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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei dieci giorni successivi all'incanto, chiunque può presentare al giudice un'offerta di acquisto a un prezzo superiore di almeno un sesto a quello di aggiudicazione.
  • L'offerta di aumento deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
  • Il giudice, verificata la regolarità dell'offerta, dispone un nuovo incanto sulla base del prezzo aumentato.
  • Il meccanismo tutela l'interesse dei creditori e del debitore a ottenere il prezzo più alto possibile dalla vendita forzata.
  • L'istituto è detto anche 'aumento del sesto' ed è analogo a quello previsto per le esecuzioni immobiliari nel diritto comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 662 Codice della Navigazione — Offerte di aumento

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto. Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Commento

Ratio e collocazione dell'istituto

L'art. 662 del Codice della navigazione introduce il meccanismo delle offerte di aumento successive all'aggiudicazione, noto anche come 'aumento del sesto'. Si tratta di uno strumento che consente a soggetti rimasti estranei all'incanto — o che abbiano inteso offrire un prezzo più elevato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione — di intervenire nella procedura entro un breve termine successivo alla gara, stimolando un secondo incanto a condizioni più favorevoli. La ratio è duplice: da un lato, assicurare che il bene venga venduto al valore più alto possibile, massimizzando il ricavato per i creditori e riducendo il debito residuo a carico del debitore; dall'altro, correggere l'eventuale anomalia rappresentata da un prezzo di aggiudicazione ritenuto troppo basso rispetto al valore di mercato del naviglio, anche in conseguenza di un incanto poco competitivo. L'istituto è espressione del principio che la procedura esecutiva non si conclude definitivamente con l'aggiudicazione al termine dell'incanto, ma rimane aperta a ulteriori impulsi competitivi per un periodo limitato.

Requisiti dell'offerta di aumento: il quantum

Perché l'offerta sia ammissibile, il prezzo proposto deve essere superiore di almeno un sesto al prezzo di aggiudicazione risultante dall'incanto. Il requisito del sesto ha una funzione selettiva: esclude offerte di aumento irrisorie, che avrebbero l'unico effetto di procrastinare la definizione della procedura senza un apprezzabile beneficio per i creditori. Solo un'offerta che superi in misura significativa — appunto di un sesto — il prezzo già ottenuto giustifica l'apertura di un nuovo incanto, con i costi e i ritardi che ne conseguono. Il calcolo va effettuato sul prezzo finale di aggiudicazione, non sul prezzo base fissato nell'ordinanza. Ad esempio, se la nave è stata aggiudicata a 600.000 euro, l'offerta di aumento deve essere di almeno 700.000 euro (600.000 + 600.000/6 = 700.000). Il prezzo offerto in aumento diventa poi il prezzo base del nuovo incanto.

La cauzione a corredo dell'offerta

L'offerta di aumento deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto. La misura della cauzione è determinata dalla legge in percentuale fissa, a differenza di quella richiesta per partecipare al primo incanto (art. 658), che viene stabilita discrezionalmente dal giudice nell'ordinanza di vendita. La cauzione svolge le stesse funzioni già illustrate: garantisce la serietà dell'offerta e copre le spese in caso di inadempimento dell'aggiudicatario nel successivo incanto. Il deposito deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'offerta al giudice dell'esecuzione: un'offerta priva di cauzione o con cauzione insufficiente non è ammissibile. Se il nuovo incanto si conclude con l'aggiudicazione a un soggetto diverso dall'offerente in aumento, la cauzione di quest'ultimo gli viene restituita; se l'offerente si aggiudica il bene, la cauzione si imputa sul prezzo dovuto.

Il procedimento successivo all'offerta: il nuovo incanto

Accertato il rispetto delle formalità (termine dei dieci giorni, prezzo superiore di un sesto, cauzione del venti per cento), il giudice dell'esecuzione dispone un nuovo incanto sulla base del prezzo aumentato, applicando le norme degli articoli precedenti (artt. 657-659): notificazione e pubblicità dell'ordinanza, partecipazione di chiunque abbia prestato la cauzione, svolgimento con la candela vergine. Il primo aggiudicatario — quello del primo incanto — è liberato dall'obbligo di versare il prezzo di aggiudicazione e rientra nella cauzione prestata, poiché il nuovo incanto annulla retroattivamente la sua aggiudicazione. Il prezzo base del nuovo incanto è quello aumentato indicato nell'offerta, non il prezzo base originario: questo garantisce che i creditori non possano subire un esito peggiore rispetto a quello già conseguito nel primo incanto.

Termine e coordinamento con l'art. 663

Il termine di dieci giorni per la presentazione delle offerte di aumento decorre dalla data dell'incanto, non dalla data dell'eventuale deposito del prezzo da parte del primo aggiudicatario. Questo rende possibile una sovrapposizione temporale tra il termine per il versamento del prezzo (art. 663) e quello per le offerte di aumento: il primo aggiudicatario è pertanto esposto all'incertezza sul definitivo acquisto del bene per tutto il periodo dei dieci giorni, e potrebbe essere prudente per lui attendere la scadenza di tale termine prima di versare il residuo prezzo, salvo che l'ordinanza di vendita non preveda un termine molto breve. Nella prassi, i giudici tendono a fissare il termine per il versamento del prezzo successivamente alla scadenza del termine per le offerte di aumento, al fine di evitare le complicazioni derivanti da eventuali restituzioni della cauzione al primo aggiudicatario.

Casi pratici

Caso 1: Offerta di aumento tempestiva e regolare

Tizio si aggiudica un cargo all'incanto per 600.000 euro. Nei dieci giorni successivi, Caio presenta al giudice un'offerta di 710.000 euro, superiore di oltre un sesto al prezzo di aggiudicazione, accompagnata da una cauzione di 142.000 euro pari al venti per cento. Il giudice, verificata la regolarità delle formalità, dispone un nuovo incanto con prezzo base di 710.000 euro; Tizio viene liberato dall'obbligo di versare il prezzo e recupera la propria cauzione.

Caso 2: Offerta insufficiente: meno di un sesto

Sempronio, interessato all'acquisto di una motonave aggiudicata a 500.000 euro, presenta un'offerta di aumento di 575.000 euro, sostenendo di offrire più dell'aggiudicatario. Il giudice rigetta l'offerta perché il prezzo proposto non supera di un sesto il prezzo di aggiudicazione (che richiederebbe almeno 583.334 euro), e non dispone un nuovo incanto, restituendo la cauzione a Sempronio.

Caso 3: Offerta di aumento fuori termine

Caio presenta un'offerta di aumento all'undicesimo giorno dall'incanto, ritenendo che il termine di dieci giorni decorra dalla data del verbale di aggiudicazione depositato in cancelleria il giorno seguente. Il giudice dichiara l'offerta inammissibile perché tardiva, il termine decorrendo dalla data dell'incanto e non da quella del deposito del verbale, e la procedura prosegue con l'aggiudicazione definitiva a favore del primo aggiudicatario.

Domande frequenti

Cos'è l'offerta di aumento nel Codice della navigazione?

È un meccanismo che consente a chiunque di presentare, nei dieci giorni successivi all'incanto, un'offerta di acquisto superiore di almeno un sesto al prezzo di aggiudicazione. Se regolare, determina l'apertura di un nuovo incanto con prezzo base aumentato.

Di quanto deve superare l'offerta il prezzo di aggiudicazione?

L'offerta deve essere superiore di almeno un sesto al prezzo di aggiudicazione: se la nave è stata aggiudicata a 600.000 euro, il prezzo minimo dell'offerta di aumento è 700.000 euro. Un'offerta inferiore a questa soglia non è ammissibile.

Quale cauzione è richiesta per l'offerta di aumento?

La legge fissa la cauzione in misura pari al venti per cento del prezzo offerto in aumento. A differenza della cauzione per il primo incanto, questa percentuale è determinata direttamente dalla norma e non dal giudice nell'ordinanza.

Cosa accade al primo aggiudicatario quando viene presentata un'offerta di aumento?

Il primo aggiudicatario è liberato dall'obbligo di versare il prezzo e la sua aggiudicazione viene annullata. Gli viene restituita la cauzione prestata. Un nuovo incanto viene aperto con prezzo base pari al prezzo aumentato indicato nell'offerta.

Entro quando va presentata l'offerta di aumento?

Entro i dieci giorni successivi alla data dell'incanto. Il termine è perentorio e decorre dalla data della gara, non da quella del deposito del verbale in cancelleria. Offerte presentate oltre questo termine sono inammissibili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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