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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 239 disciplina la forma del titolo da trascrivere nel registro delle navi in costruzione, rinviando all'art. 252 comma 1 del Codice della navigazione.
  • Per le navi e i galleggianti di cui all'art. 237 comma 2, la trascrizione può avvenire tramite dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata, in deroga alla forma ordinaria.
  • I documenti da consegnare all'ufficio di iscrizione e le modalità di esecuzione della trascrizione sono regolati dagli artt. 253 e 256.
  • La norma coordina il regime pubblicitario delle navi in costruzione con quello generale delle trascrizioni navali, garantendo uniformità di procedure.
  • Il rinvio ad articoli specifici assicura certezza formale negli atti costitutivi di diritti reali su beni non ancora varati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 239 Codice della Navigazione — Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 239 del Codice della navigazione si inserisce nel Capo dedicato alla pubblicità dei diritti sulle navi in costruzione e opera come norma di raccordo tra il regime speciale delle navi non ancora varate e il sistema generale delle trascrizioni navali. La disposizione persegue un duplice obiettivo: da un lato, garantire la certezza giuridica sui diritti reali che si costituiscono o si trasferiscono durante la fase costruttiva; dall'altro, semplificare le formalità per categorie minori di galleggianti, evitando un formalismo eccessivo che si rivelerebbe sproporzionato rispetto al valore economico del bene.

Il rinvio all'art. 252 comma 1: la forma ordinaria del titolo

La norma stabilisce che la forma del titolo da trascrivere è regolata dall'art. 252 comma 1. Tale disposizione, collocata nel Capo sulla trascrizione dei diritti sulle navi già iscritte, richiede che il titolo rivesta determinate forme solenni — in linea di principio l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata — idonee a garantire l'autenticità del documento e a consentire all'ufficio di iscrizione di procedere alla trascrizione con la necessaria certezza. Il rinvio è espressione della tecnica legislativa del codice, che privilegia la coerenza sistematica evitando duplicazioni normative. In tal modo il regime formale delle navi in costruzione risulta allineato a quello delle navi già varate e iscritte nei registri ordinari, salva la deroga prevista per la categoria minore.

La deroga per navi e galleggianti minori: dichiarazione del costruttore

Per le navi e i galleggianti indicati nell'art. 237 comma 2 — categoria che tradizionalmente comprende le unità di dimensioni o stazza inferiori alla soglia che obbliga all'iscrizione nei registri delle navi maggiori — il legislatore ha introdotto una semplificazione formale significativa: la trascrizione può avvenire in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Questa previsione riconosce la peculiare posizione del costruttore, soggetto che ha piena conoscenza dell'identità del bene, del suo stato di avanzamento e dei rapporti contrattuali con il committente. L'autenticazione della sottoscrizione garantisce un livello minimo di certezza circa la provenienza del documento, pur senza richiedere la forma dell'atto pubblico. La ratio è quella di bilanciare le esigenze di pubblicità con la necessità di non gravare eccessivamente le operazioni relative a beni di minore rilevanza economica.

Documenti da consegnare e modalità di esecuzione: rinvio agli artt. 253 e 256

La seconda parte dell'art. 239 regola i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione materiale della trascrizione nel registro delle navi in costruzione, rinviando agli artt. 253 e 256. L'art. 253 stabilisce quali documenti debbano essere depositati presso l'ufficio per consentire l'annotazione: in linea generale si tratta dell'originale o di una copia autentica del titolo, accompagnata da una nota di trascrizione con i dati identificativi delle parti e del diritto da iscrivere. L'art. 256 disciplina invece le modalità operative con cui l'ufficiale dell'ufficio di iscrizione procede materialmente all'annotazione. Anche qui il meccanismo del rinvio normativo assicura uniformità di trattamento e coerenza del sistema pubblicitario navale nel suo complesso.

Profili pratici e coordinamento con il codice civile

Sul piano pratico, il sistema delineato dall'art. 239 consente agli operatori — cantieri navali, armatori, istituti di credito marittimo, assicuratori — di conoscere con precisione le modalità con cui i diritti reali su navi in costruzione vengono resi opponibili ai terzi. La trascrizione nei registri delle navi in costruzione svolge una funzione analoga a quella della trascrizione immobiliare di cui agli artt. 2643 e ss. del codice civile, ma in un contesto specializzato dove il bene non ha ancora acquistato piena autonomia giuridica come nave varata e iscritta. L'effetto della trascrizione è quello di rendere opponibili erga omnes i diritti trascritti, proteggendo in particolare chi ha concesso finanziamenti per la costruzione e chi ha acquistato ipoteche navali preventive ai sensi dell'art. 565 e seguenti del codice. Il coordinamento tra la disciplina speciale del codice della navigazione e le norme generali del codice civile in materia di pubblicità degli atti è assicurato dalla clausola di rinvio contenuta nell'art. 242, che richiama espressamente gli effetti previsti dal codice civile.

Casi pratici

Caso 1: Trascrizione di ipoteca su nave in costruzione con dichiarazione del costruttore

Tizio, titolare di un cantiere navale, sta costruendo un galleggiante di piccole dimensioni su commissione di Caio. La banca creditrice di Caio intende iscrivere un'ipoteca sull'unità in costruzione. Poiché si tratta di un galleggiante rientrante nell'art. 237 comma 2, ai sensi dell'art. 239 è sufficiente che Tizio, in qualità di costruttore, sottoscriva con firma autenticata una dichiarazione attestante la costruzione e i dati identificativi dell'unità, senza necessità di ricorrere all'atto pubblico richiesto per le navi maggiori.

Caso 2: Consegna dei documenti per la trascrizione di un atto traslativo

Sempronio acquista da Caio la quota di proprietà di una nave in costruzione iscritta nel relativo registro. Per rendere opponibile l'acquisto ai terzi, l'acquirente deve consegnare all'ufficio di iscrizione copia autentica dell'atto di vendita e la nota di trascrizione con i dati delle parti, secondo le modalità degli artt. 253 e 256 richiamati dall'art. 239. L'ufficiale provvede alla trascrizione nell'apposito registro, annotando la variazione della titolarità.

Caso 3: Verifica formale del titolo prima della trascrizione

Tizio intende trascrivere nel registro delle navi in costruzione un contratto con cui cede a Caio i diritti di comproprietà su una nave di grossa stazza in fase di allestimento. L'ufficio di iscrizione verifica che il titolo rispetti la forma richiesta dall'art. 252 comma 1 — richiamato dall'art. 239 — e che i documenti allegati corrispondano a quelli previsti dall'art. 253, rifiutando la trascrizione in caso di irregolarità formale.

Domande frequenti

Qual è la forma richiesta per trascrivere un atto relativo a una nave in costruzione?

La forma è quella prevista dall'art. 252 comma 1 del Codice della navigazione, in linea di principio l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Per le navi e i galleggianti minori di cui all'art. 237 comma 2, è sufficiente la dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

Che documenti occorre consegnare all'ufficio per la trascrizione nel registro delle navi in costruzione?

I documenti da consegnare e le modalità di esecuzione sono disciplinati dagli artt. 253 e 256, richiamati dall'art. 239. In linea di principio si tratta dell'originale o copia autentica del titolo e di una nota di trascrizione con i dati identificativi delle parti e del diritto.

Perché per i galleggianti minori è prevista una forma semplificata?

Il legislatore ha inteso bilanciare le esigenze di certezza pubblicitaria con la semplicità delle operazioni per beni di minore rilevanza economica. La dichiarazione del costruttore, soggetto con piena conoscenza del bene, offre garanzia sufficiente senza richiedere il formalismo dell'atto pubblico.

La trascrizione nel registro delle navi in costruzione è opponibile ai terzi?

Sì. La trascrizione esplica effetti analoghi a quelli della pubblicità immobiliare, rendendo opponibili erga omnes i diritti trascritti e tutelando in particolare chi ha concesso finanziamenti o iscritto ipoteche navali preventive sulla nave in costruzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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