In sintesi
- L'art. 222 estende il regime delle concessioni demaniali marittime agli impianti fissi di pesca e di acquacoltura.
- Sono ricompresi: tonnare, impianti fissi da pesca, allevamenti di pesci, crostacei e molluschi, sfruttamento di banchi di corallo o spugne.
- La norma si applica a qualsiasi occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale a fini di pesca.
- Il regime concessorio garantisce che l'uso privato delle risorse demaniali avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico e della collettività.
- Il coordinamento con la normativa comunitaria (acquacoltura, zone marine protette) incide sull'esercizio discrezionale del potere concessorio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 222 Codice della Navigazione — Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Stesso numero, altri codici
- Art. 222 Cod. Amb. — raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
- Art. 222 D.Lgs. 209/2005 — (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
- Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie
- Articolo 222 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 222 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie all’accertam
- Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione della norma nel sistema del demanio marittimo
L'art. 222 del Codice della navigazione estende al settore della pesca marittima il regime delle concessioni di beni del demanio marittimo, regolato dagli artt. 36 ss. del medesimo Codice. Il demanio marittimo è, per definizione, di proprietà dello Stato e non può essere oggetto di atti di disposizione privatistica (art. 823 c.c.): il suo utilizzo da parte di privati è pertanto subordinato al rilascio di una concessione amministrativa da parte dell'autorità marittima o portuale competente. L'art. 222 non introduce un regime speciale derogatorio, ma estende l'applicazione di quello già previsto per le concessioni demaniali in senso stretto alle fattispecie tipiche della pesca fissa, colmando una lacuna che avrebbe potuto lasciare tali attività prive di adeguata disciplina pubblicistica.
Le fattispecie contemplate: dalle tonnare all'acquacoltura
La norma elenca alcune tipologie specifiche di impianti: le tonnare, reti fisse tradizionalmente utilizzate per la cattura del tonno rosso nelle acque del Mediterraneo occidentale, ormai rare ma ancora presenti in Sicilia e Sardegna; gli impianti fissi da pesca in genere, che includono reti ancorate al fondo o a strutture fisse; gli impianti di acquacoltura per pesci, crostacei e molluschi (mitili, ostriche, vongole), settore in forte espansione anche nel quadro della PAC e della PCP comunitaria; lo sfruttamento dei banchi di corallo e di spugne, attività che richiede autorizzazioni aggiuntive in ragione del valore ecologico delle specie. La clausola finale ('in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca') conferisce alla disposizione portata residuale e generale, evitando che nuove tipologie tecnologiche sfuggano al regime concessorio per mancanza di previsione espressa.
Il procedimento concessorio e i poteri dell'amministrazione
Il rilascio della concessione compete all'autorità marittima (Capitaneria di porto) o, per determinate tipologie, alle autorità portuali, secondo le rispettive competenze. La concessione può essere accordata per un periodo determinato ed è soggetta a proroga o rinnovo. L'autorità ha potere discrezionale nella valutazione dell'istanza, tenendo conto: della compatibilità con la navigazione e con le esigenze della sicurezza marittima; della tutela dell'ecosistema marino e degli habitat protetti (direttiva Habitat 92/43/CEE, aree marine protette istituite dal D.Lgs. n. 153/2001); dell'impatto sulle risorse ittiche e sul paesaggio costiero. La concessione può essere revocata per ragioni di pubblico interesse, con obbligo di indennizzo del concessionario nei casi previsti dalla legge.
Coordinamento con la normativa comunitaria e ambientale
Il settore dell'acquacoltura marina è regolato anche dal Regolamento (UE) n. 1380/2013 (PCP) e dalla strategia europea per l'acquacoltura sostenibile. Gli impianti devono rispettare le norme ambientali previste dalla direttiva Quadro sull'Acqua (2000/60/CE) e, nelle aree della Rete Natura 2000, le procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Il regime concessorio ex art. 222 costituisce pertanto solo il primo livello di regolazione: il concessionario deve ottenere, in aggiunta, le autorizzazioni sanitarie, ambientali e paesaggistiche previste dalla legislazione sovrapponibile. La complessità del quadro normativo richiede una pianificazione accurata da parte degli operatori del settore.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di concessione per impianto di mitilicoltura
Tizio chiede alla Capitaneria di porto la concessione di uno specchio di mare territoriale per installarvi un impianto di mitilicoltura. In applicazione dell'art. 222, l'amministrazione valuta la compatibilità con la navigazione, l'impatto ambientale e la presenza di aree marine protette, rilasciando la concessione con prescrizioni sulle dimensioni dell'impianto e sulle distanze dalle rotte di navigazione.
Caso 2: Rinnovo della concessione per una tonnara storica
Caio è concessionario di una tonnara tradizionale in Sicilia e chiede il rinnovo della concessione demaniale marittima alla scadenza. L'autorità marittima, ai sensi dell'art. 222, verifica che l'attività rispetti le quote di cattura del tonno rosso previste dal Piano pluriennale UE e che l'impianto non ostruisca rotte di traffico marittimo, deliberando il rinnovo con condizioni aggiornate.
Caso 3: Revoca della concessione per sfruttamento abusivo di banchi di corallo
Sempronio è concessionario di un'area marina per lo sfruttamento di banchi di corallo, ma i controlli della Guardia Costiera rilevano che le estrazioni superano i limiti autorizzati e danneggiano l'habitat marino protetto. L'autorità revoca la concessione ex art. 222 e art. 42 del Codice, disponendo il ripristino ambientale a spese del concessionario.
Domande frequenti
Una tonnara può essere installata senza concessione?
No. L'art. 222 impone il rilascio di una concessione demaniale marittima per qualsiasi impianto fisso da pesca, comprese le tonnare, che occupino il demanio marittimo o il mare territoriale.
Chi rilascia la concessione per un impianto di acquacoltura in mare?
La Capitaneria di porto competente per il territorio, che valuta la compatibilità con la navigazione, l'ambiente marino e gli eventuali vincoli delle aree marine protette o della Rete Natura 2000.
Quali impianti rientrano nell'art. 222 del Codice della navigazione?
Tonnare, impianti fissi da pesca, allevamenti di pesci, crostacei e molluschi, sfruttamento di banchi di corallo o spugne e qualsiasi altra occupazione del demanio marittimo a fini di pesca.
La concessione ex art. 222 è sufficiente per avviare un impianto di acquacoltura?
No, è necessaria anche la valutazione di impatto ambientale, le autorizzazioni sanitarie e, nelle aree Natura 2000, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
Cosa succede se si occupa il demanio marittimo a fini di pesca senza concessione?
L'occupazione abusiva del demanio marittimo è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 1161 del Codice della navigazione e comporta la rimozione forzata dell'impianto.
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