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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contratto di costruzione della nave, le sue modifiche e la revoca devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
  • La forma scritta ad substantiam è requisito essenziale per la validità dell'atto, non solo per la sua prova.
  • Il requisito formale non si applica alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate (se a propulsione meccanica) o a 25 tonnellate (negli altri casi).
  • La soglia dimensionale identifica le unità minori, per le quali il rigore formale è attenuato in ragione della loro ridotta rilevanza economica e di sicurezza.
  • Sono soggette alla forma scritta anche le modifiche successive al contratto originario e la sua revoca, garantendo la tracciabilità delle variazioni contrattuali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 237 Codice della Navigazione — Forma del contratto di costruzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Commento

Ratio della forma scritta ad substantiam nel contratto di costruzione navale

L'articolo 237 del Codice della navigazione impone la forma scritta a pena di nullità per il contratto di costruzione della nave, le sue modifiche e la revoca. Si tratta di un requisito di forma ad substantiam — non meramente ad probationem — vale a dire che la mancanza della forma scritta non è un difetto di prova del contratto ma un vizio che ne determina la nullità, rendendolo improduttivo di effetti giuridici tra le parti. La ratio di questo rigore formale è plurima. In primo luogo, il contratto di costruzione navale ha di regola un elevato valore economico e una durata pluriennale, con obbligazioni complesse a carico di entrambe le parti (committente e costruttore): la forma scritta garantisce la certezza dei diritti e delle obbligazioni di ciascuno. In secondo luogo, la forma scritta è presupposto della pubblicità del contratto mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione (art. 238), che tutela i terzi creditori e aventi diritto. In terzo luogo, il requisito formale facilita la vigilanza dell'autorità pubblica sull'identità del committente e sulle condizioni dell'incarico costruttivo.

Oggetto della forma scritta: contratto, modifiche e revoca

L'articolo 237 estende espressamente il requisito formale non solo al contratto originario di costruzione ma anche alle sue successive modifiche e alla sua revoca. Questa estensione è coerente con la funzione di certezza svolta dalla forma scritta: se le modifiche potessero essere convenute verbalmente, si vanificherebbe il presidio formale del contratto principale, poiché qualunque accordo successivo potrebbe stravolgere le condizioni originarie senza lasciar traccia documentale. Analogamente, la revoca verbale del contratto non avrebbe effetto di sorta: solo la revoca per iscritto produce l'effetto di sciogliere il vincolo contrattuale. Questa disciplina si coordina con l'articolo 238, che richiede la trascrizione nel registro anche delle modifiche e della revoca per renderle opponibili ai terzi.

L'esenzione per le unità di minore stazza

Il secondo comma dell'articolo 237 introduce un'importante esenzione dal requisito formale: esso non si applica alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate se a propulsione meccanica, o a 25 tonnellate negli altri casi (propulsione velica, remi o altro). La distinzione è motivata dal ridotto valore economico e dalla minore rilevanza per la sicurezza della navigazione delle unità di piccole dimensioni: imporre la forma scritta anche per la costruzione di una piccola barca a remi o a vela sarebbe un onere sproporzionato rispetto all'interesse tutelato. La soglia delle 25 tonnellate per le unità non a propulsione meccanica è più alta perché le imbarcazioni a vela e simili, a parità di stazza, hanno caratteristiche costruttive e utilizzi tipicamente meno onerosi economicamente rispetto alle unità a motore. La stazza lorda è la misura del volume interno dell'unità navale: le unità che rientrano nelle soglie indicate sono di regola barche da diporto, pescherecci molto piccoli, battelli fluviali di limitata portata.

Il contratto di costruzione navale nel quadro del codice: natura giuridica

Il contratto di costruzione della nave è un contratto tipizzato dal Codice della navigazione, con caratteristiche proprie che lo distinguono dal contratto di appalto del codice civile pur condividendone la struttura di base (realizzazione di un'opera dietro corrispettivo). Le sue specificità riguardano: la soggetta pubblicità tramite trascrizione nei registri navali (art. 238); il regime di garanzie reali che possono gravare sulla nave in costruzione (ipoteca navale); la responsabilità verso terzi durante la fase costruttiva; le conseguenze giuridiche dell'inadempimento in relazione alle prescrizioni del codice (possibilità di sospensione, obblighi di dichiarazione dei mutamenti). La forma scritta di cui all'articolo 237 è dunque parte integrante di questo sistema peculiare, che tratta il contratto di costruzione navale con maggiore rigore formale rispetto al contratto di appalto ordinario, per il quale il codice civile non richiede forma particolare.

Profili pratici: nullità del contratto verbale e conseguenze

Un contratto di costruzione navale stipulato verbalmente — per le unità che superano le soglie dimensionali dell'esenzione — è nullo di diritto ai sensi dell'articolo 237. La nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio: qualsiasi giudice investito della questione può dichiararla anche se nessuna delle parti l'ha eccepita. Sul piano pratico, questa nullità priva le parti di ogni tutela contrattuale: il committente non può agire per il rispetto dei termini di consegna e delle specifiche tecniche, il costruttore non può pretendere il corrispettivo pattuito. Permangono soltanto le tutele extracontrattuali e quelle derivanti dall'arricchimento senza causa. Analogamente, le modifiche verbali al contratto originario sono prive di effetto: le clausole del contratto scritto originario rimangono vincolanti, e qualunque accordo di variazione non formalizzato per iscritto non può essere opposto all'altra parte.

Casi pratici

Caso 1: Contratto verbale e pretesa di consegna nei termini

Tizio e un cantiere marittimo convengono verbalmente la costruzione di un peschereccio di 50 tonnellate di stazza lorda, con consegna entro 18 mesi. Quando il cantiere ritarda, Tizio vorrebbe azionare la clausola penale pattuita a voce: ma il contratto è nullo per mancanza della forma scritta e non è opponibile. Tizio non dispone di alcun rimedio contrattuale per il ritardo.

Caso 2: Modifica verbale delle specifiche tecniche

Caio ha un contratto scritto per la costruzione di un'imbarcazione da crociera da 200 tonnellate. In corso d'opera, chiede verbalmente al cantiere di aumentare la lunghezza dello scafo e il cantiere acconsente. Alla consegna, il cantiere presenta una fattura maggiorata per le varianti; Caio si rifiuta di pagare sostenendo che la modifica non era contrattuale: avendo la variante carattere sostanziale e non essendo stata formalizzata per iscritto, non è opponibile a Caio.

Caso 3: Esenzione per piccola barca a vela

Sempronio commissiona la costruzione di una barca a vela di 20 tonnellate di stazza lorda a un piccolo artigiano del legno. Poiché l'unità rientra nell'esenzione del secondo comma dell'articolo 237 (stazza non superiore a 25 tonnellate, non a propulsione meccanica), il contratto verbale è valido ed efficace tra le parti, senza necessità della forma scritta.

Domande frequenti

Il contratto di costruzione della nave deve essere sempre fatto per iscritto?

Sì, per le unità che superano le soglie di stazza previste dall'articolo 237 (10 tonnellate se a propulsione meccanica, 25 tonnellate negli altri casi) il contratto, le sue modifiche e la revoca devono essere in forma scritta a pena di nullità.

Cosa succede se il contratto di costruzione navale è stipulato verbalmente?

Il contratto è nullo, con impossibilità per le parti di far valere reciprocamente le obbligazioni pattuite; permangono solo le tutele extracontrattuali e quelle derivanti dall'arricchimento senza causa.

La forma scritta è richiesta anche per modificare le condizioni del contratto già concluso?

Sì: l'articolo 237 estende espressamente il requisito di forma scritta alle modifiche successive e alla revoca del contratto originario.

Quali unità navali sono esenti dal requisito della forma scritta?

Le navi e i galleggianti con stazza lorda non superiore a 10 tonnellate se a propulsione meccanica, o non superiore a 25 tonnellate negli altri casi, sono esenti: per queste unità minori il contratto può essere concluso verbalmente.

La forma scritta del contratto di costruzione serve anche per la pubblicità verso i terzi?

Sì: la forma scritta è presupposto necessario per la trascrizione del contratto nel registro delle navi in costruzione ex articolo 238, che rende le posizioni delle parti opponibili ai terzi creditori o aventi causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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