Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1462 c.c. – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1461 - Art. 1461 c.c.: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei cont→Cod. civ. art. 1463 - Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento→Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale→Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale→Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi→Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione→Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale→Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La clausola «solve et repete», prima paga, poi contesta, è uno strumento di accelerazione dei pagamenti che l'ordinamento ammette entro limiti precisi: cede sempre di fronte ai vizi più gravi del contratto e alla valutazione di gravità del giudice.
Natura e funzione della clausola
L'art. 1462 c.c. disciplina la c.d. clausola «solve et repete», con la quale una parte, tipicamente il debitore, rinuncia anticipatamente alla possibilità di opporre eccezioni per evitare o ritardare l'adempimento, riservandosi di agire successivamente in giudizio per recuperare quanto corrisposto. La clausola è uno strumento di accelerazione del flusso di pagamenti: il creditore (es. banca, fornitore) si assicura di ricevere la prestazione senza doversi impantanare in eccezioni del debitore; quest'ultimo mantiene la facoltà di contestare il proprio obbligo ma solo dopo aver pagato. È diffusa nei contratti di leasing, nelle locazioni commerciali, nei contratti bancari e nelle forniture continuative.
I limiti inderogabili: nullità, annullabilità, rescissione
La clausola perde efficacia di fronte alle eccezioni più gravi: nullità del contratto (vizio insanabile che travolge l'intero accordo), annullabilità (vizi del consenso, incapacità del contraente) e rescissione (lesione ultra dimidium, stato di bisogno). La ratio è chiara: sarebbe iniquo costringere qualcuno a eseguire un contratto nullo o annullabile solo perché ha firmato una clausola solve et repete. In questi casi il debitore può opporre l'eccezione senza prima adempiere. La norma è inderogabile in questa parte: qualsiasi pattuizione che estendesse la clausola alle predette eccezioni sarebbe nulla per violazione di norma imperativa.
Il potere sospensivo del giudice
Anche quando la clausola è pienamente efficace (eccezioni diverse dalla nullità/annullabilità/rescissione), il giudice conserva un potere residuo di tutela equitativa: se riconosce che concorrono gravi motivi, può sospendere la condanna al pagamento, imponendo eventualmente una cauzione al debitore. I «gravi motivi» sono valutati discrezionalmente: possono consistere nel rischio di danni irreversibili per il debitore che paga, nella manifesta fondatezza dell'eccezione sospesa, o nell'evidente sproporzione tra prestazione esigita e controprestazione. Tizio, conduttore di un locale commerciale, deve pagare le mensilità arretrate nonostante la clausola solve et repete nel contratto: se tuttavia Tizio dimostra che il contratto è stato concluso in stato di bisogno (rescissione), il giudice può sospendere la condanna.
Rapporto con la normativa consumeristica
Nei contratti tra professionisti e consumatori, la clausola solve et repete può essere qualificata come clausola abusiva ai sensi del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista. La sua validità va verificata caso per caso alla luce della normativa consumeristica, che prevale sull'art. 1462 c.c. per i contratti b2c.
Domande frequenti
Cos'è la clausola 'solve et repete'?
È la clausola con cui il debitore si impegna a pagare prima di poter opporre eccezioni, riservandosi di agire successivamente in giudizio per recuperare quanto versato. È valida nei limiti dell'art. 1462 c.c.
La clausola solve et repete è valida anche se il contratto è nullo?
No. La clausola non opera per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto: queste sono insopprimibili e il debitore può sempre opporne l'eccezione senza dover prima adempiere.
Il giudice può ignorare la clausola se ritenuta ingiusta?
Non ignorarla, ma può sospendere la condanna se ricorrono 'gravi motivi', imponendo eventualmente una cauzione. È un potere equitativo discrezionale.
Questa clausola è valida nei contratti con i consumatori?
Può essere considerata abusiva ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) se determina uno squilibrio significativo tra i diritti delle parti a danno del consumatore. Va valutata caso per caso.
Quali eccezioni restano sempre opponibili nonostante la clausola?
Le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto. Tutte le altre eccezioni (inadempimento, eccezione di mancata consegna, vizi della cosa ecc.) possono essere bloccate dalla clausola.