- Indennizzo base per merci impiegate o vendute: l'armatore deve rimborsare agli aventi diritto il valore al momento dell'arrivo a destinazione, salvo perdita della nave per causa non imputabile all'armatore.
- Riduzione in caso di perdita della nave: se la nave va perduta senza colpa dell'armatore prima dell'arrivo a destinazione, l'indennizzo si riduce al valore al momento dell'impiego o al prezzo di vendita.
- Pertinenze di proprietà altrui: per le pertinenze vendute, l'armatore deve il prezzo ricavato o — se la nave non è perduta — il maggior valore al momento della vendita.
- Merci e pertinenze date in pegno: l'armatore rimborsa la somma necessaria per lo svincolo e il trasporto a destinazione; se lo svincolo è impossibile per causa non imputabile agli aventi diritto, deve il valore pieno.
- Perdita della nave con beni in pegno: in caso di naufragio, l'armatore è tenuto solo alla somma garantita dal pegno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 308 Codice della Navigazione — Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all'armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l'armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 308 Cod. Amb. — costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
- Art. 308 D.Lgs. 209/2005 — Abuso di denominazione assicurativa
- Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero
- Articolo 308 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 308 c.p.c.: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza
- Articolo 308 Codice Penale: Cospirazione: casi di non punibilità
Commento
Ratio e funzione della norma nel sistema del Codice
L'articolo 308 del Codice della navigazione regola le conseguenze economiche degli atti dispositivi compiuti dal comandante ai sensi dell'art. 307, con riguardo alle merci del carico e alle pertinenze di proprietà altrui. La norma risponde a un'esigenza di equità fondamentale: i soggetti terzi — caricatori, destinatari, proprietari di pertinenze — che subiscono la disposizione forzosa dei loro beni per le esigenze della spedizione hanno diritto a un indennizzo che compensi adeguatamente il sacrificio imposto ai loro diritti. Al tempo stesso, la norma introduce un sistema di modulazione dell'indennizzo in funzione delle vicende successive della nave, bilanciando la tutela dei terzi con quella dell'armatore nelle situazioni di sinistro. L'art. 308 costituisce dunque la 'norma di chiusura' del sistema di poteri straordinari del comandante, garantendo che l'esercizio di tali poteri non si risolva in un danno definitivo per i titolari dei beni disposti.
Merci impiegate o vendute: il criterio del valore a destinazione
Il primo comma stabilisce il criterio base per le merci del carico che siano state impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave: l'armatore deve rimborsare il valore che quelle merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Questo criterio riflette la logica del contratto di trasporto: il destinatario ha il diritto di ricevere la merce integra a destinazione, e il suo pregiudizio si misura sul valore che avrebbe avuto in quel momento, non sul valore attuale o al momento dell'imbarco. L'adozione del valore a destinazione tutela il caricatore da eventuali oscillazioni di prezzo favorevoli verificatesi durante il viaggio.
Riduzione dell'indennizzo in caso di perdita della nave
Il secondo comma introduce un'eccezione rilevante: se prima dell'arrivo a destinazione la nave va perduta per causa non imputabile all'armatore, l'indennizzo si riduce al valore che le merci avevano al momento del loro impiego oppure al prezzo ricavato dalla vendita, a seconda di quale delle due operazioni sia stata compiuta dal comandante. La ratio è di non far gravare sull'armatore il rischio del viaggio per beni che comunque sarebbero andati perduti con la nave: se il sinistro non è causalmente riconducibile all'armatore, sarebbe ingiusto imporgli di pagare il valore pieno a destinazione per merce che non sarebbe comunque giunta. La causa non imputabile all'armatore comprende i casi fortuiti, la forza maggiore e i sinistri marittimi non dipendenti da colpa dell'armatore o del comandante.
Pertinenze di proprietà altrui: regime specifico
Il terzo comma disciplina il caso delle pertinenze di proprietà altrui vendute dal comandante. Le pertinenze della nave possono appartenere a soggetti diversi dall'armatore — ad esempio, strumenti o attrezzature di proprietà di terzi noleggiati alla nave. In questo caso, l'armatore deve ai proprietari il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita oppure, se la nave non è andata perduta, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. La norma introduce dunque un meccanismo di 'maggior valore': se la vendita è avvenuta a un prezzo inferiore al valore di mercato e la nave non è naufragata, il proprietario delle pertinenze riceve l'integrale valore di mercato, non il prezzo deprezzato realizzato in condizioni di urgenza.
Merci e pertinenze date in pegno: lo svincolo come criterio
Il quarto comma regola l'ipotesi del pegno. L'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo del bene e al suo trasporto a destinazione: si tratta della soluzione più favorevole per i titolari, poiché consente loro di recuperare il bene stesso. Tuttavia, se lo svincolo non è possibile per causa non imputabile agli aventi diritto — ad esempio perché il creditore pignoratizio non accetta lo svincolo o perché il bene è stato disperso — l'armatore deve il valore pieno delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o, per le merci, il valore che avrebbero avuto a destinazione. In questo modo si evita che l'impossibilità di svincolo causata da circostanze esterne si traduca in un danno per i titolari.
Perdita della nave con beni in pegno: limite della responsabilità
L'ultimo comma introduce un limite ulteriore in caso di perdita della nave: quando la nave va perduta, l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella 'in garanzia della quale' le pertinenze o le merci sono state date in pegno. Questo criterio limita l'esposizione dell'armatore alla somma del debito garantito, non al valore pieno dei beni impegnati, che potrebbero avere un valore superiore. La ratio è che in caso di naufragio il pegno ha comunque avuto effetto garantendo il credito, e non sarebbe equo imporre all'armatore un indennizzo superiore all'importo del debito contratto nell'interesse della spedizione.
Casi pratici
Caso 1: Vendita di merci in porto estero e indennizzo
Tizio, armatore di una nave da carico, deve risarcire il destinatario di una partita di acciaio venduta dal comandante in porto estero per far fronte a riparazioni urgenti. La nave giunge regolarmente a destinazione, pertanto Tizio corrisponde al destinatario il valore che l'acciaio avrebbe avuto al momento dell'arrivo nel porto di destinazione, come previsto dall'art. 308 primo comma.
Caso 2: Perdita della nave e riduzione dell'indennizzo
Caio, armatore, vede la propria nave affondata per una tempesta eccezionale dopo che il comandante aveva venduto parte del carico di grano per finanziare riparazioni urgenti. Non essendovi colpa dell'armatore nel naufragio, Caio corrisponde ai caricatori non il valore del grano a destinazione, ma il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita operata dal comandante, in applicazione dell'art. 308 secondo comma.
Caso 3: Pegno di strumenti di proprietà terza e svincolo
Sempronio, proprietario di attrezzature portuali noleggiato alla nave, subisce il pegno dei propri strumenti operato dal comandante per ottenere un prestito urgente. All'arrivo in porto, l'armatore rimborsa a Sempronio la somma necessaria per svincolare le attrezzature e trasportarle a destinazione, così come previsto dall'art. 308 quarto comma, restituendo a Sempronio la piena disponibilità dei propri beni.
Domande frequenti
Come viene calcolato l'indennizzo per le merci vendute dal comandante?
In linea di principio, l'armatore deve il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Se la nave va perduta senza colpa dell'armatore prima dell'arrivo, l'indennizzo si riduce al valore al momento della vendita o al prezzo ricavato.
Se la nave naufraga, l'armatore deve comunque indennizzare i caricatori per le merci vendute?
Sì, ma in misura ridotta: se il naufragio è avvenuto per causa non imputabile all'armatore, l'indennizzo corrisponde al prezzo di vendita o al valore al momento dell'impiego, non al valore a destinazione.
Il proprietario di pertinenze aliene vendute ha diritto al valore di mercato o al prezzo di vendita?
Se la nave non è andata perduta, ha diritto al maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita, anche se superiore al prezzo effettivamente ricavato. Se la nave è perduta, riceve solo il prezzo di vendita.
Cosa succede se lo svincolo dei beni in pegno non è possibile per cause indipendenti dagli aventi diritto?
L'armatore deve corrispondere il valore pieno delle pertinenze al momento del pegno o, per le merci, il valore che avrebbero avuto a destinazione, non limitandosi alla somma garantita dal pegno.
In caso di naufragio con merci in pegno, qual è la responsabilità massima dell'armatore?
L'art. 308 ultimo comma limita la responsabilità alla somma in garanzia della quale le merci o pertinenze sono state date in pegno, non al loro valore di mercato.
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