- Atto di notifica ai creditori: per avviare la liberazione, l'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto con sette elementi obbligatori: titolo e trascrizione, danti causa, individuazione della nave, prezzo, elenco creditori ipotecari, offerta di deposito, elezione di domicilio.
- Sette elementi obbligatori: il contenuto dell'atto è tassativamente determinato dalla norma; la mancanza di un elemento può inficiare la validità della procedura di liberazione.
- Offerta di deposito: elemento centrale è l'offerta di depositare entro trenta giorni il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinché sia distribuito tra i creditori.
- Pubblicità legale: un estratto sommario dell'atto deve essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo in cui ha sede l'ufficio di iscrizione della nave.
- Elezione di domicilio: l'acquirente deve eleggere domicilio nel comune ove siede il giudice competente per l'esecuzione, per consentire le comunicazioni processuali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 675 Codice della Navigazione — Istanza per la liberazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente: 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione; 2) il nome dei suoi danti causa; 3) gli elementi di individuazione della nave; 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi; 6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori; 7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione. Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Commento
Funzione e struttura della norma
L'art. 675 del Codice della navigazione disciplina il contenuto e le modalità dell'atto di istanza per la liberazione, che costituisce il primo passo procedurale obbligatorio per esercitare la facoltà di liberazione prevista dagli artt. 673 e 674. La norma ha una struttura analitica e tassativa: elenca sette elementi che l'atto deve obbligatoriamente contenere, aggiunge il requisito della pubblicità legale mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziari, e impone l'elezione di domicilio dell'acquirente. La tassatività del contenuto non è casuale: l'atto di istanza deve fornire a tutti i creditori — ipotecari e privilegiati — le informazioni necessarie per valutare se accettare la distribuzione del prezzo offerto dall'acquirente o richiedere invece la vendita all'incanto ai sensi dell'art. 676. Un atto carente di elementi essenziali priverebbe i creditori della possibilità di effettuare questa valutazione e renderebbe nulla la procedura.
Il contenuto obbligatorio dell'atto: i sette elementi
Il primo elemento è la data e la qualità del titolo di acquisto e la data della trascrizione: questo consente ai creditori di verificare la data di riferimento per determinare quali ipoteche e privilegi siano anteriori alla trascrizione del titolo e quindi rientrino nell'oggetto della liberazione. Il secondo elemento è il nome dei danti causa (alienanti), necessario per ricostruire la catena dei trasferimenti e identificare i soggetti verso cui i creditori possono avere azioni. Il terzo elemento è l'individuazione della nave: nome, numero di iscrizione nel Registro delle Navi, stazza, bandiera e ogni altro elemento identificativo dello scafo. Il quarto elemento è il prezzo convenuto o, in alternativa, il valore dichiarato dall'acquirente: questa dichiarazione è fondamentale perché rappresenta la base su cui il creditore decide se accettare la distribuzione o chiedere la vendita all'incanto. Il quinto elemento è l'elenco completo dei creditori ipotecari con indicazione dei nomi, delle somme dovute e della data dei titoli e delle trascrizioni: l'acquirente è tenuto a compiere una ricerca accurata nel Registro delle Navi per individuare tutti i creditori. Il sesto elemento — il più rilevante sul piano economico — è l'offerta di depositare il prezzo entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione nel giornale degli annunci, affinché la somma sia distribuita tra i creditori. Il settimo elemento è l'elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l'esecuzione.
La doppia pubblicità: notifica e inserzione nel giornale degli annunci
L'atto deve essere notificato ai creditori ipotecari e ai precedenti proprietari, e contestualmente un suo estratto sommario deve essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo in cui ha sede l'ufficio di iscrizione della nave. La doppia pubblicità — notifica individuale e pubblicità legale — persegue finalità diverse: la notifica individuale è necessaria per portare a conoscenza dei creditori noti la procedura di liberazione e far decorrere il termine di quindici giorni previsto dall'art. 676 per la richiesta della vendita all'incanto; la pubblicità nel giornale degli annunci giudiziari è invece diretta ai creditori che l'acquirente potrebbe non conoscere (in particolare, i titolari di privilegi navali sorti da rapporti non documentati nel Registro delle Navi) e a qualsiasi soggetto che potrebbe avere interesse alla procedura. L'inserzione deve precedere o coincidere con la notifica: entrambe le date — notificazione e inserzione — fanno decorrere il termine per i creditori che vogliano opporsi offrendo il rilancio del decimo.
L'offerta di deposito e il valore dichiarato
Un aspetto di particolare rilievo pratico è la distinzione tra prezzo convenuto e valore dichiarato. Se l'acquirente ha pagato un prezzo di mercato adeguato, offre di depositare il prezzo convenuto. Se invece il prezzo contrattuale è inferiore al valore di mercato della nave — ad esempio perché l'atto di acquisto è avvenuto in condizioni particolari — l'acquirente può indicare un valore dichiarato autonomamente, che sarà la base per la valutazione dei creditori. In ogni caso, l'acquirente si impegna a depositare questa somma entro trenta giorni dal momento in cui si completano sia la notifica sia l'inserzione nel giornale degli annunci. Il termine di trenta giorni è coordinato con quello dell'art. 676 per la richiesta della vendita all'incanto: i creditori hanno quindici giorni per chiedere il rilancio, poi l'acquirente deposita la somma per la distribuzione.
Profili pratici: la preparazione dell'atto
La preparazione dell'atto di istanza ex art. 675 richiede una diligente istruttoria preventiva da parte dell'acquirente e del suo difensore. In particolare, la ricerca dei creditori ipotecari richiede l'esame del Registro delle Navi presso la Capitaneria di porto competente per l'iscrizione della nave, con estrazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e le eventuali annotazioni di cessione o cancellazione parziale. La ricerca deve essere aggiornata alla data di notificazione dell'atto, poiché i creditori potrebbero iscrivere nuove ipoteche anche dopo la stipula del contratto di acquisto. L'indicazione delle somme dovute deve essere quantificata con precisione: importi errati o lacunosi potrebbero essere motivo di contestazione da parte dei creditori. Un'errore comune è l'omissione di creditori ipotecari minori o di interessi maturati: per evitare contestazioni, è buona prassi indicare non solo il capitale ma anche gli interessi contrattuali maturati alla data dell'atto.
Casi pratici
Caso 1: Predisposizione dell'atto di liberazione con elenco creditori
Tizio ha acquistato un traghetto gravato da due ipoteche (Caio per 500.000 euro e Sempronio per 200.000 euro) e da un privilegio per salari dell'equipaggio. Tizio, con il suo avvocato, predispone l'atto ex art. 675 indicando tutti i dati richiesti, elenca i due creditori ipotecari con le rispettive somme e date di iscrizione, offre di depositare entro trenta giorni il prezzo d'acquisto di 800.000 euro, e fa inserire l'estratto nel giornale degli annunci giudiziari della Capitaneria competente.
Caso 2: Creditori che scoprono la liberazione tramite il giornale degli annunci
Caio, fornitore di Sempronio, vanta un credito da riparazioni navali assistito da privilegio. Non sapendo dell'avvenuta vendita della nave, viene a conoscenza della procedura di liberazione solo grazie all'inserzione nel giornale degli annunci giudiziari disposta da Tizio, nuovo acquirente, ai sensi dell'art. 675. Caio ha ora quindici giorni per valutare se accettare la distribuzione del prezzo offerto o chiedere la vendita all'incanto ex art. 676.
Caso 3: Atto lacunoso e conseguenze
Sempronio, acquirente di una nave, predispone l'atto ex art. 675 omettendo di indicare la data della trascrizione del proprio titolo. Caio, creditore ipotecario, eccepisce la nullità dell'atto per mancanza di un elemento obbligatorio, poiché senza quella data non può verificare se il suo credito sia anteriore o posteriore all'acquisto. Il giudice accoglie l'eccezione, rendendo necessaria la ripetizione della procedura con un atto completo nei termini di legge.
Domande frequenti
Quali sono i sette elementi obbligatori dell'atto di istanza per la liberazione ex art. 675?
Titolo e data di trascrizione dell'acquisto; nomi dei danti causa; individuazione della nave; prezzo convenuto o valore dichiarato; elenco creditori ipotecari con somme e date; offerta di deposito entro trenta giorni; elezione di domicilio nel comune del giudice competente.
A chi deve essere notificato l'atto ex art. 675?
Ai creditori ipotecari e ai precedenti proprietari. Contestualmente, un estratto sommario deve essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo dove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave.
Cosa succede se l'atto di istanza è carente di qualche elemento obbligatorio?
La procedura di liberazione può essere dichiarata nulla o inefficace. I creditori possono eccepire la carenza e il giudice può richiedere all'acquirente di integrare o ripetere l'atto nei termini.
Qual è la differenza tra prezzo convenuto e valore dichiarato nell'atto ex art. 675?
Il prezzo convenuto è quello effettivamente pagato dall'acquirente nella compravendita. Il valore dichiarato è quello che l'acquirente autonomamente indica quando il prezzo contrattuale è inferiore al valore di mercato della nave. Su questa cifra i creditori valutano se accettare o richiedere la vendita all'incanto.
Entro quanto tempo l'acquirente deve depositare il prezzo dopo la notificazione e l'inserzione?
Entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione nel giornale degli annunci. Questo termine è coordinato con i quindici giorni entro cui i creditori possono chiedere la vendita all'incanto ex art. 676.
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