In sintesi
- L'art. 118 distingue due strumenti di iscrizione del personale marittimo: le matricole per la gente di mare e i registri per le altre categorie.
- La gente di mare è iscritta esclusivamente nelle matricole, che costituiscono l'albo professionale del personale navigante.
- Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri distinti, con disciplina separata.
- La tenuta delle matricole e dei registri è affidata agli uffici marittimi individuati dal regolamento di esecuzione del Codice.
- La distinzione ha rilievo pratico: il regime di iscrizione, cancellazione e reiscrizione differisce a seconda dello strumento applicabile (artt. 119-121).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 Codice della Navigazione — Matricole e registri del personale marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 118 Cod. Amb. — rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
- Art. 118 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni finanziarie
- Art. 118 D.Lgs. 209/2005 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
- Art. 118 D.Lgs. 42/2004 — Promozione di attività di studio e ricerca
- Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
- Articolo 118 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e struttura della norma
L'articolo 118 del Codice della navigazione definisce la struttura del sistema di registrazione obbligatoria del personale marittimo, distinguendo tra due categorie di strumenti amministrativi: le matricole e i registri. Questa bipartizione non è meramente formale, ma riflette una differenza sostanziale nelle categorie di soggetti coinvolti e nella disciplina loro applicabile. La norma si inserisce in un sistema più ampio che abbraccia gli artt. 115-138 del Codice, dedicati all'ordinamento del personale della navigazione marittima e delle costruzioni navali.
Le matricole della gente di mare
Le matricole sono l'istituto tipico riservato alla gente di mare, categoria che comprende il personale navigante vero e proprio: capitani, ufficiali, sottoufficiali, marinai e tutto il personale di coperta, macchina e camera imbarcato a qualsiasi titolo su navi mercantili, da pesca o da diporto commerciale. L'iscrizione nella matricola ha carattere costitutivo: senza di essa non è possibile esercitare legalmente le funzioni proprie della gente di mare. Le matricole sono suddivise per categoria (prima, seconda, terza) con un sistema gerarchico che riflette i livelli di qualificazione e abilitazione professionale. Ogni ufficio marittimo competente per territorio tiene la propria matricola, con possibilità di trasferimento dell'iscrizione in caso di variazione della sede di lavoro o di residenza del marittimo.
I registri del personale portuale e tecnico
I registri sono invece lo strumento previsto per due categorie distinte: il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117). Questa scelta normativa riflette la differente natura delle attività svolte: mentre la gente di mare partecipa alla navigazione in senso stretto, il personale portuale e quello delle costruzioni opera principalmente a terra o in cantiere, con un collegamento alla navigazione che è funzionale ma non immediato. Il regime dei registri è rimesso in larga parte al regolamento di esecuzione, che ne determina la tenuta, i requisiti di iscrizione e le modalità di cancellazione (art. 119, sesto comma, e art. 120, secondo comma).
Gli uffici competenti alla tenuta
La norma demanda al regolamento l'individuazione degli uffici marittimi competenti per la tenuta delle matricole e dei registri. Nella prassi, le matricole della gente di mare sono tenute dai compartimenti marittimi — strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delega alla Guardia Costiera per le funzioni di polizia marittima) — con competenza territoriale definita in base al porto di armamento della nave o alla residenza del marittimo. I registri del personale portuale e tecnico sono parimenti tenuti dagli uffici marittimi, ma con una casistica più articolata che dipende dalla tipologia di attività svolta e dalla localizzazione del cantiere o del porto di riferimento.
Coordinamento con le norme successive
L'art. 118 è la norma-cardine che apre la disciplina dell'iscrizione (art. 119), della cancellazione (art. 120) e della reiscrizione (art. 121), e si coordina con l'art. 122 sui documenti di lavoro. La distinzione tra matricole e registri rileva anche ai fini del regime di cancellazione: l'art. 120 detta una disciplina specifica per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, rinviando al regolamento per quanto riguarda i registri. Analogamente, i termini per la reiscrizione (art. 121) sono calibrati in modo specifico sulle matricole, con un rinvio al regolamento per i registri. Questo sistema denota una volontà legislativa di garantire piena tutela alla categoria della gente di mare — la più numerosa e la più esposta ai rischi della navigazione — riservando alle categorie registrate una disciplina più flessibile e demandata alla potestà regolamentare.
Casi pratici
Caso 1: Il marittimo che verifica la propria posizione in matricola
Tizio, marinaio imbarcato su una nave da carico con sede di armamento a Napoli, intende trasferirsi a Genova e chiede all'ufficio marittimo il trasferimento della propria iscrizione nella matricola. L'art. 118 conferma che la sua qualifica di 'gente di mare' lo colloca nelle matricole e non nei registri, con un regime di gestione disciplinato dagli artt. 119-121 del Codice.
Caso 2: Il gruista portuale e l'iscrizione nel registro
Caio lavora come operatore di gru nel porto di Livorno ed è addetto ai servizi portuali di movimentazione delle merci. A differenza dei marittimi imbarcati, Caio è iscritto nel registro del personale addetto ai servizi portuali, strumento distinto dalla matricola e disciplinato secondo le norme regolamentari richiamate dall'art. 118.
Caso 3: Il costruttore navale e il doppio registro
Sempronio è un costruttore navale che opera in un cantiere di La Spezia. Egli è iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117) e non nella matricola della gente di mare: la sua attività si svolge prevalentemente in cantiere e non prevede l'imbarco su navi, per cui l'art. 118 prevede correttamente l'iscrizione nello strumento amministrativo differenziato.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra matricola e registro nel Codice della navigazione?
Le matricole sono riservate alla gente di mare (personale navigante), mentre i registri sono previsti per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali. I due strumenti hanno discipline diverse per iscrizione, cancellazione e reiscrizione.
Chi tiene le matricole della gente di mare?
Le matricole sono tenute dagli uffici marittimi indicati dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, nella pratica i compartimenti marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'iscrizione nella matricola è obbligatoria per esercitare attività marittime?
Sì, l'iscrizione nella matricola ha carattere costitutivo: senza di essa non è possibile svolgere legalmente le funzioni proprie della gente di mare. L'obbligo si estende a tutte le categorie di personale navigante, dall'ufficiale al marinaio comune.
Il personale portuale deve iscriversi nella matricola della gente di mare?
No. Il personale addetto ai servizi portuali è iscritto in un registro separato, distinto dalla matricola della gente di mare, come stabilito dall'art. 118 del Codice della navigazione. Le due categorie sono soggette a discipline amministrative differenziate.