- La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata, sottoscritta e contenere le indicazioni minime sui soggetti, la destinazione e le merci.
- La polizza di carico deve contenere tutte le indicazioni della polizza ricevuto per l'imbarco, più i dati identificativi della nave e il luogo/data di caricazione.
- Obbligatoria l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci, del numero dei colli e delle marche identificative.
- La polizza nominativa deve indicare nome e domicilio del destinatario; la non nominativa non richiede tale indicazione.
- Lo stato apparente delle merci o degli imballaggi al momento della consegna deve essere esplicitamente enunciato nel titolo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 460 Codice della Navigazione — Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:
a) il nome e il domicilio del vettore;
b) il nome e il domicilio del caricatore;
c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;
e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;
h) il luogo e la data di caricazione.
Commento
Ratio e funzione del catalogo di indicazioni obbligatorie
L'art. 460 del Codice della navigazione disciplina il contenuto minimo che deve essere presente in due distinti documenti del trasporto marittimo di merci: la polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico. La norma ha una finalità essenzialmente di certezza giuridica: individuare con precisione le parti del rapporto, il bene trasportato e i termini dell'operazione, così da consentire l'esercizio dei diritti derivanti dal titolo e prevenire contestazioni in ordine all'identità e allo stato delle merci al momento della presa in consegna.
Il catalogo delle indicazioni obbligatorie si ispira alla tradizione del diritto marittimo internazionale ed è coerente con le Regole di Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles del 1924, emendamenti 1968), che analogamente prevedono un contenuto minimo per i titoli documentali nel trasporto internazionale di merci via mare, riservando al vettore la facoltà di apporre riserve quando la verifica non sia praticabile.
Le indicazioni della polizza ricevuto per l'imbarco
La polizza ricevuto per l'imbarco (shipped on board receipt) è il documento emesso dal vettore quando ha preso in consegna le merci ma prima che queste siano effettivamente caricate a bordo. Il legislatore italiano richiede che essa contenga: (a) nome e domicilio del vettore; (b) nome e domicilio del caricatore; (c) il luogo di destinazione e, ove il documento sia nominativo, anche le coordinate del destinatario; (d) la descrizione delle merci — natura, qualità, quantità, numero dei colli e marche; (e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi; (f) il luogo e la data di consegna al vettore.
L'indicazione dello stato apparente svolge una funzione di protezione reciproca: tutela il caricatore qualora le merci vengano consegnate in condizioni peggiori, e tutela il vettore da pretese risarcitorie per deterioramenti preesistenti. Nelle polizze internazionali tale indicazione corrisponde alla formula 'in apparent good order and condition' tipica del diritto anglo-americano.
Le indicazioni aggiuntive della polizza di carico
La polizza di carico (bill of lading) è il documento emesso dopo l'effettivo caricamento delle merci a bordo. Rispetto alla polizza ricevuto per l'imbarco, essa deve contenere due ulteriori indicazioni: (g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave; (h) il luogo e la data di caricazione. Questi dati aggiuntivi riflettono la maggiore rilevanza della polizza di carico come titolo rappresentativo: con l'avvenuta caricazione, il titolo attribuisce al legittimo possessore il diritto alla consegna delle merci nel porto di destinazione. L'identificazione della nave è essenziale per connettere il titolo a una specifica traversata, evitando ambiguità nell'ipotesi di più navi in rotazione sulla stessa rotta.
Forma e sottoscrizione
Entrambi i documenti devono essere datati e sottoscritti dal soggetto che li rilascia. In pratica, il potere di emissione spetta al vettore, ma può essere delegato al raccomandatario marittimo o al comandante della nave, figure disciplinate rispettivamente dagli artt. 285 e ss. e 316 e ss. del Codice della navigazione. La data è rilevante non solo ai fini probatori in senso stretto, ma anche per determinare il momento a partire dal quale decorrono i termini per la contestazione delle avarie e per l'azione di risarcimento.
Coordinamento con la disciplina internazionale e con le Regole di Aja-Visby
Le Regole di Aja-Visby (art. 3, par. 3) stabiliscono un nucleo di indicazioni obbligatorie per i titoli di trasporto nel commercio internazionale che sostanzialmente coincide con quanto previsto dall'art. 460 del codice italiano. Il coordinamento tra la disciplina interna e quella internazionale è particolarmente rilevante per i traffici con paesi che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1924 e i suoi protocolli modificativi. Per i trasporti ai quali si applica la normativa europea, rileva anche il Regolamento (CE) n. 44/2001 (poi sostituito dal Reg. UE n. 1215/2012) in materia di competenza giurisdizionale, che attribuisce rilevanza al luogo di destinazione indicato nel titolo di trasporto.
Casi pratici
Caso 1: Polizza carente del domicilio del destinatario
Tizio, importatore di tessuti, riceve una polizza di carico nominativa in cui manca il domicilio del destinatario. Caio, agente dello spedizioniere, eccepisce che il titolo è incompleto ai sensi dell'art. 460, lett. c). Il tribunale arbitrale marittimo osserva che l'omissione del domicilio non rende nullo il titolo, ma espone il vettore a responsabilità qualora la consegna non avvenga in favore della persona giusta per l'impossibilità di identificarla con certezza.
Caso 2: Discrepanza tra quantità in polizza e merce effettivamente imbarcata
Sempronio, vettore marittimo, emette una polizza di carico indicando 200 colli di caffè, ma a bordo ne vengono caricati soltanto 185. Caio, destinatario, reclama la differenza alla consegna nel porto di Genova. In assenza di riserve apposte ai sensi dell'art. 462, la polizza fa prova fino a prova contraria della quantità indicata, rendendo Sempronio responsabile per i 15 colli mancanti.
Caso 3: Polizza ricevuto per l'imbarco priva della data di consegna
Tizio consegna al raccomandatario Caio un carico di macchinari senza che la polizza ricevuto per l'imbarco riporti la data di consegna. Ai sensi dell'art. 461, si presume che la data di consegna coincida con quella di emissione del documento; Tizio può tuttavia fornire prova contraria per dimostrare che la consegna al vettore è avvenuta in un momento anteriore, rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento.
Domande frequenti
Quali sono le indicazioni obbligatorie della polizza di carico?
La polizza di carico deve contenere: nome e domicilio del vettore e del caricatore, luogo di destinazione, descrizione delle merci (natura, qualità, quantità, colli e marche), stato apparente delle merci, luogo e data di consegna, nome/numero e nazionalità della nave, luogo e data di caricazione.
Qual è la differenza tra polizza ricevuto per l'imbarco e polizza di carico?
La polizza ricevuto per l'imbarco viene emessa quando le merci sono consegnate al vettore ma non ancora caricate; quella di carico viene emessa dopo la caricazione effettiva e contiene in più i dati della nave e la data di imbarco.
La polizza di carico deve sempre indicare il destinatario?
Solo se la polizza è nominativa: in tal caso devono essere indicati nome e domicilio del destinatario. Se la polizza è all'ordine o al portatore, tale indicazione non è richiesta.
Chi può sottoscrivere la polizza di carico?
La polizza è sottoscritta dal vettore, ma il codice ammette che sia emessa anche dal raccomandatario marittimo o dal comandante della nave in vece del vettore.
Cosa succede se manca un'indicazione obbligatoria nella polizza?
L'omissione non determina automaticamente la nullità del titolo, ma può comportare l'inapplicabilità delle presunzioni legali collegate a quell'indicazione e può dar luogo a responsabilità del soggetto emittente verso il caricatore o il destinatario.
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