Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 Codice della Navigazione – Matricole e registri del personale marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

In sintesi

  • L'art. 118 distingue due strumenti di iscrizione del personale marittimo: le matricole per la gente di mare e i registri per le altre categorie.
  • La gente di mare è iscritta esclusivamente nelle matricole, che costituiscono l'albo professionale del personale navigante.
  • Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri distinti, con disciplina separata.
  • La tenuta delle matricole e dei registri è affidata agli uffici marittimi individuati dal regolamento di esecuzione del Codice.
  • La distinzione ha rilievo pratico: il regime di iscrizione, cancellazione e reiscrizione differisce a seconda dello strumento applicabile (artt. 119-121).
Indice dei contenuti

Ratio e struttura della norma

L'articolo 118 del Codice della navigazione definisce la struttura del sistema di registrazione obbligatoria del personale marittimo, distinguendo tra due categorie di strumenti amministrativi: le matricole e i registri. Questa bipartizione non è meramente formale, ma riflette una differenza sostanziale nelle categorie di soggetti coinvolti e nella disciplina loro applicabile. La norma si inserisce in un sistema più ampio che abbraccia gli artt. 115-138 del Codice, dedicati all'ordinamento del personale della navigazione marittima e delle costruzioni navali.

Le matricole della gente di mare

Le matricole sono l'istituto tipico riservato alla gente di mare, categoria che comprende il personale navigante vero e proprio: capitani, ufficiali, sottoufficiali, marinai e tutto il personale di coperta, macchina e camera imbarcato a qualsiasi titolo su navi mercantili, da pesca o da diporto commerciale. L'iscrizione nella matricola ha carattere costitutivo: senza di essa non è possibile esercitare legalmente le funzioni proprie della gente di mare. Le matricole sono suddivise per categoria (prima, seconda, terza) con un sistema gerarchico che riflette i livelli di qualificazione e abilitazione professionale. Ogni ufficio marittimo competente per territorio tiene la propria matricola, con possibilità di trasferimento dell'iscrizione in caso di variazione della sede di lavoro o di residenza del marittimo.

I registri del personale portuale e tecnico

I registri sono invece lo strumento previsto per due categorie distinte: il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117). Questa scelta normativa riflette la differente natura delle attività svolte: mentre la gente di mare partecipa alla navigazione in senso stretto, il personale portuale e quello delle costruzioni opera principalmente a terra o in cantiere, con un collegamento alla navigazione che è funzionale ma non immediato. Il regime dei registri è rimesso in larga parte al regolamento di esecuzione, che ne determina la tenuta, i requisiti di iscrizione e le modalità di cancellazione (art. 119, sesto comma, e art. 120, secondo comma).

Gli uffici competenti alla tenuta

La norma demanda al regolamento l'individuazione degli uffici marittimi competenti per la tenuta delle matricole e dei registri. Nella prassi, le matricole della gente di mare sono tenute dai compartimenti marittimi - strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delega alla Guardia Costiera per le funzioni di polizia marittima) - con competenza territoriale definita in base al porto di armamento della nave o alla residenza del marittimo. I registri del personale portuale e tecnico sono parimenti tenuti dagli uffici marittimi, ma con una casistica più articolata che dipende dalla tipologia di attività svolta e dalla localizzazione del cantiere o del porto di riferimento.

Coordinamento con le norme successive

L'art. 118 è la norma-cardine che apre la disciplina dell'iscrizione (art. 119), della cancellazione (art. 120) e della reiscrizione (art. 121), e si coordina con l'art. 122 sui documenti di lavoro. La distinzione tra matricole e registri rileva anche ai fini del regime di cancellazione: l'art. 120 detta una disciplina specifica per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, rinviando al regolamento per quanto riguarda i registri. Analogamente, i termini per la reiscrizione (art. 121) sono calibrati in modo specifico sulle matricole, con un rinvio al regolamento per i registri. Questo sistema denota una volontà legislativa di garantire piena tutela alla categoria della gente di mare - la più numerosa e la più esposta ai rischi della navigazione - riservando alle categorie registrate una disciplina più flessibile e demandata alla potestà regolamentare.

Casi pratici

Caso 1: Il marittimo che verifica la propria posizione in matricola

Tizio, marinaio imbarcato su una nave da carico con sede di armamento a Napoli, intende trasferirsi a Genova e chiede all'ufficio marittimo il trasferimento della propria iscrizione nella matricola. L'art. 118 conferma che la sua qualifica di 'gente di mare' lo colloca nelle matricole e non nei registri, con un regime di gestione disciplinato dagli artt. 119-121 del Codice.

Caso 2: Il gruista portuale e l'iscrizione nel registro

Caio lavora come operatore di gru nel porto di Livorno ed è addetto ai servizi portuali di movimentazione delle merci. A differenza dei marittimi imbarcati, Caio è iscritto nel registro del personale addetto ai servizi portuali, strumento distinto dalla matricola e disciplinato secondo le norme regolamentari richiamate dall'art. 118.

Caso 3: Il costruttore navale e il doppio registro

Sempronio è un costruttore navale che opera in un cantiere di La Spezia. Egli è iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117) e non nella matricola della gente di mare: la sua attività si svolge prevalentemente in cantiere e non prevede l'imbarco su navi, per cui l'art. 118 prevede correttamente l'iscrizione nello strumento amministrativo differenziato.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra matricola e registro nel Codice della navigazione?

Le matricole sono riservate alla gente di mare (personale navigante), mentre i registri sono previsti per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali. I due strumenti hanno discipline diverse per iscrizione, cancellazione e reiscrizione.

Chi tiene le matricole della gente di mare?

Le matricole sono tenute dagli uffici marittimi indicati dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, nella pratica i compartimenti marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'iscrizione nella matricola è obbligatoria per esercitare attività marittime?

Sì, l'iscrizione nella matricola ha carattere costitutivo: senza di essa non è possibile svolgere legalmente le funzioni proprie della gente di mare. L'obbligo si estende a tutte le categorie di personale navigante, dall'ufficiale al marinaio comune.

Il personale portuale deve iscriversi nella matricola della gente di mare?

No. Il personale addetto ai servizi portuali è iscritto in un registro separato, distinto dalla matricola della gente di mare, come stabilito dall'art. 118 del Codice della navigazione. Le due categorie sono soggette a discipline amministrative differenziate.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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