In sintesi
- Il deposito dello stato attivo e dello stato passivo è comunicato all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- La comunicazione è trasmessa anche all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
- Il sistema di avvisi consente ai soggetti interessati di esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione degli stati previsto dall'art. 636 cod. nav.
- La pubblicità nell'albo dell'ufficio di iscrizione ha effetto di conoscenza legale erga omnes, anche nei confronti di soggetti non direttamente coinvolti nel procedimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 635 Codice della Navigazione — Avviso di deposito dello stato attivo e passivo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione nell'economia del procedimento
L'art. 635 del Codice della navigazione disciplina la comunicazione dell'avvenuto deposito degli stati attivo e passivo formati nell'ambito del procedimento di limitazione della responsabilità armatoriale. La norma è il raccordo necessario tra la formazione degli stati — regolata dagli artt. 628 e 634 cod. nav. — e la fase delle impugnazioni, governata dall'art. 636 cod. nav. Senza un sistema di avvisi formalizzato, i creditori e l'armatore non saprebbero quando far decorrere i termini per contestare il contenuto degli stati; la norma risolve questa esigenza imponendo alla cancelleria di dare comunicazione tempestiva del deposito attraverso modalità che garantiscano la prova della conoscenza. In termini strutturali, l'art. 635 è gemello dell'art. 633 cod. nav. — che disciplina la comunicazione degli altri provvedimenti del giudice designato — e condivide con esso la logica della comunicazione raccomandata integrata dalla pubblicità registrale.
La comunicazione individuale all'armatore e ai creditori
L'avviso di deposito è comunicato all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come già esaminato per l'art. 633 cod. nav., questa modalità garantisce la prova della data di ricezione, elemento indispensabile per il decorso dei termini di impugnazione ex art. 636 cod. nav. La comunicazione deve essere inviata a tutti i creditori «concorrenti», ossia a coloro che abbiano partecipato al procedimento o che risultino identificati dagli atti. Creditori che, pur vantando pretese sull'armatore, non abbiano avuto contatti con il procedimento non ricevono la comunicazione individuale; per questi, la protezione è assicurata dalla pubblicità registrale presso l'ufficio di iscrizione. Il duplicato della raccomandata tenuto in cancelleria costituisce documentazione formale della corretta esecuzione dell'adempimento.
La pubblicità presso l'ufficio di iscrizione
Accanto alla comunicazione individuale, la norma prevede la trasmissione dell'avviso all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo. Questa pubblicità ha una funzione diversa e complementare rispetto alla raccomandata: mentre quest'ultima garantisce la conoscenza individuale dei destinatari identificati, l'affissione realizza una publicità erga omnes rivolta a chiunque abbia interesse a conoscere lo stato del procedimento. L'ufficio di iscrizione — tipicamente la Capitaneria di porto nel cui circondario la nave è iscritta — è il punto di accesso naturale per chi voglia informarsi sulle vicende giuridiche dell'unità. La scelta di affidare questa forma di pubblicità all'ufficio di iscrizione — e non al tribunale o alla Gazzetta Ufficiale — riflette la specificità del diritto della navigazione, che attribuisce ai registri navali una funzione analoga a quella dei registri immobiliari nel diritto civile.
Il raccordo con le impugnazioni ex art. 636 cod. nav.
L'avviso di deposito degli stati è il dies a quo da cui decorrono i termini per proporre le impugnazioni previste dall'art. 636 cod. nav. La norma non fissa esplicitamente la durata di tali termini nell'art. 635, rinviando all'art. 636 per la disciplina sostanziale del diritto di impugnazione. Nella prassi, il termine per impugnare decorre dalla data di ricezione della raccomandata, documentata dall'avviso di ricevimento; per i soggetti che non abbiano ricevuto comunicazione individuale, il termine decorre dalla data di affissione nell'albo dell'ufficio di iscrizione. Questa distinzione è rilevante nel caso in cui vi siano creditori che abbiano preso cognizione del procedimento solo attraverso la pubblicità registrale.
Profili operativi e oneri della cancelleria
La cancelleria deve curare l'invio delle raccomandate tempestivamente dopo il deposito degli stati, senza attendere la scadenza di termini ulteriori. Un ritardo nelle comunicazioni potrebbe determinare la rimessione in termini di soggetti che abbiano perso il termine per impugnare non per inerzia, ma per mancata ricezione dell'avviso. L'ufficio di iscrizione, dal canto suo, ha un obbligo di affissione nell'albo non appena ricevuta la comunicazione della cancelleria: l'affissione deve essere mantenuta per un periodo sufficiente a garantire l'effettiva conoscibilità da parte dei terzi interessati. Il costo degli avvisi — raccomandate e trasmissione all'ufficio di iscrizione — rientra nelle spese generali del procedimento coperte dalla somma depositata dall'armatore ai sensi dell'art. 629 cod. nav.
Casi pratici
Caso 1: Decorrenza del termine di impugnazione dalla raccomandata
Tizio, creditore ammesso nello stato passivo, riceve la raccomandata di avviso di deposito degli stati in data 3 giugno, come risulta dall'avviso di ricevimento. Verificato il contenuto dello stato passivo e constatato che il proprio credito è stato ammesso per un importo inferiore a quello insinuato, Tizio si rivolge al proprio legale per valutare l'impugnazione ex art. 636 cod. nav. entro il termine decorrente da quella data.
Caso 2: Creditore scopre il procedimento tramite l'albo
Caio, fornitore dell'armatore, non aveva ricevuto comunicazione individuale del procedimento di limitazione perché la cancelleria non era a conoscenza del suo credito. Consultando l'albo della Capitaneria di porto per ragioni connesse all'acquisto di un'altra imbarcazione, Caio scopre l'affissione dell'avviso di deposito degli stati e si affretta a verificare se il suo credito sia stato incluso nello stato passivo, rivolgendosi alla cancelleria del tribunale.
Caso 3: Omissione della comunicazione e rimessione in termini
Sempronio, creditore concorrente, non riceve la raccomandata di avviso di deposito degli stati per un errore dell'indirizzo in cancelleria. Trascorso il termine ordinario di impugnazione, Sempronio produce all'ufficio la documentazione dell'errata notifica e chiede la rimessione in termini, che il giudice designato concede riconoscendo l'imputabilità del ritardo alla cancelleria e non al creditore.
Domande frequenti
Come vengono comunicati i creditori dell'avvenuto deposito degli stati attivo e passivo?
Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura della cancelleria, indirizzata all'armatore e a tutti i creditori concorrenti. L'avviso di ricevimento prova la data di conoscenza del deposito.
Perché l'avviso di deposito è comunicato anche all'ufficio di iscrizione della nave?
Per garantire pubblicità legale erga omnes tramite affissione nell'albo: chiunque — inclusi creditori non ancora insinuatisi nella procedura e soggetti con diritti sulla nave — può prendere conoscenza del deposito degli stati consultando il registro navale.
Da quando decorre il termine per impugnare gli stati ai sensi dell'art. 636 cod. nav.?
Di norma dalla data di ricezione della raccomandata, documentata dall'avviso di ricevimento. Per i soggetti che abbiano avuto conoscenza solo tramite la pubblicità registrale, il termine decorre dalla data di affissione nell'albo.
Cosa può fare un creditore che non ha ricevuto la raccomandata di avviso?
Può chiedere la rimessione in termini dimostrando che il mancato ricevimento è imputabile a un errore della cancelleria e non alla propria inerzia. Il giudice designato valuta le circostanze e decide discrezionalmente.
L'art. 635 si applica anche ai galleggianti?
Sì. La norma si riferisce espressamente alla nave o al galleggiante, e le comunicazioni all'ufficio di iscrizione riguardano il registro nel quale l'unità è iscritta, sia essa una nave di alto bordo o un galleggiante.
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