Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1440 c.c. – Dolo incidente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

In sintesi

  • Il dolo incidente non invalida il contratto ma dà diritto al risarcimento del danno.
  • Si distingue dal dolo determinante (art. 1439 c.c.) perché non ha influito sul consenso, ma solo sulle condizioni contrattuali.
  • Il contraente in mala fede è obbligato a risarcire il danno subito dall'altro, pari alla differenza tra le condizioni pattuite e quelle che sarebbero state concordate in assenza di raggiri.
  • L'onere della prova del nesso causale tra i raggiri e le condizioni più sfavorevoli spetta alla parte che invoca il risarcimento.
Indice dei contenuti

Dolo incidente: contratto valido, danno risarcibile

L'art. 1440 c.c. disciplina il cosiddetto dolo incidente, che ricorre quando i raggiri di una parte non sono stati tali da determinare il consenso dell'altra, ma hanno influito sulle condizioni economiche del contratto, rendendole meno favorevoli. A differenza del dolo determinante di cui all'art. 1439 c.c., che causa l'annullabilità del contratto, il dolo incidente lascia il contratto in vita ma fa sorgere in capo al contraente in mala fede l'obbligo di risarcire il danno.

Differenza con il dolo determinante

Il discrimine tra dolo determinante e dolo incidente sta nel ruolo causale dei raggiri: se senza di essi il contratto non sarebbe stato concluso affatto, si è in presenza di dolo determinante (art. 1439 c.c.) con conseguente annullabilità; se invece il contratto sarebbe stato concluso ugualmente ma a condizioni diverse, opera il dolo incidente con il solo rimedio risarcitorio. La valutazione è rimessa al giudice sulla base delle circostanze concrete.

Il risarcimento del danno

La parte vittima del dolo incidente ha diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1440 c.c. in combinato con le regole generali sulla responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) e contrattuale. Il danno risarcibile corrisponde tipicamente alla differenza tra le condizioni negoziate e quelle che sarebbero state pattuite in assenza di raggiri, nonché alle eventuali spese inutilmente sostenute. Non è necessario agire per l'annullamento: il rimedio risarcitorio è autonomo e cumulabile con l'azione ex art. 1440 c.c.

Rapporti con altri istituti

Il dolo incidente si distingue anche dall'errore (artt. 1428-1433 c.c.) e dalla violenza (artt. 1434-1438 c.c.), che incidono invece sulla validità del contratto. Va altresì tenuto distinto dalla reticenza dolosa, che può integrare dolo omissivo. In ogni caso, l'art. 1440 c.c. tutela l'interesse del contraente a non essere ingannato nemmeno sulle condizioni accessorie del negozio.

Casi pratici

Caso 1: dolo incidente

Caio induce Tizio con raggiri a comprare a condizioni meno favorevoli, ma Tizio avrebbe comprato comunque. Il contratto è valido (art. 1440 c.c.), ma Caio, in mala fede, deve risarcire il danno.

Caso 2: differenza dal dolo determinante

Se senza i raggiri Tizio non avrebbe affatto concluso, si tratta di dolo determinante (art. 1439): il contratto è annullabile. Nel dolo incidente il contratto sopravvive e il rimedio è solo risarcitorio.

Domande frequenti

Cos'è il dolo incidente?

Quando i raggiri non hanno determinato il consenso ma hanno inciso sulle condizioni del contratto: il contratto resta valido e il contraente in mala fede risponde dei danni (art. 1440 c.c.).

Che differenza c'è con il dolo determinante?

Il dolo determinante (art. 1439) porta all'annullabilità perché senza di esso il contratto non sarebbe stato concluso; il dolo incidente lascia il contratto valido con il solo rimedio risarcitorio.

Come si valuta il ruolo dei raggiri?

Il giudice verifica se il contratto si sarebbe concluso comunque (dolo incidente) o non si sarebbe concluso affatto (dolo determinante).

Qual è il danno risarcibile?

Tipicamente la differenza tra le condizioni negoziate e quelle che si sarebbero pattuite senza raggiri, oltre alle spese inutilmente sostenute.

Serve agire per l'annullamento?

No: nel dolo incidente non si annulla il contratto; si chiede solo il risarcimento, in collegamento con la responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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