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Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'armatore può soddisfare l'obbligo di rimpatrio procurando all'arruolato un'occupazione retribuita su un'altra nave diretta al luogo di rimpatrio o in una località vicina.
  • Se la nave di destinazione approda in una località vicina (non coincidente con il luogo di rimpatrio), le spese di prosecuzione del viaggio sono a carico dell'armatore originario.
  • Se la retribuzione percepita sulla seconda nave è inferiore all'indennità giornaliera spettante ex art. 364, l'armatore originario deve corrispondere la differenza.
  • La norma bilancia la flessibilità operativa dell'armatore con la garanzia economica dell'arruolato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 367 Codice della Navigazione — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

In sintesi

  • L'armatore può soddisfare l'obbligo di rimpatrio procurando all'arruolato un'occupazione retribuita su un'altra nave diretta al luogo di rimpatrio o in una località vicina.
  • Se la nave di destinazione approda in una località vicina (non coincidente con il luogo di rimpatrio), le spese di prosecuzione del viaggio sono a carico dell'armatore originario.
  • Se la retribuzione percepita sulla seconda nave è inferiore all'indennità giornaliera spettante ex art. 364, l'armatore originario deve corrispondere la differenza.
  • La norma bilancia la flessibilità operativa dell'armatore con la garanzia economica dell'arruolato.
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 367 del Codice della navigazione introduce una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo di rimpatrio: invece di organizzare e pagare direttamente il trasporto dell'arruolato fino al luogo di rimpatrio, l'armatore può soddisfare il proprio obbligo procurando all'arruolato un imbarco su un'altra nave con retribuzione, diretta verso il luogo di rimpatrio o in una località vicina. La norma nasce dall'esigenza pratica di ridurre i costi del rimpatrio, sfruttando la struttura stessa della navigazione commerciale: se una nave si trova nel porto di sbarco e si dirige verso il luogo di rimpatrio dell'arruolato, è ragionevole che quest'ultimo possa imbarcarsi su di essa, prestando la propria opera e percependo una retribuzione, invece di essere trasportato passivamente come passeggero a spese dell'armatore.

Presupposti della modalità alternativa

La legge richiede che l'imbarco su altra nave costituisca una conveniente occupazione retribuita. I due aggettivi sono entrambi rilevanti: «conveniente» implica che l'impiego debba essere adeguato alle competenze e alla qualifica dell'arruolato, senza imporre mansioni incompatibili con la sua esperienza professionale o dannose per la sua salute; «retribuita» implica che l'arruolato percepisca effettivamente un compenso per la propria prestazione a bordo della seconda nave. Non si tratta dunque di un imbarco gratuito come semplice passeggero, ma di un vero e proprio rapporto di lavoro marittimo temporaneo su altra nave. L'armatore originario non è tuttavia liberato da ogni obbligo: rimane responsabile del completamento del rimpatrio fino alla destinazione finale e dell'integrazione retributiva eventualmente necessaria.

Le spese di prosecuzione del viaggio

Il secondo comma prevede che, nel caso in cui la seconda nave approdi in una località vicina ma non coincidente con il luogo di rimpatrio (porto di arruolamento o altra destinazione concordata ai sensi dell'art. 366), le spese di prosecuzione del viaggio dal porto di approdo fino al luogo di rimpatrio siano a carico dell'armatore originario. Questo è coerente con il principio generale che l'armatore è tenuto ad assicurare il rimpatrio completo fino alla destinazione, non solo un rimpatrio parziale. L'arruolato ha diritto di arrivare al porto di arruolamento (o alla diversa destinazione concordata) e non può essere lasciato a proprie spese nell'ultimo tratto del viaggio.

L'integrazione della differenza retributiva

Il terzo comma introduce un meccanismo di garanzia economica a favore dell'arruolato: se la retribuzione percepita sulla seconda nave è inferiore all'indennità giornaliera che sarebbe spettata all'arruolato ai sensi dell'art. 364 co. 2, l'armatore originario è tenuto a corrispondere la differenza. Questo meccanismo assicura che l'arruolato non sia economicamente penalizzato dalla modalità alternativa di rimpatrio scelta dall'armatore: egli deve ricevere, complessivamente, una somma non inferiore a quella che avrebbe percepito con il rimpatrio ordinario. La disposizione è di particolare interesse per l'arruolato di qualifica elevata (ad esempio un ufficiale di navigazione), che potrebbe trovarsi imbarcato su una seconda nave in qualità di marinaio semplice con retribuzione inferiore: in tal caso l'armatore originario deve integrare la differenza fino al livello dell'indennità dell'art. 364.

Profili pratici e coordinamento normativo

La modalità di rimpatrio tramite imbarco su altra nave richiede la collaborazione di un terzo armatore, che accetti di imbarcare l'arruolato. In assenza di tale disponibilità, l'armatore originario dovrà ricorrere al rimpatrio ordinario. L'arruolato non può essere costretto ad accettare un imbarco su un'altra nave se questo non costituisce una «conveniente occupazione»: la valutazione di convenienza, in caso di contestazione, è rimessa all'autorità marittima competente. Il coordinamento con l'art. 366 (luogo di rimpatrio) è essenziale: il riferimento a «luogo di rimpatrio o in località vicina» dell'art. 367 deve essere inteso secondo la determinazione del luogo di rimpatrio effettuata ai sensi dell'art. 366. La norma non specifica cosa si intenda per «località vicina», lasciando alla prassi e all'interpretazione giurisprudenziale la determinazione caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche geografiche e delle disponibilità di trasporto.

Casi pratici

Caso 1: Rimpatrio di Tizio tramite imbarco su nave cargo

Tizio, sbarcato a Casablanca, deve essere rimpatriato a Genova. L'armatore individua una nave cargo italiana in partenza da Casablanca verso Genova e procura a Tizio un'occupazione retribuita come marinaio: Tizio accetta, lavora a bordo durante il viaggio e percepisce la retribuzione della seconda nave, con l'armatore originario che integra la differenza rispetto all'indennità giornaliera ex art. 364.

Caso 2: Approdo in località vicina: Caio deve proseguire a proprie... (no) a spese dell'armatore

Caio deve essere rimpatriato a Venezia, ma la seconda nave su cui è stato imbarcato si dirige verso Trieste. L'armatore originario è tenuto a coprire le spese di prosecuzione del viaggio da Trieste a Venezia, affinché Caio raggiunga la destinazione prevista dall'art. 366 senza sostenere costi aggiuntivi.

Caso 3: Integrazione retributiva per Sempronio imbarcato con qualifica inferiore

Sempronio, secondo ufficiale di navigazione, è imbarcato sulla seconda nave come marinaio comune a una retribuzione giornaliera inferiore all'indennità che avrebbe percepito ex art. 364. L'armatore originario deve corrispondergli mensilmente la differenza tra le due somme, garantendo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello del rimpatrio ordinario.

Domande frequenti

L'armatore può rimpatriare l'arruolato facendolo lavorare su un'altra nave?

Sì: l'art. 367 consente all'armatore di soddisfare l'obbligo di rimpatrio procurando all'arruolato una conveniente occupazione retribuita su un'altra nave diretta al luogo di rimpatrio o in una località vicina.

Chi paga le spese se la seconda nave non arriva esattamente al luogo di rimpatrio?

L'armatore originario è tenuto a coprire le spese di prosecuzione del viaggio dalla località di approdo della seconda nave fino al luogo di rimpatrio definitivo.

Se l'arruolato guadagna meno sulla seconda nave, chi compensa la differenza?

L'armatore originario deve corrispondere la differenza tra la retribuzione percepita sulla seconda nave e l'indennità giornaliera spettante ai sensi dell'art. 364 co. 2, garantendo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore.

L'arruolato può rifiutare di imbarcarsi su un'altra nave per il rimpatrio?

Può rifiutare se l'occupazione proposta non è 'conveniente', ossia non è adeguata alla sua qualifica o alle sue condizioni di salute. In caso di contestazione, la valutazione spetta all'autorità marittima competente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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