- Il pilota è responsabile per i danni cagionati durante il pilotaggio se il danno deriva da inesattezze nelle informazioni o indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
- Occorre prova positiva del nesso tra l'inesattezza del pilota e l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose.
- La responsabilità è limitata a un milione di euro per evento, indipendentemente dal numero di danneggiati e dalla tipologia di sinistro.
- Il limite di un milione di euro non si applica in caso di dolo o colpa grave accertati del pilota.
- Resta ferma la responsabilità dell'armatore secondo i principi generali dell'ordinamento, che si cumula con quella limitata del pilota.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 Codice della Navigazione — Responsabilità del pilota
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave .
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
- Articolo 93 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio della responsabilità del pilota: un equilibrio difficile
L'articolo 93 del Codice della navigazione affronta uno dei problemi più delicati del diritto marittimo: la responsabilità civile del pilota per i danni verificatisi durante l'esercizio del pilotaggio. Il problema è strutturalmente complesso perché il pilota si trova in una posizione peculiare: esercita un'influenza determinante sulle manovre della nave, ma non ne detiene il comando formale, che resta nelle mani del comandante (art. 92). La norma risolve questa tensione introducendo un regime di responsabilità speciale — a base causale ristretta, con limite quantitativo e con eccezione per il dolo e la colpa grave — che differisce significativamente dal regime ordinario della responsabilità aquiliana.
Il presupposto della responsabilità: l'inesattezza delle informazioni
La responsabilità del pilota non sorge automaticamente per il solo fatto che un danno si sia verificato durante il suo servizio. Il primo comma dell'art. 93 richiede una prova causale precisa: occorre che «venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta». Tre elementi sono dunque necessari: (a) un'inesattezza nelle informazioni o nelle indicazioni fornite dal pilota; (b) un nesso causale diretto tra tale inesattezza e il danno verificatosi; (c) la prova positiva di entrambi, con onere a carico del danneggiato. La formulazione è deliberatamente restrittiva: il pilota non risponde per ogni errore di manovra, ma solo per le inesattezze nelle informazioni che ha comunicato al comandante, e solo se queste sono la causa del danno. Se il danno è causato da una scelta autonoma del comandante che ha ignorato i corretti suggerimenti del pilota, la responsabilità dell'art. 93 non sorge.
Il limite di un milione di euro per evento
Il secondo comma introduce un massimale di responsabilità fissato in un milione di euro per ciascun evento, «indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi». Il massimale è quindi unico per evento (non per singolo danneggiato) e assorbe sia i danni alla nave sia i danni a persone, cose a bordo e terzi. La scelta di limitare la responsabilità del pilota risponde a una logica di proporzionalità: il pilota, pur essendo un professionista qualificato, è un individuo che percepisce le tariffe di pilotaggio come compenso e non dispone di mezzi patrimoniali proporzionati alle enormi dimensioni economiche dei sinistri navali. Un sistema di responsabilità illimitata scoraggerebbe l'esercizio della professione o renderebbe proibitivi i costi assicurativi. Il massimale di un milione di euro è stato introdotto in sostituzione della misura originaria del codice, aggiornato nel corso del tempo con modifiche normative successive.
L'eccezione per dolo e colpa grave
Il limite quantitativo di responsabilità non è assoluto. Il terzo comma dispone che esso «non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave». Il dolo implica la volontà del pilota di causare il danno, ipotesi estremamente rara nella pratica professionale. La colpa grave è invece la violazione di regole elementari di condotta che qualsiasi pilota avrebbe dovuto rispettare — ad esempio fornire deliberatamente informazioni erronee sui fondali, ignorare del tutto i segnali di pericoloso della rotta, o abbandonare il posto durante una manovra critica. In tali casi, la risposta dell'ordinamento è la responsabilità illimitata, perché il comportamento del pilota è talmente distante dagli standard professionali minimi da non meritare il beneficio del massimale protettivo.
Il rapporto con la responsabilità dell'armatore
L'ultimo periodo del secondo comma precisa che il limite di responsabilità del pilota non pregiudica la «responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento». La responsabilità dell'armatore, che risponde del fatto del comandante e dell'equipaggio (artt. 274-275 cod. nav.) e può essere assoggettata al regime della limitazione del debito del proprietario della nave ai sensi degli artt. 275-278 cod. nav. e della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi (LLMC), coesiste con la responsabilità limitata del pilota. Le due sfere di responsabilità sono distinte e cumulative: un soggetto che abbia subito un danno per culpa del pilota può agire nei confronti sia del pilota (con il limite di un milione) sia dell'armatore (con i limiti propri del regime dell'armatore). La norma evita così che il maximal del pilota si trasformi in un tetto invalicabile per il risarcimento del danneggiato.
Casi pratici
Caso 1: Danno da informazione erronea sui fondali
Il pilota Tizio, durante la manovra di ormeggio di una portarinfusa nel porto di Ravenna, fornisce al comandante coordinate di rotta che non tengono conto di un banco sabbioso formatosi di recente, informazione che Tizio avrebbe dovuto conoscere in quanto pilota locale aggiornato sulle variazioni batimetriche del porto. La nave tocca il fondo e riporta danni allo scafo per un valore di trecentomila euro. Il nesso causale tra l'inesattezza dell'informazione e il danno è provato e Tizio risponde nei limiti del milione di euro previsto dall'art. 93.
Caso 2: Esclusione della responsabilità del pilota per scelta autonoma del comandante
Caio, pilota, suggerisce al comandante di rallentare a tre nodi nell'ingresso del porto di Brindisi per via della corrente laterale. Il comandante, per recuperare tempo, mantiene i cinque nodi e la nave urta un molo. In giudizio, Caio dimostra di aver fornito indicazioni corrette e di non aver commesso inesattezze: la causa del danno è la decisione autonoma del comandante. La responsabilità ex art. 93 non si configura a carico di Caio, e il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente all'armatore.
Caso 3: Superamento del limite per colpa grave
Il pilota Sempronio, durante il pilotaggio obbligatorio all'ingresso del porto di Gioia Tauro, fornisce deliberatamente ai tecnici della sala macchine indicazioni di velocità errate, risultanti dal fatto che si è confuso con un altro porto. La collisione con una nave in ormeggio causa danni per cinque milioni di euro. Il tribunale accerta la colpa grave di Sempronio per la macroscopica trascuratezza professionale e dichiara inapplicabile il limite di un milione di euro, condannando Sempronio all'intero risarcimento nei limiti del suo patrimonio.
Domande frequenti
Quando risponde civilmente il pilota per i danni causati durante il pilotaggio?
Il pilota risponde solo se si prova che il danno alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezze nelle informazioni o nelle indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Esiste un limite massimo alla responsabilità del pilota?
Sì. La responsabilità del pilota è limitata a un milione di euro per evento, indipendentemente dal numero di danneggiati e dai tipi di sinistro verificatisi.
Il limite di un milione di euro vale sempre?
No. Il limite non si applica se viene accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave. In tali casi il pilota risponde senza tetto massimo per l'intero danno causato.
Il danneggiato può agire anche contro l'armatore oltre che contro il pilota?
Sì. La limitazione di responsabilità del pilota non pregiudica la responsabilità dell'armatore. Le due responsabilità sono distinte e cumulabili.
Se il comandante ignora i suggerimenti del pilota e causa un danno, chi risponde?
In linea di principio risponde il comandante (e tramite lui l'armatore), non il pilota. L'art. 93 richiede che il danno derivi da inesattezze del pilota: se le indicazioni erano corrette, la responsabilità è del comandante che le ha disattese.
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