Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 524 Codice della Navigazione – Colpa e dolo dell’equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

In sintesi

  • Nell'assicurazione della nave, l'assicuratore risponde dei sinistri causati da colpa del comandante o dell'equipaggio, purché l'assicurato vi sia rimasto estraneo.
  • Se l'assicurato è anche comandante, la copertura è limitata alle sole colpe nautiche.
  • Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde anche del dolo del comandante e dell'equipaggio.
  • La distinzione tra colpa nautica e colpa commerciale è fondamentale per delimitare la responsabilità nelle polizze corpo-nave.
  • La norma si raccorda con il regime di responsabilità del vettore marittimo nelle Regole Aja-Visby.
Indice dei contenuti

Ratio e struttura della norma

L'art. 524 del Codice della navigazione disciplina la rilevanza della colpa e del dolo dell'equipaggio nella determinazione della responsabilità dell'assicuratore. La disposizione introduce una distinzione fondamentale tra assicurazione della nave e assicurazione delle merci, e - per il primo caso - tra la posizione dell'armatore che non riveste ruoli a bordo e quella dell'armatore-comandante. Il principio di fondo è che il rischio derivante dalla condotta dei professionisti della navigazione (comandante ed equipaggio) è un rischio tipico della navigazione marittima, che rientra naturalmente nel perimetro assicurativo, salvo che l'assicurato stesso vi abbia concorso.

Assicurazione della nave: colpa dell'equipaggio e autonomia dell'assicurato

Il primo comma stabilisce che l'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende «in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato». Il requisito dell'estraneità dell'assicurato è il presupposto indefettibile della copertura: l'armatore non può invocare l'assicurazione per sinistri causati da sua propria colpa o da comportamenti ai quali abbia partecipato o che abbia istigato. La colpa dell'equipaggio rilevante è quella strettamente intesa in senso civilistico: negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio delle funzioni di bordo, senza che si richiedano soglie di gravità particolari. Anche la colpa lieve del comandante - un errore di manovra in porto, una valutazione meteo sbagliata - dà origine alla responsabilità dell'assicuratore, in quanto l'assicurazione corpo-nave è concepita proprio per coprire i rischi connessi all'esercizio della navigazione affidata a esseri umani fallibili. Il termine «in tutto od in parte» conferma che anche il concorso di colpa dell'equipaggio con una causa naturale (tempesta più errore di manovra) è sufficiente a far scattare la copertura.

L'armatore-comandante e il limite alle colpe nautiche

Il secondo comma introduce una regola speciale per il caso in cui l'assicurato sia anche comandante della nave: situazione tipica dei piccoli armatori individuali, dei proprietari di pescherecci o di imbarcazioni da diporto. In questo caso, l'assicuratore risponde «limitatamente alle colpe nautiche del medesimo». La distinzione tra colpa nautica e colpa commerciale - mutuata dal sistema di responsabilità del vettore marittimo delle Regole Aja-Visby (art. IV.2 lett. a) - è cruciale: la colpa nautica riguarda la conduzione e la manovra della nave (errori di navigazione, di pilotaggio, di manovra portuale, di gestione delle condizioni di mare); la colpa commerciale riguarda invece la cura delle merci (stivaggio, custodia, climatizzazione, conservazione del carico). Per l'armatore-comandante, solo le colpe nautiche sono coperte dall'assicurazione corpo-nave: le colpe commerciali, essendo riferibili alla sua qualità di portatore o di custode delle merci, restano a suo carico. Questa limitazione è logica: sarebbe ingiusto consentire all'armatore-comandante di esternalizzare tramite assicurazione il rischio derivante da proprie scelte gestionali sulle merci.

Assicurazione delle merci: copertura estesa al dolo dell'equipaggio

Il terzo comma stabilisce una regola più favorevole per l'assicurato-caricatore nell'assicurazione delle merci: l'assicuratore risponde «altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio». Questa estensione al dolo - che nelle assicurazioni terrestri generalmente non è coperto - si giustifica con la considerazione che il caricatore è strutturalmente in una posizione di affidamento nei confronti dell'equipaggio: consegna le merci alla nave e non ha possibilità di vigilare sulla loro custodia durante il viaggio. Se l'equipaggio commette atti dolosi - furto sistematico del carico, scarico fraudolento delle merci in porto intermedio, baratteria - il caricatore ne è vittima innocente e sarebbe iniquo lasciarlo privo di tutela assicurativa. La copertura del dolo riguarda il solo dolo degli altri (equipaggio), non dell'assicurato medesimo: il dolo dell'assicurato rimane in ogni caso causa di esclusione per il principio generale sancito dall'art. 1900 c.c.

Coordinamento con le Regole Aja-Visby e il regime di responsabilità del vettore

La distinzione colpa nautica/colpa commerciale dell'art. 524 rispecchia la stessa distinzione che le Regole Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles 1924 con protocolli) operano nell'ambito della responsabilità del vettore marittimo: il vettore non risponde dei danni causati da colpa nautica (art. IV.2.a), ma risponde delle colpe commerciali. Nell'assicurazione corpo-nave, la copertura del dolo dell'equipaggio non trova invece applicazione: il dolo dell'equipaggio a danno della nave è un rischio straordinario che normalmente richiede coperture speciali (pirateria, baratteria), non rientrando nella struttura standard della polizza.

Profili pratici

La distinzione tra colpa nautica e colpa commerciale è spesso controversa nella pratica: l'errato stivaggio del carico che causa il ribaltamento della nave può essere qualificato sia come colpa commerciale (cura del carico) sia come colpa nautica (stabilità della nave). La giurisprudenza tende a qualificare come nautica la colpa che riguarda la sicurezza complessiva della navigazione, e come commerciale quella che riguarda la cura e la conservazione specifica delle merci.

Casi pratici

Caso 1: Tizio armatore subisce danni alla nave per un errore di manovra del comandante

Tizio, armatore che non è a bordo, ha affidato la nave a un comandante professionista che, per un errore di manovra in porto, collide con la banchina causando danni allo scafo: l'assicuratore corpo-nave è tenuto a rispondere, poiché il sinistro dipende da colpa del comandante e Tizio vi è rimasto estraneo.

Caso 2: Caio è armatore e comandante della propria imbarcazione da pesca e subisce avaria per errore di navigazione

Caio, armatore-comandante di un motopeschereccio, incaglia la propria imbarcazione per aver sottovalutato la profondità dei fondali durante una manovra: l'assicuratore risponde, poiché l'incaglio è riconducibile a una colpa nautica (errore di manovra e di navigazione), che rientra nella copertura anche per l'armatore-comandante.

Caso 3: Sempronio scopre che parte del suo carico è stata sottratta dolositamente dall'equipaggio

Sempronio, caricatore, consegna un carico di elettronica alla nave e alla scaricazione scopre che parte delle casse è sparita per appropriazione indebita dell'equipaggio: nell'assicurazione delle merci l'assicuratore risponde anche del dolo dell'equipaggio, e Sempronio ha diritto all'indennizzo per il valore delle merci sottratte.

Domande frequenti

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro è causato da un errore del comandante?

Sì, purché l'assicurato (armatore) sia rimasto estraneo al fatto. La colpa del comandante o dell'equipaggio, anche lieve, è coperta dalla polizza corpo-nave come rischio tipico della navigazione.

Se l'armatore è anche comandante, l'assicurazione copre tutti i suoi errori?

No: per l'armatore-comandante la copertura è limitata alle sole colpe nautiche (errori di manovra, di navigazione, di pilotaggio), mentre le colpe commerciali (cura e custodia delle merci) restano a suo carico.

Cosa si intende per colpa nautica in contrapposizione a colpa commerciale?

La colpa nautica riguarda la conduzione e la manovra della nave (navigazione, pilotaggio, gestione delle condizioni di mare); la colpa commerciale riguarda la cura delle merci (stivaggio, custodia, conservazione). Solo la prima è coperta per l'armatore-comandante.

Nell'assicurazione delle merci, il dolo dell'equipaggio è coperto?

Sì: a differenza dell'assicurazione della nave, nell'assicurazione delle merci l'assicuratore risponde anche del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, poiché il caricatore non può vigilare sul carico durante il viaggio.

Il dolo dell'assicurato stesso è coperto dall'assicurazione marittima?

No: il dolo dell'assicurato è sempre escluso dalla copertura assicurativa in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1900 c.c. La copertura del dolo riguarda esclusivamente i terzi (equipaggio), non l'assicurato medesimo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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