In sintesi
- Sulla nave può costituirsi solo ipoteca volontaria: sono escluse l'ipoteca legale e quella giudiziale.
- La concessione deve farsi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata con specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
- L'ipoteca navale è uno dei tratti caratteristici del diritto marittimo: la nave, pur bene mobile, è trattata come bene iscritto in pubblici registri e quindi suscettibile di garanzia ipotecaria.
- Si coordina con la disciplina dei privilegi (art. 552), che prevalgono sull'ipoteca.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 565 Codice della Navigazione — Concessione d’ipoteca su nave
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'ipoteca navale
L'art. 565 introduce uno degli istituti più caratteristici del diritto della navigazione: l'ipoteca sulla nave. Benché la nave sia, per natura, un bene mobile, il codice la tratta come bene registrato, iscritto in pubblici registri, e perciò assoggettabile a garanzia ipotecaria, al pari degli immobili. È un regime che risponde a un'esigenza economica fondamentale: consentire il finanziamento dell'impresa armatoriale offrendo la nave in garanzia.
Solo ipoteca volontaria
La norma precisa che sulla nave può costituirsi esclusivamente ipoteca volontaria. Restano quindi escluse, a differenza che per gli immobili, l'ipoteca legale e l'ipoteca giudiziale. La scelta tutela la certezza dei traffici marittimi e la posizione dei finanziatori, evitando che sulla nave possano gravare garanzie sorte indipendentemente dalla volontà del proprietario.
La forma a pena di nullità
La concessione d'ipoteca è un atto formale e solenne: deve farsi, a pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata. La forma scritta è requisito di validità, non di mera prova. L'atto deve inoltre contenere la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave (nome, numero o sigla di iscrizione, tipo, stazza), in modo da identificare con precisione il bene gravato. L'individuazione puntuale è essenziale, data la natura mobile del bene e la necessità di pubblicità nei registri.
Iscrizione, grado e pubblicità
La sola concessione non è sufficiente: l'ipoteca acquista efficacia verso i terzi con l'iscrizione nei registri di iscrizione della nave, secondo l'ordine di presentazione, che ne determina il grado. La pubblicità ipotecaria consente ai finanziatori e agli acquirenti di conoscere i vincoli gravanti sul bene, assicurando la trasparenza necessaria al credito navale.
Il rapporto con i privilegi
L'ipoteca navale va coordinata con il sistema dei privilegi sulla nave (art. 552). I crediti privilegiati indicati dal codice (per esempio quelli per l'equipaggio, per l'assistenza e il salvataggio, per i danni da urto) prevalgono sull'ipoteca, pur iscritta anteriormente. Il creditore ipotecario deve quindi tenere conto di questa graduazione: l'ipoteca offre una garanzia forte, ma soggetta alla priorità dei privilegi tipici della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Finanziamento garantito da ipoteca navale
Tizio, armatore, ottiene un finanziamento da una banca e concede in garanzia un'ipoteca sulla propria nave. L'atto è redatto per scrittura privata con la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave e iscritto nei registri: l'ipoteca è validamente costituita ai sensi dell'art. 565 ed efficace verso i terzi.
Caso 2: Nullità per difetto di forma
Caio concede ipoteca sulla nave con un semplice accordo verbale, poi confermato da scambio di messaggi informali. La garanzia è nulla: l'art. 565 impone, a pena di nullità, l'atto pubblico o la scrittura privata con l'indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Caso 3: Concorso con un credito privilegiato
Sulla nave di Sempronio grava un'ipoteca a favore della banca; sopravviene un credito per il salvataggio della nave, assistito da privilegio. In sede di distribuzione del ricavato, il credito privilegiato prevale sull'ipoteca pur iscritta anteriormente, secondo la graduazione fissata dall'art. 552.
Domande frequenti
Quali tipi di ipoteca si possono costituire sulla nave?
Solo l'ipoteca volontaria. Sulla nave sono escluse l'ipoteca legale e quella giudiziale, a tutela della certezza dei traffici e della posizione dei finanziatori.
Che forma deve avere la concessione d'ipoteca navale?
Deve farsi, a pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, con la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave. La forma scritta è requisito di validità.
Perché la nave, bene mobile, può essere ipotecata?
Perché il codice la tratta come bene registrato, iscritto in pubblici registri. Ciò consente di offrirla in garanzia per il finanziamento dell'impresa armatoriale, analogamente agli immobili.
Quando l'ipoteca navale è efficace verso i terzi?
Con l'iscrizione nei registri di iscrizione della nave. L'ordine di presentazione determina il grado dell'ipoteca e la pubblicità rende conoscibile il vincolo ai terzi.
L'ipoteca prevale sui privilegi sulla nave?
No. I crediti privilegiati indicati dal codice (art. 552) prevalgono sull'ipoteca, anche se iscritta anteriormente. Il creditore ipotecario deve tenere conto di questa graduazione.
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