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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 131 elenca le figure che compongono il personale addetto ai servizi dei porti della navigazione interna.
  • Le categorie tipiche sono i lavoratori portuali e i barcaioli, iscritti nei registri tenuti dagli uffici di porto.
  • Il Ministro per le comunicazioni può determinare ulteriori categorie di personale portuale in relazione alle caratteristiche del traffico.
  • Il potere ministeriale comprende anche la disciplina dell'impiego delle nuove categorie, ove necessario.
  • La norma ha carattere aperto e flessibile, adattabile alle evoluzioni del traffico fluviale e lacustre.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 Codice della Navigazione — Personale addetto ai servizi dei porti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Commento

Struttura e ratio della norma

L'art. 131 completa il quadro del personale della navigazione interna delineato dall'art. 129, focalizzandosi sul versante portuale. La norma identifica le due figure principali che operano a terra nei porti fluviali e lacustri — i lavoratori portuali e i barcaioli — e al contempo attribuisce al Ministro per le comunicazioni un significativo potere normativo secondario per l'individuazione di ulteriori categorie. Questa struttura ibrida, in parte tipizzante e in parte dinamica, riflette la consapevolezza del legislatore del 1942 che il traffico portuale sulle acque interne presentasse caratteristiche molto eterogenee a seconda della realtà geografica ed economica locale.

I lavoratori portuali

La categoria dei lavoratori portuali nella navigazione interna ha subito una profonda trasformazione nel corso dei decenni successivi all'entrata in vigore del codice. Originariamente disciplinati in modo corporativo, i lavoratori portuali sono oggi regolati principalmente dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, nonché dai contratti collettivi di settore. Nell'ambito della navigazione interna, il termine abbraccia i soggetti addetti alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito delle merci nei porti fluviali e lacustri, nonché alle operazioni connesse alla movimentazione delle imbarcazioni in banchina. L'iscrizione nei registri ex art. 132 costituisce il presupposto amministrativo per l'esercizio legittimo dell'attività.

I barcaioli

I barcaioli rappresentano una figura tradizionale della navigazione interna italiana, particolarmente diffusa nelle aree lagunari e nei centri storici attraversati da corsi d'acqua navigabili. Il termine designa generalmente i soggetti che manovrano imbarcazioni di piccole dimensioni in ambito portuale o nelle immediate vicinanze, svolgendo servizi di supporto all'ormeggio, al traghettamento locale o al trasporto di persone o cose su brevi percorsi. La distinzione rispetto al personale navigante della terza categoria (art. 130) è sottile e deve essere valutata caso per caso in base alla natura prevalente dell'attività svolta: se l'attività è essenzialmente terrestre con occasionale uso dell'imbarcazione, prevale la qualifica portuale; se l'attività è prevalentemente nautica, si rientra nel personale navigante.

Il potere ministeriale di ampliamento delle categorie

Il secondo periodo dell'art. 131 attribuisce al Ministro per le comunicazioni un rilevante potere normativo: in relazione alle «caratteristiche e alle esigenze del traffico», il Ministro può determinare altre categorie di personale dei porti e disciplinarne l'impiego. Questo potere è esercitabile mediante decreto ministeriale e ha consentito nel tempo di adeguare il quadro categoriale all'evoluzione dei traffici. Il riferimento alle «esigenze del traffico» implica che il potere sia esercitabile non in astratto, ma in risposta a concrete necessità operative che emergano nell'ambito portuale, garantendo così un ancoraggio funzionale alla norma attributiva del potere. La clausola «ove occorra» in relazione alla disciplina dell'impiego conferisce inoltre al Ministro discrezionalità nel valutare se la nuova categoria richieda o meno una regolamentazione specifica delle modalità di lavoro.

Profili pratici e coordinamento normativo

L'art. 131 va oggi letto tenendo conto dell'ampio quadro normativo formatosi successivamente al 1942. La legge n. 84/1994, pur riferendosi principalmente ai porti marittimi, ha influenzato anche l'interpretazione delle norme sui porti interni, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro portuale e la tutela dei lavoratori. Nei porti fluviali di maggiore traffico — come quelli del Po o dei grandi laghi settentrionali — le figure di personale portuale si sono diversificate notevolmente rispetto alla tipizzazione originaria, includendo operatori di mezzi meccanici, addetti al controllo della sicurezza portuale e tecnici delle infrastrutture. Per queste figure, il potere ministeriale di cui all'art. 131 offre la base legale per un riconoscimento formale all'interno del sistema delle matricole e dei registri.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, lavoratore portuale sul Po

Tizio è addetto alle operazioni di carico e scarico di merci nel porto fluviale di Cremona: rientra nella categoria dei lavoratori portuali ex art. 131 cod. nav., con obbligo di iscrizione nel registro tenuto dall'ufficio di porto e possesso del libretto di ricognizione.

Caso 2: Caio, barcaiolo nel porto lacustre

Caio manovra piccole imbarcazioni per assistere l'ormeggio dei traghetti nel porto di Desenzano del Garda: la sua attività, prevalentemente di supporto portuale, lo qualifica come barcaiolo ai sensi dell'art. 131 cod. nav., con conseguente iscrizione nel registro portuale anziché nella matricola del personale navigante.

Caso 3: Sempronio e la nuova categoria ministeriale

Sempronio è operatore di una gru mobile in un porto fluviale dell'Emilia-Romagna: poiché la sua figura non rientra né tra i lavoratori portuali tradizionali né tra i barcaioli, la sua categoria può essere istituita con decreto ministeriale ai sensi del secondo periodo dell'art. 131, che attribuisce al Ministro il potere di determinare ulteriori categorie di personale portuale in relazione alle esigenze del traffico.

Domande frequenti

Chi sono i lavoratori portuali nella navigazione interna?

Sono i soggetti addetti alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimentazione delle merci e delle imbarcazioni nei porti fluviali e lacustri, iscritti nei registri dell'ufficio di porto.

Qual è la differenza tra barcaiolo e personale navigante della terza categoria?

Il barcaiolo rientra nel personale portuale e svolge prevalentemente attività di supporto a terra o in ambito portuale; il personale navigante della terza categoria pratica la piccola navigazione su acque interne con imbarcazioni proprie. La distinzione dipende dalla prevalenza dell'attività svolta.

Il Ministro può creare nuove categorie di personale portuale?

Sì: l'art. 131 cod. nav. attribuisce al Ministro per le comunicazioni il potere di determinare ulteriori categorie di personale dei porti in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, disciplinandone l'impiego ove necessario.

Quale documento di lavoro ricevono i lavoratori portuali e i barcaioli?

Ricevono il libretto di ricognizione e sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di porto, ai sensi dell'art. 132 cod. nav., a differenza del personale navigante che è munito di libretto di navigazione e iscritto nelle matricole.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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