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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il varo della nave richiede il preventivo consenso del committente o, in caso di pluralità di committenti, della maggioranza degli stessi.
  • Il giorno e l'ora del varo, una volta fissati con il consenso, devono essere comunicati preventivamente all'ufficio ove la nave è iscritta.
  • In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio di iscrizione può autorizzare il varo su richiesta dell'interessato.
  • La norma tutela sia il committente — garantendogli il diritto di partecipare a un atto decisivo per l'identità della nave — sia il costruttore, che può sbloccare la situazione in caso di inerzia ingiustificata.
  • La comunicazione preventiva all'ufficio consente il raccordo tra il registro delle navi in costruzione e i registri ordinari nei quali l'unità sarà iscritta dopo il varo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 Codice della Navigazione — Varo della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.

Commento

Ratio e significato giuridico del varo

Il varo rappresenta il momento in cui la nave, completata nei suoi elementi essenziali o in uno stato di avanzamento tale da consentire il galleggiamento autonomo, viene immessa per la prima volta in acqua. Dal punto di vista giuridico, il varo è un atto di grande rilevanza: esso segna il passaggio del bene dallo stato di 'nave in costruzione' a quello di 'nave' in senso tecnico, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di iscrizione nei registri ordinari, applicazione della disciplina sulla navigazione e, in particolare, trasformazione del regime pubblicitario. L'art. 243 del Codice della navigazione disciplina le condizioni a cui il costruttore può procedere al varo, bilanciando i diritti del committente — che ha un interesse legittimo a essere presente e a controllare la corretta esecuzione dell'opera — con quelli del costruttore, che non può essere tenuto in stato di paralisi indefinita per l'inerzia del committente.

Il consenso del committente come presupposto necessario

La norma stabilisce che il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente. Il consenso è un presupposto necessario e insopprimibile: la sua mancanza rende il varo compiuto dal costruttore un atto illegittimo, con le connesse responsabilità civili. Quando vi siano più committenti — situazione comune nelle costruzioni per consorzi armatoriali o per società con partecipazione multipla — il consenso deve essere prestato dalla maggioranza. Il Codice non specifica se si tratti di maggioranza per quote di partecipazione o per capi, ma la lettura sistematica con le disposizioni sulla comproprietà navale e la rilevanza economica delle singole quote suggerisce che la maggioranza debba essere computata in ragione delle quote di proprietà. Il committente ha quindi un diritto di controllo su un momento cruciale della vita del bene che ha commissionato, analogamente al diritto di verifica riconosciutogli dall'art. 1665 c.c. per il contratto di appalto.

La comunicazione preventiva all'ufficio di iscrizione

Una volta ottenuto il consenso e fissati il giorno e l'ora del varo, il costruttore ha l'obbligo di comunicare preventivamente questi dati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. Questa comunicazione assolve a una pluralità di funzioni: consente all'ufficio di aggiornare il registro, di predisporre la documentazione necessaria per il raccordo con i registri ordinari e di prendere nota del momento a partire dal quale il regime giuridico dell'unità muterà. Sul piano pratico, la comunicazione preventiva permette anche di datare con certezza il momento del varo, che rileva ai fini della transizione tra i diversi regimi di iscrizione e pubblicità previsti dal Codice. L'omissione della comunicazione non incide sulla validità del varo in sé, ma può comportare responsabilità del costruttore nei confronti dell'ufficio e, in certi casi, dei terzi.

L'autorizzazione al varo in caso di ritardo ingiustificato del committente

L'ultimo comma dell'art. 243 introduce un rimedio contro l'inerzia ingiustificata del committente: se il consenso al varo viene ritardato senza giustificato motivo, l'ufficio di iscrizione può, su richiesta dell'interessato (tipicamente il costruttore), autorizzare il varo. Si tratta di un intervento amministrativo che sostituisce il consenso mancante, evitando che il costruttore rimanga bloccato in una situazione di stallo causata dalla malafede o dall'inerzia del committente. Il 'ritardo ingiustificato' è concetto elastico che va valutato caso per caso: sicuramente non lo è il ritardo motivato da contestazioni sulla conformità dell'opera, mentre lo è il silenzio deliberato del committente che intende semplicemente rinviare il momento della consegna per ragioni estranee ai vizi dell'opera. L'autorizzazione dell'ufficio ha natura di atto amministrativo sostitutivo e presuppone una valutazione sommaria della fondatezza della richiesta e dell'assenza di giustificato motivo nel ritardo del committente.

Profili pratici e coordinamento con il varo e l'iscrizione successiva

Il varo autorizzato o consensuale produce effetti immediati sul piano del regime giuridico del bene: l'unità cessa di essere 'nave in costruzione' e, se supera le soglie dimensionali previste dalla legge, deve essere iscritta nei registri delle navi maggiori o dei galleggianti secondo le disposizioni degli artt. 146 e 148 del Codice. L'art. 244 disciplina il raccordo tra la trascrizione nel registro delle navi in costruzione e l'iscrizione nei registri ordinari, prevedendo che le annotazioni già eseguite vengano riprodotte e che sull'atto di nazionalità vengano annotate le trascrizioni anteriori al varo. Sul piano contrattuale, il varo costituisce spesso anche il momento a partire dal quale decorrono i termini per la consegna definitiva e per il collaudo, con conseguente rilevanza per la determinazione della mora del costruttore in caso di ritardo.

Casi pratici

Caso 1: Varo con consenso maggioritario dei committenti

Una nave da carico è costruita su commissione di Tizio (quaranta carati) e Caio (ventiquattro carati). Tizio consente al varo nel giorno proposto dal costruttore, mentre Caio temporeggia. Poiché Tizio rappresenta la maggioranza delle quote, il consenso di Tizio è sufficiente ai sensi dell'art. 243, e il costruttore Sempronio può procedere al varo previa comunicazione del giorno e dell'ora all'ufficio di iscrizione.

Caso 2: Autorizzazione al varo per ritardo ingiustificato del committente

Il costruttore Tizio ha ultimato i lavori su una nave da diporto e propone a Caio, committente, la data del varo. Caio non risponde per settimane senza fornire alcuna motivazione. Tizio presenta istanza all'ufficio di iscrizione, che — verificato il ritardo ingiustificato — autorizza il varo ai sensi dell'art. 243 comma 3, consentendo al costruttore di procedere senza il consenso del committente inerte.

Caso 3: Comunicazione del varo all'ufficio di iscrizione

Sempronio, costruttore di un galleggiante da trasporto, ottiene il consenso al varo dal committente Tizio. Prima di procedere, comunica per iscritto all'ufficio di iscrizione il giorno e l'ora fissati per il varo, come prescritto dall'art. 243 comma 2. L'ufficio aggiorna il registro e predispone la documentazione per il successivo raccordo con i registri ordinari, in conformità all'art. 244.

Domande frequenti

Il costruttore può varare la nave senza il consenso del committente?

No. L'art. 243 stabilisce che il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. Il varo senza consenso è atto illegittimo che espone il costruttore a responsabilità civile.

Come si calcola la maggioranza se vi sono più committenti?

Il Codice richiede il consenso della maggioranza dei committenti; in base alla lettura sistematica con le disposizioni sulla comproprietà navale, la maggioranza si computa in ragione delle quote di partecipazione piuttosto che per capi.

Cosa succede se il committente ritarda ingiustificatamente il consenso al varo?

In caso di ritardo ingiustificato, l'interessato (tipicamente il costruttore) può chiedere all'ufficio di iscrizione l'autorizzazione al varo. L'ufficio, verificata l'assenza di giustificato motivo nel ritardo, può autorizzare il varo in sostituzione del consenso mancante.

Perché occorre comunicare preventivamente il giorno del varo all'ufficio di iscrizione?

La comunicazione consente all'ufficio di aggiornare il registro delle navi in costruzione, datare con certezza il momento del varo e predisporre il raccordo con i registri ordinari in cui l'unità sarà iscritta dopo il varo, come previsto dall'art. 244.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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