- Il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, e dei danni da ritardo.
- Si libera solo se prova che la causa non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da "colpa commerciale" dei suoi dipendenti e preposti.
- È una responsabilità ex recepto con presunzione a carico del vettore: l'onere della prova liberatoria è suo.
- Distingue la colpa commerciale (di cui il vettore risponde) dalla c.d. colpa nautica, secondo la tradizione del diritto marittimo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 422 Codice della Navigazione — Responsabilità del vettore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.
Commento
La responsabilità del vettore per le cose
L'art. 422 fissa il principio centrale della responsabilità del vettore di cose nel trasporto marittimo. Il vettore risponde della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, per tutto il periodo in cui le ha in custodia: dal momento del ricevimento a quello della riconsegna. La responsabilità si estende anche ai danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione del trasporto.
Una responsabilità ex recepto
La struttura è quella della responsabilità ex recepto: la consegna della merce al vettore fa sorgere a suo carico un obbligo di custodia e riconsegna, e la perdita o l'avaria si presumono a lui imputabili. Ne deriva una netta agevolazione probatoria per il caricatore o il destinatario, che non deve dimostrare la colpa del vettore: è sufficiente provare la consegna e il danno.
La prova liberatoria
Il vettore si libera solo fornendo una prova liberatoria rigorosa: deve dimostrare che la causa della perdita, dell'avaria o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. La formula "né in tutto né in parte" è significativa: anche un concorso causale di colpa esclude l'esonero. È quindi un onere particolarmente gravoso, coerente con la funzione di garanzia del trasporto.
Colpa commerciale e colpa nautica
La norma richiama la distinzione, tradizionale nel diritto marittimo, tra colpa commerciale e colpa nautica. La colpa commerciale attiene alla cura, alla custodia e al trattamento del carico (caricazione, stivaggio, conservazione, riconsegna): di essa il vettore risponde. La colpa nautica attiene invece alla condotta tecnica della navigazione e al governo della nave: secondo la tradizione e le convenzioni internazionali sul trasporto di merci, essa può andare esente da responsabilità. L'art. 422 si colloca in questo quadro, ponendo a carico del vettore la colpa commerciale propria e dei suoi ausiliari.
Coordinamento con la disciplina internazionale
La materia del trasporto marittimo di cose è ampiamente regolata da convenzioni internazionali (in particolare le Regole dell'Aja-Visby) e dalla contrattazione su polizza di carico. Il regime del codice opera quindi in coordinamento con tali fonti, che prevalgono nei rapporti cui si applicano, ma ne condivide l'impostazione di fondo: responsabilità del vettore per la merce affidatagli, salvo prova liberatoria e cause di esonero tipiche.
Casi pratici
Caso 1: Avaria del carico durante il viaggio
Il carico affidato a Tizio, vettore, giunge a destinazione danneggiato dall'umidità. Il destinatario Caio deve solo provare la consegna in buono stato e la riconsegna avariata. Spetta a Tizio dimostrare che il danno non dipende, neppure in parte, da colpa sua o dei suoi preposti nella cura del carico: in mancanza, risponde dell'avaria.
Caso 2: Ritardo nella riconsegna
La merce di Caio viene riconsegnata con notevole ritardo, causandogli un danno commerciale. L'art. 422 estende la responsabilità del vettore anche ai danni da ritardo: Sempronio, vettore, risponde salvo che provi che il ritardo non è stato determinato, né in tutto né in parte, da colpa sua o dei suoi ausiliari.
Caso 3: Difetto di stivaggio (colpa commerciale)
Il danno al carico deriva da uno stivaggio inadeguato curato dall'equipaggio. Si tratta di colpa commerciale, attinente al trattamento della merce: il vettore Tizio ne risponde ai sensi dell'art. 422, a differenza di quanto avverrebbe per una colpa attinente alla mera condotta nautica della nave.
Domande frequenti
Di che cosa risponde il vettore di cose secondo l'art. 422?
Risponde della perdita e delle avarie delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, nonché dei danni derivanti dal ritardo.
Come può liberarsi il vettore dalla responsabilità?
Solo provando che la causa della perdita, dell'avaria o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. È una prova liberatoria rigorosa.
Su chi grava l'onere della prova?
È una responsabilità ex recepto: il danno si presume imputabile al vettore. Il caricatore o il destinatario deve solo provare la consegna e il danno; spetta al vettore la prova liberatoria.
Che differenza c'è tra colpa commerciale e colpa nautica?
La colpa commerciale riguarda la cura e la custodia del carico (stivaggio, conservazione, riconsegna) e di essa il vettore risponde; la colpa nautica riguarda la condotta tecnica della navigazione e, secondo la tradizione marittima, può andare esente.
Si applicano anche le convenzioni internazionali?
Sì. Il trasporto marittimo di merci è regolato anche dalle convenzioni internazionali, in particolare le Regole dell'Aja-Visby, che prevalgono nei rapporti cui si applicano e con cui il regime del codice opera in coordinamento.
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