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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o diritti reali su aeromobili in costruzione devono essere redatti nelle forme richieste dall'art. 864 del Codice.
  • Per produrre effetti verso i terzi, tali atti devono essere trascritti nel registro delle costruzioni.
  • Nello stesso registro vanno trascritti anche gli atti e le domande per cui il codice civile richiede la trascrizione.
  • La trascrizione nel registro delle costruzioni segue le modalità degli artt. 867, 868 e 870 del Codice della navigazione.
  • La norma garantisce la continuità pubblicitaria dalla fase di costruzione fino all'iscrizione nel registro aeronautico nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 857 Codice della Navigazione — Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.

In sintesi

  • Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o diritti reali su aeromobili in costruzione devono essere redatti nelle forme richieste dall'art. 864 del Codice.
  • Per produrre effetti verso i terzi, tali atti devono essere trascritti nel registro delle costruzioni.
  • Nello stesso registro vanno trascritti anche gli atti e le domande per cui il codice civile richiede la trascrizione.
  • La trascrizione nel registro delle costruzioni segue le modalità degli artt. 867, 868 e 870 del Codice della navigazione.
  • La norma garantisce la continuità pubblicitaria dalla fase di costruzione fino all'iscrizione nel registro aeronautico nazionale.
Ambito di applicazione e funzione della norma

L'articolo 857 del Codice della navigazione estende al regime degli atti relativi alla proprietà e ai diritti reali su aeromobili in costruzione la medesima logica pubblicitaria introdotta dall'art. 853 per il contratto di costruzione. Si tratta di una disposizione fondamentale per la sicurezza dei traffici nel settore aeronautico: durante la costruzione, l'aeromobile non è ancora immatricolato nel registro aeronautico nazionale e non può quindi essere soggetto alle ordinarie forme di pubblicità previste per i beni già in uso. L'art. 857 colma questa lacuna creando un sistema parallelo di pubblicità nel registro delle costruzioni, operante finché l'aeromobile non viene immatricolato.

Forma degli atti: il rinvio all'art. 864

Il primo comma dell'art. 857 richiede che gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote siano «fatti nelle forme richieste nell'articolo 864». Quest'ultimo stabilisce che tali atti debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità. La forma scritta ad substantiam è dunque un requisito inderogabile: l'atto verbale o anche la scrittura privata non autenticata potrebbero non soddisfare il requisito dell'art. 864, il cui primo comma originariamente prevedeva anche la competenza del console all'estero (comma successivamente abrogato dal D.Lgs. 96/2005). Il richiamo all'art. 864 garantisce che gli atti relativi ad aeromobili in costruzione abbiano lo stesso livello di formalità richiesto per gli atti relativi ad aeromobili già immatricolati.

Pubblicità nel registro delle costruzioni: opponibilità verso i terzi

Il secondo comma prevede che, per produrre gli effetti previsti dal codice civile, gli atti in questione debbano essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Il riferimento agli «effetti previsti dal codice civile» riguarda principalmente l'opponibilità ai terzi: in base ai principi generali, la trascrizione non è un elemento costitutivo del diritto ma uno strumento di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti dallo stesso dante causa (art. 2644 c.c.). Chi ha trascritto prima prevale su chi ha trascritto dopo, anche se l'atto di chi ha trascritto dopo ha data anteriore. Lo stesso principio vale nel registro delle costruzioni per gli aeromobili non ancora immatricolati.

La trascrizione degli atti e delle domande previste dal codice civile

Il terzo comma estende l'obbligo di pubblicità agli atti e alle domande che il codice civile prevede debbano essere trascritte. In materia immobiliare, il codice civile (artt. 2643-2645 c.c.) elenca una serie di atti soggetti a trascrizione: compravendite, permute, donazioni, atti di divisione, sentenze di usucapione, domande giudiziali, sequestri e pignoramenti. Nel contesto dell'art. 857, il registro delle costruzioni assolve per gli aeromobili in costruzione la medesima funzione che il registro immobiliare assolve per gli immobili: la trascrizione della domanda giudiziale, ad esempio, rende opponibile l'esito del giudizio anche ai terzi che acquistino diritti sull'aeromobile in costruzione nelle more del processo.

Modalità esecutive: rinvio agli artt. 867, 868 e 870

Il quarto comma rinvia per le modalità esecutive della trascrizione agli artt. 867, 868 e 870 del Codice della navigazione. L'art. 867 disciplina la forma del titolo da trascrivere; l'art. 868 disciplina le note di trascrizione, ossia i documenti che le parti devono presentare all'ufficio competente con le indicazioni necessarie per identificare l'atto e le parti; l'art. 870 regola l'esecuzione materiale della trascrizione da parte dell'ufficio. Il rinvio a queste tre disposizioni garantisce una completa uniformità procedurale tra la pubblicità nel registro delle costruzioni e quella nel registro aeronautico nazionale, facilitando la continuità delle risultanze quando l'aeromobile viene successivamente immatricolato.

Coordinamento con gli artt. 853 e 859

L'art. 857 si colloca in un sistema coerente: l'art. 853 prevede la pubblicità del contratto di costruzione, l'art. 857 prevede la pubblicità degli atti di disposizione dei diritti reali sull'aeromobile in costruzione, e l'art. 859 assicura che le risultanze del registro delle costruzioni vengano riprodotte nel registro aeronautico nazionale al momento dell'immatricolazione. Questo sistema garantisce la continuità della tutela pubblicistica attraverso tutte le fasi della vita dell'aeromobile, dalla costruzione fino all'esercizio.

Casi pratici

Caso 1: La vendita di quota di aeromobile in costruzione

Tizio possiede una quota del cinquanta per cento di un aeromobile commissionato a un cantiere aeronautico e decide di cederla a Caio. L'atto di cessione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 864 richiamato dall'art. 857) e trascritto nel registro delle costruzioni. Sempronio, che successivamente acquista la medesima quota da Tizio e la trascrive per primo, prevale su Caio che aveva stipulato prima ma non aveva ancora trascritto: la priorità della trascrizione risolve il conflitto tra i due acquirenti.

Caso 2: Il sequestro conservativo su aeromobile in costruzione

Caio è creditore di Sempronio, che è committente di un aeromobile in costruzione. Caio ottiene un sequestro conservativo sull'aeromobile in costruzione e fa trascrivere la domanda di sequestro nel registro delle costruzioni. Tizio, che successivamente acquista una quota dell'aeromobile da Sempronio, non può opporre il proprio acquisto al credito di Caio: la trascrizione della domanda giudiziale lo rende opponibile anche ai terzi acquirenti nelle more del giudizio.

Caso 3: La costituzione di ipoteca su aeromobile in costruzione

Tizio, committente di un aeromobile da lavoro aereo, ha bisogno di un finanziamento bancario e offre a garanzia i propri diritti sull'aeromobile in costruzione. La banca Caio chiede la costituzione di un'ipoteca sull'aeromobile in costruzione, da iscrivere nel registro delle costruzioni secondo le modalità degli artt. 867, 868 e 870. La tempestiva trascrizione garantisce alla banca la priorità rispetto ad eventuali successivi diritti di terzi sull'aeromobile.

Domande frequenti

Gli atti di vendita di un aeromobile in costruzione devono essere scritti?

Sì, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, come richiede l'art. 864 del Codice della navigazione richiamato dall'art. 857.

Dove si trascrivono gli atti di vendita di quote di aeromobile in costruzione?

Nel registro delle costruzioni, non nel registro aeronautico nazionale, che riguarda solo gli aeromobili già immatricolati.

La trascrizione è obbligatoria o facoltativa per gli atti su aeromobili in costruzione?

Non è obbligatoria in senso stretto, ma senza trascrizione l'atto non produce effetti verso i terzi che abbiano a loro volta trascritto i propri diritti.

Anche i sequestri e i pignoramenti su aeromobili in costruzione devono essere trascritti?

Sì, l'art. 857 prevede la trascrizione degli atti e delle domande per cui il codice civile richiede la trascrizione, compresi sequestri, pignoramenti e domande giudiziali.

Cosa succede alle trascrizioni nel registro delle costruzioni quando l'aeromobile viene immatricolato?

Vengono riprodotte nel registro aeronautico nazionale e annotate sul certificato di immatricolazione, come previsto dall'art. 859 del Codice della navigazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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