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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se il vettore sopprime la partenza e non vi sono navi successive dello stesso vettore, il contratto è risolto automaticamente.
  • In presenza di partenze successive, il passeggero può scegliere di viaggiare su altra nave del vettore oppure risolvere il contratto.
  • Il passeggero può risolvere il contratto anche se il vettore muta l'itinerario in modo pregiudizievole per i suoi interessi.
  • In caso di risoluzione per soppressione o mutamento, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni.
  • Se la soppressione o il mutamento avvengono per giustificato motivo, il risarcimento è limitato al doppio del prezzo netto di passaggio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 403 Codice della Navigazione — Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 403 del Codice della navigazione disciplina due distinte ipotesi di inadempimento del vettore ante o durante la partenza: la soppressione della partenza e il mutamento dell'itinerario. Rispetto all'art. 402 (impedimento non imputabile della nave), l'art. 403 si applica quando l'interruzione o la modifica del programma di trasporto è riconducibile a una decisione del vettore, anche se sostenuta da un giustificato motivo. La norma è costruita su una graduazione di rimedi, che va dalla semplice risoluzione del contratto al risarcimento pieno, passando per la limitazione del risarcimento in presenza di giustificato motivo.

La soppressione della partenza: rimedi disponibili

Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui il vettore sopprima la partenza della nave. La soppressione è una decisione unilaterale del vettore di non effettuare la partenza programmata, indipendentemente dalla causa.

La norma distingue due situazioni:

Prima situazione: nessuna nave successiva disponibile. Se il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore che parta successivamente, il contratto è risolto automaticamente. Il vettore deve restituire il prezzo e rispondere del risarcimento dei danni.

Seconda situazione: partenze successive disponibili. Se vi sono partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha una facoltà di scelta: può compiere il viaggio su una di tali navi (ove ciò sia possibile in concreto, ad esempio per disponibilità di posti) oppure risolvere il contratto. Si tratta di un diritto del passeggero, non del vettore: non spetta al vettore imporre il trasferimento su altra data, ma al passeggero valutare se accettare la soluzione alternativa proposta. In entrambi i casi — viaggio su nave diversa o risoluzione — il passeggero conserva il diritto al risarcimento dei danni.

Il mutamento dell'itinerario pregiudizievole

Il terzo comma estende il diritto di risoluzione anche al caso in cui il vettore muti l'itinerario originariamente programmato «in modo da arrecare pregiudizio agli interessi del passeggero». Il pregiudizio deve essere concreto e apprezzabile: non ogni variazione di rotta giustifica la risoluzione, ma solo quella che incide sugli interessi del passeggero in modo rilevante (ad esempio, omissione di un porto di scalo rilevante, allungamento significativo della traversata, modifica della destinazione finale). La valutazione del pregiudizio è rimessa all'interprete caso per caso, con riferimento alle aspettative ragionevolmente ingeneratesi nel passeggero al momento della conclusione del contratto.

Anche in questo caso, la risoluzione da parte del passeggero è accompagnata dal diritto al risarcimento dei danni. Il coordinamento con il meccanismo dell'art. 402 — che esclude il risarcimento in caso di causa non imputabile al vettore — chiarisce che il mutamento di itinerario deve essere riconducibile alla sfera del vettore per dar luogo ai rimedi dell'art. 403.

Il giustificato motivo e la limitazione del risarcimento

L'ultimo comma introduce un importante temperamento: se la soppressione o il mutamento hanno luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Il «giustificato motivo» è una categoria intermedia tra la forza maggiore (che esclude ogni responsabilità) e l'inadempimento colposo (che apre al risarcimento pieno): si tratta di situazioni in cui il vettore ha valide ragioni — non necessariamente impreviste — per sopprimere la partenza o modificare l'itinerario, ma tali ragioni non raggiungono la soglia della causa non imputabile prevista dall'art. 402. Esempi tipici: esigenze tecniche di manutenzione programmata, riassetto delle rotte per motivi economici strutturali, riorganizzazione del servizio.

Il tetto al doppio del prezzo netto tutela il vettore da richieste risarcitorie eccessive in caso di soppressioni motivate: il passeggero è indennizzato in modo significativo (il doppio del prezzo netto può rappresentare un importo rilevante per crociere di lusso), ma il vettore non è esposto alla responsabilità illimitata che caratterizzerebbe un inadempimento colposo pieno.

Coordinamento con il Regolamento (UE) n. 1177/2010

Il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri marittimi prevede, per le cancellazioni di partenza, obblighi di assistenza immediata (pasti, pernottamenti, trasporto alternativo) e il diritto al rimborso entro sette giorni. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dalla causa della cancellazione e possono imporre obblighi aggiuntivi rispetto all'art. 403, in particolare per quanto riguarda l'assistenza durante l'attesa. Per i trasporti internazionali con navi da crociera di capacità superiore a determinate soglie, il Regolamento prevede anche indennità forfetarie in caso di cancellazione tardiva. Le disposizioni del Regolamento prevalgono sulle norme nazionali per i trasporti rientranti nel suo ambito di applicazione e non possono essere derogate in peius dalle condizioni generali di contratto del vettore.

Casi pratici

Caso 1: Soppressione senza nave alternativa: risoluzione e risarcimento

Tizio ha acquistato un biglietto per la traversata Venezia-Spalato con una compagnia che, due giorni prima della partenza, sopprime il collegamento senza proporre alcuna alternativa. Non vi sono altre navi dello stesso vettore sulla stessa rotta nei giorni successivi: il contratto è risolto, Tizio ha diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni, incluse le spese per l'hotel già prenotato a Spalato.

Caso 2: Nave sostitutiva proposta: facoltà di scelta del passeggero

Caio ha prenotato un traghetto Civitavecchia-Olbia per il venerdì. La compagnia sopprime quella partenza e propone il sabato con altra nave. Caio non può partire il sabato per impegni lavorativi: esercita la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 403 e chiede il risarcimento dei danni, compreso il noleggio di un biglietto aereo alternativo acquistato in emergenza.

Caso 3: Mutamento di itinerario con giustificato motivo: risarcimento limitato

Sempronio parte per una crociera Bari-Corfù-Dubrovnik; durante la navigazione il vettore annuncia la cancellazione dello scalo a Corfù per motivi tecnici di manutenzione del porto. Sempronio chiedeva di raggiungere Corfù come tappa principale. L'art. 403 gli riconosce il diritto di risolvere il contratto e al risarcimento dei danni; tuttavia, poiché il mutamento è avvenuto per giustificato motivo, il risarcimento è limitato al doppio del prezzo netto del passaggio.

Domande frequenti

La compagnia di navigazione mi ha cancellato il viaggio: ho diritto al rimborso e ai danni?

Sì. In caso di soppressione della partenza, hai diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. Se la soppressione è avvenuta per giustificato motivo, il risarcimento è limitato al doppio del prezzo netto di passaggio.

Il vettore mi ha proposto una nave diversa con partenza in altra data: sono obbligato ad accettare?

No. La scelta è tua: puoi accettare il viaggio sulla nave alternativa (se disponibile) oppure risolvere il contratto. In entrambi i casi conservi il diritto al risarcimento dei danni.

La compagnia ha cambiato l'itinerario della mia crociera eliminando un porto importante: posso recedere?

Sì, se il mutamento arreca un pregiudizio concreto ai tuoi interessi. Il passeggero può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni; se il mutamento è avvenuto per giustificato motivo, il risarcimento è comunque limitato al doppio del prezzo netto.

Cosa si intende per 'giustificato motivo' nella limitazione del risarcimento?

Il giustificato motivo è una causa seria che spinge il vettore alla soppressione o al mutamento, senza raggiungere la soglia della forza maggiore. Esempi: esigenze tecniche di manutenzione, riorganizzazione commerciale delle rotte, problemi tecnici non imprevedibili ma non colposi.

Il Regolamento europeo mi dà diritti aggiuntivi rispetto all'art. 403?

Sì. Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede obblighi di assistenza immediata in caso di cancellazione (pasti, alloggio, trasporto alternativo) e il rimborso entro sette giorni, indipendentemente dalla causa della cancellazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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