente le sorti dell'aeromobile: esse sono oggetto di autonomi atti di disposizione, possono essere gravate da diritti reali propri e, in caso di vendita dell'aeromobile, non si intendono incluse nell'alienazione salvo patto espresso. Nel settore aeronautico, questa distinzione è di grande importanza perché i motori aeronautici — soprattutto nelle operazioni di leasing e nei contratti di manutenzione — sono frequentemente oggetto di contratti separati rispetto alla cellula. È prassi comune che il proprietario della cellula e il proprietario del motore siano soggetti diversi, e che i motori vengano sostituiti, permutati o dati in leasing separatamente dall'aeromobile su cui sono montati. La qualificazione come parte separabile trova riscontro nella Convenzione di Città del Capo del 2001 (Cape Town Convention), ratificata dall'Italia, che prevede un sistema di garanzie internazionali separato per i motori aeronautici rispetto alle cellule.

Profili pratici: rilevanza per i contratti di leasing e manutenzione

L'art. 862 ha importanti ricadute pratiche nelle operazioni di leasing aeronautico, che rappresentano la forma più diffusa di acquisizione dell'uso di aeromobili nel settore commerciale. Il locatore finanziario (lessor) deve verificare attentamente quali beni siano qualificabili come pertinenze dell'aeromobile locato e quali come parti separabili, poiché il regime giuridico applicabile è diverso. I motori, in quanto parti separabili, possono essere oggetto di contratti di leasing separati o di garanzie reali indipendenti da quelle sull'aeromobile. Le strumentazioni avioniche e di navigazione installate in modo durevole, invece, tendono ad acquisire natura pertinenziale e a seguire le sorti dell'aeromobile, a meno che non siano espressamente escluse dall'atto di alienazione o locazione.

Casi pratici

Caso 1: L'attrezzatura installata dal gestore non proprietario

Tizio è proprietario di un aeromobile da lavoro aereo concesso in locazione a Caio, che vi installa a proprie spese strumenti di navigazione avanzati destinati stabilmente al servizio del velivolo. Tizio vende l'aeromobile a Sempronio: gli strumenti installati da Caio, acquisendo natura pertinenziale ai sensi dell'art. 862, seguono in linea di principio le sorti dell'aeromobile, ma Caio — in quanto proprietario delle pertinenze di proprietà aliena — conserva i diritti previsti dall'art. 863 per tutelare il proprio investimento.

Caso 2: Il motore oggetto di leasing separato

Caio è proprietario di un aeromobile commerciale e stipula con Sempronio, società di leasing, un contratto separato per due motori installati sulla cellula. I motori, in quanto parti separabili ai sensi dell'art. 862, sono oggetto di contratti autonomi e possono essere soggetti a garanzie reali indipendenti dall'ipoteca sull'aeromobile. Quando Tizio, creditore di Caio, aggredisce l'aeromobile, Sempronio può rivendicare i motori come propri e sottrarli all'esecuzione, avendo dimostrato la loro natura di parti separabili di sua proprietà.

Caso 3: I paracadute come pertinenze dell'aeromobile da acrobazia

Sempronio acquista un aeromobile da acrobazia completo di paracadute, arredi interni e strumentazione. Tizio, da cui ha acquistato, aveva in precedenza pignorato i soli paracadute a favore di Caio. I paracadute, in quanto pertinenze dell'aeromobile ai sensi dell'art. 862, devono essere stati espressamente esclusi dall'atto di vendita se si vuole che il vincolo di Caio li segua; in mancanza di esclusione espressa, la vendita dell'aeromobile comprensiva delle pertinenze potrebbe pregiudicare la posizione di Caio, che dovrà far valere i propri diritti secondo le norme sulla trascrizione e la pubblicità.

Domande frequenti

Cosa sono le pertinenze di un aeromobile secondo il Codice della navigazione?

Sono le cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento dell'aeromobile: paracadute, attrezzi, strumenti, arredi e ogni altro oggetto con questa funzione stabile.

Chi può destinare un bene a pertinenza dell'aeromobile?

Anche chi non sia proprietario dell'aeromobile né abbia su di esso un diritto reale: l'art. 862 deroga al codice civile, consentendo la destinazione pertinenziale da parte del gestore, del locatario o di qualunque soggetto che utilizzi il velivolo.

Il motore dell'aeromobile fa parte dell'aeromobile in caso di vendita?

Il motore è qualificato come parte separabile e non segue automaticamente le sorti dell'aeromobile: la sua inclusione nella vendita deve risultare espressamente dall'atto, altrimenti può essere oggetto di contratti autonomi.

Qual è la differenza pratica tra pertinenza e parte separabile?

Le pertinenze tendono a seguire le sorti dell'aeromobile nelle vicende traslative; le parti separabili (come il motore) sono beni autonomi che possono essere oggetto di atti giuridici e garanzie indipendenti.

La qualificazione del motore come parte separabile ha rilevanza nel leasing aeronautico?

Sì: nel leasing aeronautico è prassi comune stipulare contratti separati per i motori e per la cellula, proprio perché il motore è una parte separabile con propria autonomia giuridica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.