Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1447 c.c. – Contratto concluso in stato di pericolo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1446 - Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilat…→Cod. civ. art. 1448 - Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi→Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione→Art. 1444 Codice Civile: Convalida→Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto→Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace→Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida→Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1447 del codice civile disciplina una delle due figure di rescissione previste dal nostro ordinamento, quella del contratto concluso in stato di pericolo. Insieme alla rescissione per lesione, essa costituisce un rimedio eccezionale contro i contratti che, pur formalmente validi, nascono da una situazione di squilibrio originario nella formazione del consenso. La norma intercetta un fenomeno tanto antico quanto attuale: l'approfittamento del bisogno altrui. Chi si trova esposto a un pericolo grave per la propria incolumita' o per quella di altri può essere indotto ad accettare condizioni che, in circostanze normali, mai avrebbe sottoscritto. Il legislatore non ignora questa realta' e appronta uno strumento per restituire equilibrio al rapporto.
La natura del rimedio rescissorio
La rescissione si distingue nettamente sia dalla nullita' sia dall'annullabilita'. Il contratto rescindibile non e' colpito da un vizio strutturale né da un difetto della volonta' in senso tecnico: la parte ha voluto ciò che ha dichiarato, ma lo ha voluto in una condizione di anomalia che ne ha alterato la libera determinazione. Il rimedio mira a sciogliere il vincolo quando il contenuto economico del contratto risulta iniquo a causa delle circostanze in cui si e' formato. La rescissione opera dunque su un piano diverso, quello dell'equilibrio sostanziale del rapporto, e non su quello della patologia genetica della volonta'.
Lo stato di pericolo come presupposto
Il primo elemento costitutivo della fattispecie e' lo stato di pericolo: deve trattarsi di un pericolo attuale di un danno grave alla persona. La norma e' precisa nel circoscrivere il pericolo alla sfera personale, riferendosi alla salvezza di se' o di altri. Non rileva, ai fini di questo articolo, il pericolo per i soli beni patrimoniali: il bene protetto e' l'incolumita' della persona. Il pericolo deve inoltre essere attuale, ossia presente e incombente al momento della conclusione del contratto, e grave, tale cioe' da rendere comprensibile la determinazione della parte a obbligarsi pur di sottrarvisi.
La necessita' di salvare se' o altri
Un tratto significativo della disposizione e' l'estensione del rimedio anche al caso in cui il pericolo riguardi non la persona del contraente, ma quella di altri. Chi si obbliga a condizioni inique per salvare un terzo da un danno grave alla persona può avvalersi della rescissione esattamente come chi agisce per salvare se' stesso. Questa scelta riflette una valutazione di solidarieta': il legislatore non pretende che la parte resti indifferente di fronte al pericolo che minaccia altri, e non la penalizza per essersi mossa a tutela altrui accettando condizioni svantaggiose.
La conoscenza del pericolo da parte della controparte
Elemento decisivo e' che la necessita' di salvarsi sia nota alla controparte. La rescissione presuppone infatti che l'altro contraente sia consapevole dello stato di pericolo e ne abbia, in qualche modo, approfittato per imporre condizioni inique. Non si tratta di un requisito secondario: e' proprio la conoscenza dello stato di bisogno a giustificare la reazione dell'ordinamento. Chi contrae ignorando del tutto la condizione di pericolo dell'altra parte non può essere considerato responsabile dell'approfittamento, e il rimedio rescissorio non opererebbe nei suoi confronti negli stessi termini.
Le condizioni inique e lo squilibrio del rapporto
La fattispecie richiede che le obbligazioni siano state assunte a condizioni inique. L'iniquita' designa uno squilibrio significativo tra le prestazioni, riconducibile allo sfruttamento dello stato di pericolo. A differenza della rescissione per lesione, qui la norma non fissa una soglia matematica predeterminata: il giudizio sull'iniquita' e' rimesso alla valutazione del giudice, che apprezza le circostanze concrete del caso, la gravita' del pericolo e la sproporzione tra ciò che la parte ha promesso e ciò che ha ricevuto.
L'azione e la legittimazione
L'azione di rescissione spetta alla parte che si e' obbligata a condizioni inique, ossia al soggetto la cui liberta' di determinazione e' stata compromessa dallo stato di pericolo. Il contratto resta efficace fino alla pronuncia di rescissione, che ha natura costitutiva: e' la sentenza del giudice a sciogliere il vincolo. Va ricordato che la rescissione e' soggetta a un regime di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario, in coerenza con la natura eccezionale del rimedio e con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
L'equo compenso per l'opera prestata
Il secondo comma introduce un temperamento di notevole rilievo: il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare all'altra parte un equo compenso per l'opera prestata. La disposizione bilancia gli interessi in gioco. Chi ha prestato la propria opera per salvare la parte dal pericolo, pur a condizioni inique, non resta necessariamente privo di ogni ristoro: il giudice può riconoscergli un compenso equo, depurato dalla sproporzione iniqua. Si evita così che la rescissione si traduca in un arricchimento ingiustificato del salvato a scapito di chi e' effettivamente intervenuto, ferma restando la cancellazione delle condizioni inique.
Rilievo pratico e differenze con la lesione
Sul piano applicativo, la figura dell'art. 1447 si distingue da quella della rescissione per lesione per il presupposto del pericolo personale e per l'assenza di una soglia quantitativa rigida. Entrambe condividono la finalita' di reagire allo squilibrio originario del contratto, ma muovono da situazioni diverse: lo stato di pericolo nell'una, lo stato di bisogno economico nell'altra. Chi intenda far valere la rescissione per stato di pericolo dovra' provare l'esistenza del pericolo attuale e grave, la sua conoscenza da parte della controparte e l'iniquita' delle condizioni accettate, elementi che il giudice valutera' nel loro insieme alla luce delle circostanze concrete.
Casi pratici
Caso 1: il soccorso a condizioni inique
Tizio si trova in una situazione di pericolo attuale e grave per la propria incolumita' e, per ottenere aiuto immediato, si impegna verso Caio a corrispondere una somma del tutto sproporzionata rispetto al valore dell'opera prestata. Caio era consapevole dello stato di pericolo. Cessata l'emergenza, Tizio può agire per la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1447, deducendo l'iniquita' delle condizioni e la conoscenza del pericolo da parte di Caio; il giudice potra' comunque assegnare a Caio un equo compenso per l'opera effettivamente prestata.
Caso 2: il pericolo che riguarda un terzo
Sempronio, per salvare un familiare esposto a un pericolo grave alla persona, accetta obbligazioni a condizioni inique nei confronti di un soggetto che conosceva quella situazione di necessita'. Anche se il pericolo non riguardava Sempronio in prima persona, la norma gli consente di chiedere la rescissione: l'art. 1447 estende il rimedio a chi si obbliga per salvare altri da un danno grave alla persona, purche' lo stato di necessita' fosse noto alla controparte.
Domande frequenti
Che cos'e' il contratto concluso in stato di pericolo?
E' il contratto con cui una parte assume obbligazioni a condizioni inique per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona; e' rescindibile ai sensi dell'art. 1447 c.c.
Quali sono i presupposti della rescissione per stato di pericolo?
Occorrono un pericolo attuale e grave per la persona, la necessita' di salvare se' o altri, la conoscenza dello stato di pericolo da parte della controparte e l'iniquita' delle condizioni accettate.
Chi puo' agire per la rescissione?
L'azione spetta alla parte che si e' obbligata a condizioni inique a causa dello stato di pericolo, cioe' al soggetto la cui libera determinazione e' stata compromessa.
La controparte resta priva di ogni compenso?
No. Il giudice, nel pronunciare la rescissione, puo' secondo le circostanze assegnare all'altra parte un equo compenso per l'opera prestata, depurato dalla sproporzione iniqua.
In cosa differisce dalla rescissione per lesione?
La rescissione per stato di pericolo si fonda su un pericolo grave alla persona e non richiede una soglia quantitativa fissa, mentre la rescissione per lesione presuppone uno stato di bisogno economico e una sproporzione determinata.