Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 591 Codice della Navigazione – Forma della domanda

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

In sintesi

  • L'art. 591 disciplina le modalità di introduzione della domanda davanti al comandante di porto, prevedendo due forme alternative.
  • La forma ordinaria è la citazione scritta, che deve rispettare i requisiti formali indicati dall'art. 592 c.n.
  • La forma semplificata è la comparizione verbale volontaria delle parti, che consente di formulare la domanda direttamente in udienza senza atti scritti preparatori.
  • La doppia modalità riflette la natura del rito marittimo, orientato alla celerità e semplicità formale.
  • La comparizione volontaria richiede che entrambe le parti siano presenti e consenzienti alla trattazione immediata.
Indice dei contenuti

Ratio e caratteri del rito davanti al comandante di porto

Il procedimento davanti al comandante di porto è caratterizzato da una spiccata informalità e da una tendenza alla concentrazione e alla speditezza. Questi caratteri si riflettono fin dalla fase introduttiva: l'art. 591 del Codice della navigazione prevede due modalità alternative per la proposizione della domanda, una formale e una informale, entrambe valide ed equivalenti sul piano degli effetti processuali. La norma si inserisce in un quadro legislativo che mira a rendere accessibile la giustizia marittima anche a soggetti - come i piccoli armatori, i pescatori, i proprietari di natanti da diporto - che potrebbero non disporre di una struttura difensiva sofisticata.

La citazione come forma ordinaria

La forma ordinaria di introduzione del giudizio davanti al comandante di porto è la citazione, il cui contenuto è disciplinato dettagliatamente dall'art. 592 c.n. La citazione è un atto scritto che contiene l'indicazione del giudice adito, delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. Si tratta di un modello semplificato rispetto alla citazione ordinaria del processo civile (art. 163 c.p.c.), ma che conserva gli elementi essenziali per la corretta instaurazione del contraddittorio. La citazione può essere notificata secondo le modalità ordinarie previste dalla legge, con la specificità - prevista dall'art. 592 c.n. - che la notifica può essere eseguita anche dal messo del comune in cui ha sede il comandante di porto.

La comparizione verbale volontaria

La seconda modalità, del tutto peculiare del rito marittimo, è la proposizione verbale della domanda quando le parti siano volontariamente comparse. Questa previsione consente che le parti si presentino spontaneamente davanti al comandante di porto, senza preventiva citazione, e formulino la propria domanda (e la propria difesa) direttamente in udienza. Si tratta di un istituto che richiama, nel suo spirito, la comparizione davanti al conciliatore o al giudice di pace per le cause di piccolo valore, ispirato alla logica della giurisdizione di prossimità. La comparizione volontaria deve essere genuina: entrambe le parti devono presentarsi spontaneamente, senza che una di esse sia stata citata e l'altra si sia limitata a costituirsi. Diversamente, si dovrebbe applicare la procedura ordinaria della citazione, con i relativi termini di comparizione.

Effetti processuali e iscrizione a ruolo

Indipendentemente dalla forma utilizzata, la domanda produce gli stessi effetti processuali: l'instaurazione del contraddittorio, la determinazione del thema decidendum e il radicarsi della competenza del comandante di porto adito. Nel caso della citazione, la costituzione delle parti avviene mediante il deposito dell'atto in cancelleria; nel caso della comparizione volontaria, si redige processo verbale che documenta la comparizione e la formulazione della domanda. L'art. 595 c.n., che disciplina la trattazione, fa riferimento a entrambe le modalità costitutive, confermando la piena equiparazione degli effetti.

Coordinamento con il rito civile ordinario

L'art. 591 si pone come deroga parziale al rito civile ordinario, dove la proposizione della domanda avviene esclusivamente mediante citazione (art. 163 c.p.c.) o, nei casi previsti, mediante ricorso. La comparizione volontaria senza preventiva citazione non è prevista nel rito ordinario come modalità introduttiva alternativa, ma il rito marittimo la ammette in considerazione della sua vocazione alla semplicità. Per tutto quanto non disciplinato dall'art. 591 - ad esempio i termini di comparizione, le cause di nullità della citazione, le modalità di sanatoria - opera il rinvio generale al c.p.c. previsto dall'art. 588 c.n.

Casi pratici

Caso 1: Tizio introduce la causa con citazione scritta

Tizio subisce danni al proprio natante in seguito a una manovra negligente di Caio nel porto di Civitavecchia. Decide di agire davanti al comandante di porto notificando una citazione scritta ai sensi degli artt. 591 e 592 c.n., con l'indicazione dell'udienza fissa e l'esposizione sommaria dei fatti. La citazione viene regolarmente notificata a Caio dal messo comunale e la causa si instaura nelle forme ordinarie.

Caso 2: Caio e Sempronio si presentano volontariamente senza citazione

Caio e Sempronio sono entrambi coinvolti in una disputa per un minore sinistro portuale e, conoscendosi, decidono di presentarsi insieme davanti al comandante di porto per chiedere una composizione della controversia in tempi rapidi. Entrambi comparendo volontariamente, la domanda viene proposta verbalmente ai sensi dell'art. 591 c.n. e il comandante di porto redige il processo verbale della comparizione, dando avvio alla trattazione.

Caso 3: Sempronio tenta la comparizione verbale ma l'altra parte è assente

Sempronio si presenta spontaneamente davanti al comandante di porto intendendo proporre verbalmente la domanda contro Tizio, ma Tizio non si presenta. Non potendo ricorrere alla modalità della comparizione volontaria - che richiede la presenza di entrambe le parti - Sempronio deve notificare regolare citazione a Tizio, seguendo la procedura ordinaria prevista dagli artt. 591 e 592 c.n.

Domande frequenti

Come si introduce una causa davanti al comandante di porto?

Con citazione scritta oppure verbalmente se entrambe le parti si presentano volontariamente davanti al comandante di porto, senza necessità di atti scritti preparatori (art. 591 c.n.).

È possibile proporre la domanda verbalmente senza aver prima notificato una citazione?

Sì, ma solo se entrambe le parti compaiono volontariamente davanti al comandante di porto. Se una delle parti non si presenta spontaneamente, occorre notificare la citazione.

Quali sono i requisiti formali della citazione davanti al comandante di porto?

La citazione deve indicare il comandante di porto adito, le parti, l'udienza fissa, i fatti in forma sommaria e l'oggetto della domanda, secondo l'art. 592 c.n.

Chi può notificare la citazione davanti al comandante di porto?

La citazione può essere notificata anche dal messo del comune in cui ha sede il comandante di porto, oltre che con le modalità ordinarie previste dal c.p.c.

Quali effetti ha la comparizione volontaria rispetto alla citazione?

Gli stessi effetti processuali: instaurazione del contraddittorio, radicarsi della competenza e determinazione del thema decidendum; il processo verbale di comparizione sostituisce la citazione scritta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.