- Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo che siano sede di direzione marittima.
- Le matricole degli altri compartimenti (non sede di direzione) sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate, con eccezione per i compartimenti di Mazara del Vallo e Salerno per i pescherecci.
- Le navi minori e i galleggianti sono iscritti in registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario, o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
- Per la navigazione interna, i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 66/1990 ha previsto, presso gli uffici indicati al primo comma, i registri speciali delle navi locate in attuazione dell'art. 145.
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 Codice della Navigazione — Iscrizione delle navi e dei galleggianti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi . Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti. ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformità al modello di cui all'allegato A".
Commento
Ratio e struttura del sistema registrativi
L'articolo 146 del Codice della navigazione costituisce la norma cardine del sistema pubblico di registrazione navale italiana, individuando gli uffici competenti per l'iscrizione delle diverse categorie di unità. La registrazione navale svolge funzioni plurime: attribuisce la nazionalità all'unità (con il correlato diritto a battere bandiera), rende opponibile ai terzi la titolarità dei diritti reali sulla nave, abilita all'esercizio della navigazione e costituisce il presupposto per il rilascio dei documenti di bordo. La ripartizione delle competenze tra uffici di diverso livello risponde all'esigenza di distribuire il carico amministrativo in modo proporzionale alla rilevanza e alla numerosità delle unità da registrare.
La matricola delle navi maggiori e la struttura delle direzioni marittime
Le navi maggiori — quelle di stazza superiore alle soglie che le rendono soggette all'obbligo di iscrizione in matricola — vengono iscritte presso gli uffici di compartimento marittimo che hanno la qualifica di sede di direzione marittima. Le direzioni marittime (oggi organizzate anche come capitanerie di porto aventi funzioni direttive) costituiscono il livello apicale dell'organizzazione territoriale dell'autorità marittima. La previsione dell'accentramento delle matricole dei compartimenti non direttivi presso le sovraordinate direzioni garantisce una gestione centralizzata e aggiornata dei dati, riducendo il rischio di duplicazioni o discrasie tra uffici diversi. L'eccezione per i compartimenti di Mazara del Vallo e Salerno, che mantengono presso di sé le matricole dei pescherecci, riflette la particolare concentrazione di flotte da pesca in queste aree e la necessità di una gestione di prossimità per un settore economicamente rilevante.
I registri delle navi minori e dei galleggianti
Le navi minori e i galleggianti — soggette al regime di iscrizione in registro anziché in matricola — sono gestiti dagli uffici di compartimento e di circondario marittimo, o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Il circondario marittimo è un'articolazione territoriale di livello inferiore al compartimento, deputato alla gestione delle unità minori che operano in ambiti portuali o costieri più circoscritti. Questa struttura capillare è funzionale all'elevata numerosità delle unità minori rispetto a quelle maggiori: mentre le navi maggiori sono relativamente poche e di grande rilevanza economica, le navi minori e i galleggianti sono assai più numerosi e richiedono una gestione decentrata.
La navigazione interna e i suoi uffici competenti
Per le navi e i galleggianti adibiti alla navigazione interna (fiumi, laghi, canali), la competenza registrativa è attribuita agli ispettorati di porto e agli altri uffici indicati da leggi e regolamenti specifici. La navigazione interna è soggetta a un regime distinto da quello della navigazione marittima, sia per l'autorità di vigilanza (che in parte si sovrappone ma in parte diverge rispetto all'autorità marittima), sia per le caratteristiche tecniche delle unità impiegate. Il rinvio a 'leggi e regolamenti' (al plurale) riconosce la stratificazione normativa che caratterizza questo settore, in cui intervengono anche discipline regionali per la gestione di laghi e corsi d'acqua di rilievo locale.
I registri speciali delle navi locate e l'aggiornamento normativo
L'aggiornamento riportato nel testo dell'articolo ricorda che il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha istituito, presso gli uffici di primo comma, i registri speciali delle navi locate, in attuazione dell'art. 145, comma 3. Questi registri accolgono le navi straniere in locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera originaria, che temporaneamente assumono i documenti abilitanti italiani. La tenuta di questi registri speciali presso le direzioni marittime (gli stessi uffici che gestiscono le matricole delle navi maggiori) assicura uniformità di gestione e facilita il coordinamento tra il regime ordinario e quello speciale.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione di una nave maggiore nella matricola della direzione marittima
Tizio costruisce una nave mercantile di stazza superiore ai limiti delle navi minori e si rivolge all'ufficio del compartimento marittimo di Genova, che è sede di direzione marittima, per procedere all'iscrizione in matricola. L'ufficio verifica i requisiti formali, assegna il numero di matricola e rilascia l'atto di nazionalità, consentendo alla nave di battere bandiera italiana.
Caso 2: Iscrizione di un peschereccio a Mazara del Vallo
Caio è titolare di un peschereccio con stazza lorda di 120 tonnellate e domicilio operativo nel porto di Mazara del Vallo. Grazie all'eccezione prevista dall'art. 146, il compartimento marittimo locale mantiene presso di sé la matricola dei pescherecci, consentendo a Caio di gestire tutte le pratiche di iscrizione e rinnovo documentale direttamente nell'ufficio della propria sede operativa senza dover fare riferimento alla direzione marittima sovraordinata.
Caso 3: Iscrizione di un battello fluviale nell'ispettorato di porto
Sempronio esercita un servizio di trasporto passeggeri sul Po con un battello fluviale. Poiché si tratta di navigazione interna, presenta la domanda di iscrizione presso l'ispettorato di porto competente per quel tratto del fiume, che istruisce la pratica e iscrive l'unità nel registro della navigazione interna, rilasciando la licenza abilitante ai sensi dell'art. 149.
Domande frequenti
Dove vengono iscritte le navi maggiori italiane?
Nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo sedi di direzione marittima. Le matricole dei compartimenti non direttivi sono accentrate presso le direzioni sovraordinate, salvo l'eccezione per i pescherecci di Mazara del Vallo e Salerno.
Quale ufficio gestisce l'iscrizione delle navi minori?
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti in registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario marittimo, oppure dagli altri uffici indicati dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
Chi è competente per l'iscrizione delle navi adibite alla navigazione interna?
Gli ispettorati di porto e gli altri uffici indicati da leggi e regolamenti specifici per la navigazione interna, che possono comprendere anche normative regionali per laghi e corsi d'acqua di rilievo locale.
Cosa sono i registri speciali istituiti con il D.P.R. 66/1990?
Sono registri tenuti presso le direzioni marittime per le navi straniere in locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera originaria, ai sensi dell'art. 145. Consentono al conduttore italiano di ottenere i documenti abilitanti italiani per tutta la durata del contratto.
Vedi anche