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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tutela del terzo estraneo all'esecuzione: l'art. 669 consente al soggetto che vanti la proprietà o un diritto reale sulla nave o sui carati pignorati di proporre opposizione per tutelare il proprio diritto.
  • Forma e momento: l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve essere presentata prima che sia disposta la vendita della nave.
  • Oggetto dell'opposizione: il terzo può far valere la proprietà o qualsiasi altro diritto reale (usufrutto, pegno, ipoteca di terzo proprietario) sulla nave o sui carati soggetti a espropriazione.
  • Rinvio al c.p.c.: si applicano gli artt. 619, secondo comma, 621 e 622 cod. proc. civ., che regolano l'intervento del terzo nel processo esecutivo, la sospensione e l'istruzione della causa.
  • Limite temporale rigido: dopo che il giudice ha disposto la vendita, l'opposizione di terzi diviene inammissibile: il diritto del terzo può essere fatto valere solo sul ricavato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 669 Codice della Navigazione — Opposizione di terzi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 669 del Codice della navigazione tutela il terzo titolare di diritti reali sulla nave o sui carati che si trovino soggetti a espropriazione forzata. Si tratta di un rimedio processuale analogo all'opposizione di terzo all'esecuzione prevista dall'art. 619 cod. proc. civ., ma adattato alle peculiarità del bene nave e al sistema di pubblicità del Registro delle Navi. La norma risponde a una domanda fondamentale: se la nave pignorabile è nella materiale disponibilità dell'armatore debitore ma appartiene a un diverso soggetto — oppure è gravata da diritti reali a favore di terzi — è necessario un rimedio che consenta a questi soggetti di far valere le loro pretese prima che la vendita forzata le travolga definitivamente.

Soggetti legittimati e diritti tutelati

La norma identifica due categorie di soggetti legittimati a proporre l'opposizione. In primo luogo, il terzo che pretende di avere la proprietà della nave o dei carati: si pensi al caso in cui la nave risulti ancora intestata al vecchio armatore nel Registro delle Navi ma sia stata già alienata mediante contratto non ancora trascritto, ovvero al caso di un acquirente che ha perfezionato il trasferimento ma non ha ancora completato le formalità pubblicitarie. In secondo luogo, il terzo titolare di un altro diritto reale: il termine è ampio e comprende l'usufrutto, l'uso, il diritto di superficie ove applicabile ai natanti, il pegno su quote (carati) e ogni altro diritto reale limitato che il terzo pretenda di poter far valere in via oppositiva. Non rientrano invece in questa opposizione i diritti personali — come la locazione della nave — che non consentono di escludere la vendita forzata ma solo eventualmente di essere tenuti in considerazione nella distribuzione del ricavato.

Termine e momento per proporre l'opposizione

Il limite temporale previsto dall'art. 669 è rigoroso: l'opposizione deve essere proposta prima che sia disposta la vendita. Una volta emessa l'ordinanza di vendita da parte del giudice, l'opposizione di terzo diviene inammissibile. Questo limite risponde a un'esigenza di certezza nella procedura esecutiva navale: la vendita all'incanto di una nave è un atto formalmente complesso che coinvolge una pluralità di soggetti e richiede una certa stabilità del quadro procedurale. Diversamente dall'esecuzione mobiliare ordinaria, in cui il termine è anteriore alla vendita (art. 619 c.p.c.), il codice della navigazione recepisce lo stesso schema privilegiando la tutela del terzo nella fase istruttoria piuttosto che in quella liquidativa. Dopo la vendita, il terzo che provi di essere stato illegittimamente privato del suo diritto potrà agire in sede risarcitoria o, nei limiti del diritto comune, in sede di regresso.

Il rito: ricorso e rinvio agli artt. 619, 621, 622 c.p.c.

L'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione. La norma richiama poi tre articoli specifici del codice di procedura civile. L'art. 619, secondo comma, c.p.c. disciplina la forma del ricorso di opposizione e il potere del giudice di sospendere la vendita o l'assegnazione ove si accerti la probabile fondatezza dell'opposizione. L'art. 621 c.p.c. regola l'opposizione di terzo nel processo di espropriazione mobiliare, rilevante per quanto riguarda la presunzione di possesso e la prova della proprietà, che nel caso navale è tuttavia facilitata o complicata a seconda dello stato delle iscrizioni nel Registro delle Navi. L'art. 622 c.p.c. disciplina la continuazione dell'esecuzione nei confronti del terzo soccombente in sede di opposizione. Il rinvio parziale — solo al secondo comma dell'art. 619 e non al primo — implica che il terzo non è tenuto a rispettare le forme ordinarie dell'opposizione ex art. 619, primo comma, c.p.c. (deposito di una lista di testimoni ecc.), ma segue le forme più agili del ricorso navale.

Coordinamento con il sistema pubblicitario navale e profili pratici

Il Registro delle Navi svolge una funzione pubblicistica centrale nella definizione dei diritti sul bene nave. In linea di principio, il terzo che ha trascritto tempestivamente il proprio titolo nel Registro dovrebbe essere al riparo dall'esecuzione individuale promossa dai creditori dell'armatore, salvo i casi di privilegio navale con preferenza assoluta (artt. 552 e seguenti cod. nav.). Nella pratica, l'opposizione di terzi ex art. 669 si rivela necessaria quando vi siano ritardi nelle trascrizioni, controversie sulla data dell'acquisto, o situazioni di comproprietà (carati) con più soggetti i cui titoli non siano stati ancora uniformati nel Registro. L'armatore che abbia ceduto parte dei carati a Sempronio, ad esempio, e non abbia ancora perfezionato la trascrizione, espone Sempronio al rischio di vedere i propri carati compresi in un pignoramento promosso da Caio, creditore dell'alienante. In tal caso, l'art. 669 offre a Sempronio lo strumento per bloccare la vendita dei carati a lui appartenenti, allegando il contratto di cessione e avviando l'istruzione della causa davanti al giudice competente.

Casi pratici

Caso 1: Proprietario non intestato nel registro

Tizio ha acquistato da Caio una motocisterna ma la trascrizione nel Registro delle Navi non è ancora avvenuta. Sempronio, creditore di Caio, pignora la nave basandosi sull'intestazione nel Registro. Tizio propone opposizione di terzi ex art. 669, allegando il contratto di acquisto e chiedendo al giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita e accertare la sua proprietà sulla nave.

Caso 2: Diritto reale di usufrutto sui carati

Sempronio è usufruttuario dei carati 8/24 di una nave da pesca, concessi dal proprietario Caio a suo favore per atto notarile. Tizio, creditore di Caio, pignora tutti i carati della nave compresi quelli gravati da usufrutto. Sempronio propone opposizione ai sensi dell'art. 669 prima che sia disposta la vendita, chiedendo che l'esecuzione sia limitata ai soli carati liberi da diritti reali a suo favore.

Caso 3: Acquirente di carati con trascrizione contestata

Caio cede a Tizio i propri carati 12/24 in una nave, ma Sempronio, creditore di Caio, avvia l'esecuzione contestando la data della trascrizione del trasferimento. Tizio propone opposizione di terzi depositando il ricorso al giudice dell'esecuzione prima dell'ordinanza di vendita, dimostrando che il proprio titolo è stato trascritto prima del pignoramento e che quindi i carati sono esclusi dall'esecuzione.

Domande frequenti

Chi può proporre l'opposizione di terzi nell'esecuzione navale?

Chiunque pretenda di avere la proprietà o un altro diritto reale (es. usufrutto, pegno su carati) sulla nave o sui carati soggetti ad espropriazione, purché sia estraneo al rapporto obbligatorio che ha dato origine all'esecuzione.

Entro quando va proposta l'opposizione di terzi ex art. 669?

Prima che il giudice disponga la vendita della nave. Dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita l'opposizione è inammissibile e il terzo potrà solo agire sul ricavato o in sede risarcitoria.

Come si propone l'opposizione di terzi nell'esecuzione navale?

Con ricorso al giudice dell'esecuzione. Si applicano gli artt. 619, secondo comma, 621 e 622 cod. proc. civ., che regolano la sospensione dell'esecuzione, l'istruzione della causa e la continuazione del processo nei confronti del terzo soccombente.

Un terzo che ha un diritto personale sulla nave (es. locatario) può proporre opposizione ex art. 669?

No. L'art. 669 tutela solo i titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, pegno ecc.). Chi vanta un diritto personale, come il locatario della nave, non è legittimato a proporre questa opposizione.

Cosa succede se il terzo perde l'opposizione?

In base all'art. 622 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 669, l'esecuzione prosegue nei confronti del terzo soccombente come se fosse il debitore, e il giudice può ordinare la vendita del bene.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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