In sintesi
- La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore (fase ante imbarco).
- La ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione delle merci a bordo della nave.
- La norma attribuisce ai documenti di trasporto una specifica funzione probatoria in relazione alle diverse fasi dell'operazione di trasporto.
- La distinzione è rilevante per stabilire da quando decorre la responsabilità del vettore per la custodia e l'integrità delle merci.
- Il sistema probatorio documentale si coordina con la disciplina della polizza di carico come titolo di credito e con le convenzioni internazionali sul trasporto marittimo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 459 Codice della Navigazione — Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione probatoria dei documenti di trasporto
L'art. 459 del Codice della navigazione attribuisce ai documenti di trasporto marittimo una precisa funzione probatoria, distinguendo tra la prova della consegna delle merci al vettore e la prova della loro effettiva caricazione a bordo della nave. Si tratta di una norma apparentemente semplice, ma di grande rilevanza pratica, poiché dalla distinzione tra i due momenti documentali dipendono importanti conseguenze giuridiche: l'insorgenza della responsabilità del vettore, la negoziabilità del titolo, e la tutela dei terzi che acquistano diritti sulle merci in transito.
La polizza ricevuto per l'imbarco come prova della consegna
La polizza ricevuto per l'imbarco (received for shipment bill of lading) è il documento che attesta che il vettore ha preso in consegna le merci dal caricatore, ma che queste non sono ancora state imbarcate sulla nave. Ai sensi dell'art. 459, questo documento fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore: dal momento del rilascio della polizza ricevuto, il vettore è responsabile della custodia delle merci, che si trovano nella sua sfera di controllo (tipicamente in un magazzino portuale o in un deposito), anche se non ancora a bordo. La portata probatoria della polizza ricevuto è quindi limitata alla prima fase dell'operazione: essa dimostra che le merci sono state consegnate al vettore nell'integrità e nelle quantità ivi indicate, ma non che siano state effettivamente imbarcate sulla nave designata. Per questa ragione, nel commercio internazionale con lettera di credito documentaria, le banche sono più restie ad accettare polizze ricevuto in luogo di polizze di carico on board, che attestano l'effettivo imbarco.
La ricevuta di bordo e la polizza di carico come prova della caricazione
La ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno entrambe prova dell'avvenuta caricazione delle merci, ossia del fatto che le merci siano state fisicamente caricate a bordo della nave. La ricevuta di bordo è un documento di carattere più interno e provvisorio, rilasciato dal comandante entro ventiquattr'ore dall'imbarco ai sensi dell'art. 458, che serve come strumento per il successivo rilascio della polizza di carico. La polizza di carico, invece, è il documento definitivo del trasporto marittimo, con funzioni molteplici: fa prova dell'avvenuta caricazione, costituisce il contratto di trasporto o ne è la prova documentale, e in quanto titolo di credito rappresentativo, legittima il possessore a ricevere la merce a destinazione e può essere trasferito a terzi mediante girata o consegna. La forza probatoria della polizza di carico nei confronti dei terzi giratari è particolarmente elevata: i terzi in buona fede che abbiano acquistato la polizza possono fare pieno affidamento sulle indicazioni ivi contenute, e il vettore non può opporre loro le eccezioni che avrebbe potuto opporre al caricatore originario.
Le implicazioni sulla responsabilità del vettore
La distinzione tra prova della consegna e prova della caricazione ha dirette conseguenze sul piano della responsabilità del vettore. Secondo i principi generali del Codice della navigazione e delle convenzioni internazionali applicabili, la responsabilità del vettore per la perdita o il danneggiamento del carico decorre dal momento del ricevimento delle merci fino alla loro consegna al destinatario. Tuttavia, il regime di responsabilità applicabile varia a seconda della fase in cui il danno si è verificato. Le Regole dell'Aja-Visby (art. I lett. e) definiscono il 'trasporto delle merci' come il periodo che va dall'imbarco al disimbarco, limitando l'applicazione della convenzione alla fase propriamente marittima. Nella fase precedente all'imbarco — quella coperta dalla polizza ricevuto — la responsabilità del vettore è regolata dalla legge nazionale applicabile, spesso in modo più favorevole al caricatore. Dal momento dell'imbarco, attestato dalla ricevuta di bordo o dalla polizza di carico, si apre la fase di responsabilità più rigorosamente regolata dalla normativa internazionale.
Profili pratici e coordinamento internazionale
La funzione probatoria dei documenti di trasporto prevista dall'art. 459 si coordina con le disposizioni delle principali convenzioni internazionali. Le Regole dell'Aja-Visby (art. III par. 4) stabiliscono che la polizza di carico costituisce prova prima facie della presa in carico da parte del vettore delle merci descritte, e che tale prova diventa inconfutabile nei confronti dei terzi portatori della polizza in buona fede. Le Regole di Amburgo (art. 16) e le Regole di Rotterdam (art. 41) prevedono disposizioni analoghe, rafforzando ulteriormente la funzione probatoria della polizza di carico nei traffici internazionali. Dal punto di vista pratico, il sistema probatorio documentale previsto dall'art. 459 è essenziale per la gestione delle controversie tra caricatore e vettore: qualsiasi danno o perdita dovrà essere verificato alla luce dei documenti rilasciati nelle varie fasi del trasporto, che costituiscono il riferimento principale per stabilire lo stato del carico al momento della presa in consegna e dell'imbarco.
Casi pratici
Caso 1: Danno alle merci tra consegna al vettore e imbarco
Tizio, caricatore di ceramiche pregiate, consegna le merci al vettore Caio in porto, ricevendo una polizza ricevuto per l'imbarco che ne attesta la consegna in buone condizioni. Prima dell'imbarco, mentre le merci si trovano nel magazzino portuale del vettore, si verifica un allagamento che danneggia parte delle casse. Tizio può dimostrare, attraverso la polizza ricevuto, che le merci erano integre al momento della consegna al vettore, che è quindi responsabile del danno avvenuto nella fase ante imbarco.
Caso 2: Contestazione sull'avvenuta caricazione
Sempronio, destinatario di un carico di tessuti, riceve una partita incompleta e il vettore Tizio sostiene che parte delle merci non è mai stata imbarcata. La polizza di carico rilasciata al caricatore Caio indica invece la quantità integrale come imbarcata: il documento fa prova dell'avvenuta caricazione ai sensi dell'art. 459, e il vettore Tizio non può opporre al terzo portatore in buona fede l'eccezione di mancato imbarco senza adeguata prova contraria.
Caso 3: Banca che accetta solo polizza on board
Caio, caricatore, ha ricevuto dal vettore Tizio una polizza ricevuto per l'imbarco prima dell'effettivo imbarco delle merci. La banca di Caio, operante nell'ambito di una lettera di credito, rifiuta di accettare la polizza ricevuto perché la LC richiede espressamente una polizza on board attestante l'avvenuto imbarco. Caio chiede al vettore di annotare la menzione dell'imbarco sulla polizza ricevuto ai sensi degli artt. 458 e 460, per renderla accettabile dalla banca come prova della caricazione.
Domande frequenti
La polizza ricevuto per l'imbarco prova che le merci sono già a bordo della nave?
No. La polizza ricevuto fa prova solo che le merci sono state consegnate al vettore, non che siano state imbarcate. La prova dell'avvenuta caricazione è fornita dalla ricevuta di bordo o dalla polizza di carico.
Qual è la differenza probatoria tra ricevuta di bordo e polizza di carico?
Entrambe fanno prova dell'avvenuta caricazione ai sensi dell'art. 459. La polizza di carico ha però una forza probatoria maggiore nei confronti dei terzi, poiché è un titolo di credito rappresentativo che, una volta trasferito a terzi in buona fede, vincola il vettore alle indicazioni ivi contenute.
Da quando il vettore è responsabile per le merci: dalla consegna o dall'imbarco?
Il vettore è responsabile della custodia delle merci dal momento della loro presa in consegna (attestata dalla polizza ricevuto). Tuttavia, il regime di responsabilità applicabile varia: le convenzioni internazionali come le Regole Aja-Visby si applicano dalla fase di imbarco, mentre la fase precedente è regolata dalla legge nazionale.
Il vettore può contestare le indicazioni della polizza di carico nei confronti dei terzi giratari?
No, o solo in casi molto limitati. Le indicazioni della polizza di carico sono inconfutabili nei confronti dei terzi in buona fede che abbiano acquistato la polizza, ai sensi delle Regole Aja-Visby (art. III par. 4) e del principio generale di tutela del traffico giuridico.
Perché le banche nelle lettere di credito preferiscono polizze di carico on board?
Perché la polizza on board attesta l'effettivo imbarco delle merci, non solo la loro consegna al vettore. Questo garantisce alla banca che le merci siano effettivamente in viaggio e non solo in custodia a terra, riducendo il rischio di finanziare merci non ancora imbarcate o non imbarcabili.
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