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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
  • In zona di pilotaggio obbligatorio, il pilota deve prestare la propria opera fino all'uscita dalla zona o fino all'ormeggio nel luogo assegnato alla nave.
  • In zona di pilotaggio facoltativo, il pilota deve prestare la propria opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante.
  • La norma preserva il primato del comandante: il pilota suggerisce e assiste, ma non sostituisce l'autorità del comandante sulla nave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 Codice della Navigazione — Attribuzioni e obblighi del pilota

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Commento

Ratio e inquadramento della funzione del pilota

L'articolo 92 del Codice della navigazione definisce il cuore della funzione del pilota: egli è un ausiliario tecnico locale del comandante, non un sostituto. La norma chiarisce in modo inequivoco che il pilota «suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla». Il verbo 'suggerisce' è giuridicamente significativo: non 'ordina', non 'dirige', non 'assume il controllo'. Il pilota offre la propria competenza locale specializzata — la conoscenza dei fondali, delle correnti, degli ostacoli, dei segnali e delle consuetudini di traffico del porto — ma la decisione finale rimane nelle mani del comandante, che è e resta il responsabile della condotta della nave.

L'obbligo di servizio in zona di pilotaggio obbligatorio

Il secondo comma disciplina la durata dell'obbligo prestazionale del pilota nelle zone dove il pilotaggio è obbligatorio ai sensi dell'art. 87 cod. nav. Il pilota deve prestare la propria opera «fino a quando la nave sia giunta fuori della zona» oppure «sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato». Le due alternative coprono i due principali sbocchi operativi del pilotaggio: il transito (la nave attraversa la zona senza sostare) e l'arrivo in porto (la nave si ormeggia). In entrambi i casi, l'obbligo del pilota perdura per l'intera durata delle operazioni nella zona definita dall'art. 87. Non è consentito al pilota abbandonare la nave prima del completamento del percorso o dell'ormeggio definitivo, salvo circostanze eccezionali di forza maggiore o pericolo per l'incolumità personale.

Il servizio nelle zone di pilotaggio facoltativo

Nelle zone dove il pilotaggio non è obbligatorio, il rapporto tra pilota e nave è di natura convenzionale: il comandante ha la facoltà di richiedere i servizi del pilota o di rinunciarvi. Una volta che il pilota sia salito a bordo, però, egli «deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante». La formulazione configura un obbligo di servizio continuativo fino alla revoca: il pilota non può interrompere unilateralmente l'assistenza prima che il comandante lo abbia congedato. Questa regola tutela l'armatore e il comandante contro comportamenti opportunistici del pilota — che non può, ad esempio, richiedere compensi aggiuntivi come condizione per completare il servizio.

Il rapporto tra pilota e comandante: sussidiarietà e responsabilità

La struttura normativa dell'art. 92 è strettamente connessa alla disciplina della responsabilità dell'art. 93. Se il pilota si limitasse a suggerire e la decisione finale spettasse sempre al comandante, potrebbe sembrare che il pilota non risponda mai dei danni. L'art. 93 corregge questa prospettiva introducendo la responsabilità del pilota per i danni derivanti da inesattezze nelle informazioni o nelle indicazioni fornite — che sono proprio le prestazioni caratteristiche del suo ruolo ex art. 92. Il sistema è dunque coerente: il pilota risponde per come esercita la propria funzione di suggeritore e assistente, non per come il comandante usa le informazioni ricevute. La responsabilità del comandante e quella del pilota sono potenzialmente concorrenti e non si escludono a vicenda.

Profili pratici della prestazione del pilota

Nella prassi operativa, la prestazione del pilota si articola tipicamente in tre fasi: il trasferimento a bordo (con la lancia pilota, salendo la biscaglina o con elicottero in condizioni particolari), la fase attiva di assistenza sul ponte di comando durante la manovra, e il trasferimento a terra al termine del servizio. Durante la fase attiva, il pilota comunica le manovre da eseguire alla macchina e al timone, coordina con i rimorchiatori e con la torre di controllo del porto, verifica i parametri idrogeografici rilevanti (marea, corrente, vento) e mantiene un dialogo continuo con il comandante. In caso di divergenza tra il suggerimento del pilota e la decisione del comandante, il comandante prevale, ma la divergenza può essere documentata e rilevante ai fini della successiva ricostruzione della responsabilità in caso di sinistro.

Casi pratici

Caso 1: Responsabilità per abbandono anticipato del servizio

Il pilota Tizio, durante il pilotaggio obbligatorio all'ingresso del porto di Taranto, decide di scendere dalla nave prima che essa sia completamente ormeggiata, ritenendo terminato il proprio compito. La nave urta una banchina durante le fasi finali dell'ormeggio condotte dal solo comandante. L'autorità marittima contesta a Tizio la violazione dell'art. 92, secondo comma, poiché l'obbligo di assistenza perdura fino all'ormeggio definitivo nel luogo assegnato.

Caso 2: Divergenza tra suggerimento del pilota e decisione del comandante

Caio, pilota esperto del porto di La Spezia, suggerisce al comandante di attendere il riflusso della corrente prima di procedere all'accosto, ma il comandante, pressato dai tempi di consegna del carico, decide di procedere immediatamente. La nave subisce un danno al castello di prua urtando un bordo della banchina. In sede di accertamento della responsabilità, risulta documentato che Caio aveva chiaramente espresso il proprio avviso contrario, circostanza che incide sulla valutazione della colpa del comandante.

Caso 3: Pilotaggio facoltativo e richiesta di prosecuzione del servizio

Sempronio, comandante di un motopeschereccio in zona di pilotaggio facoltativo, imbarca un pilota per assistenza all'ormeggio in un porto di difficile accesso. Giunto quasi a destinazione, il pilota manifesta l'intenzione di scendere prima dell'ormeggio definitivo per imbarcarsi su un'altra nave in attesa. Il comandante richiede espressamente la prosecuzione del servizio: il pilota è obbligato a rimanere fino al congedamento, non potendo interrompere unilateralmente l'assistenza ai sensi dell'art. 92, ultimo comma.

Domande frequenti

Qual è il ruolo del pilota rispetto al comandante della nave?

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nelle manovre, ma non lo sostituisce. Il comandante mantiene il controllo della nave e la responsabilità delle decisioni finali.

Fino a quando deve restare a bordo il pilota in zona obbligatoria?

Deve prestare la propria opera fino a quando la nave abbia lasciato la zona di pilotaggio obbligatorio oppure si sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato nel porto.

Il pilota può interrompere il servizio prima del termine in zona facoltativa?

No. Una volta imbarcato, deve prestare la propria opera fino a quando ne sia esplicitamente congedato dal comandante. Non può abbandonare unilateralmente l'assistenza.

Cosa succede se il comandante non segue i suggerimenti del pilota?

Il comandante è libero di discostarsene, assumendo la responsabilità della propria decisione. La divergenza può essere documentata e rilevante in caso di sinistro per la valutazione delle rispettive responsabilità.

Il pilota risponde anche per i danni causati dalla nave durante il suo servizio?

Sì, ma solo se il danno deriva da inesattezze nelle informazioni o nelle indicazioni da lui fornite, ai sensi dell'art. 93 cod. nav. La sua responsabilità è limitata e concorre con quella del comandante.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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