In sintesi
- Regime autorizzativo: l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o transito delle navi è subordinato all'autorizzazione del comandante del porto.
- Ambito territoriale: la norma si applica ai porti e a tutte le aree di sosta o transito navale, non solo alle aree demaniali strettamente portuali.
- Finalità di sicurezza: il controllo sull'attività di pesca mira a evitare interferenze tra i pescatori e il traffico delle navi in manovra o in ormeggio, garantendo la sicurezza di entrambi.
- Coordinamento normativo: l'autorizzazione portuale si aggiunge alle licenze di pesca rilasciate dagli enti competenti in materia ittica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 Codice della Navigazione — Pesca nei porti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Cod. Amb. — obiettivo di qualità per specifica destinazione
- Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
- Art. 79 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
- Art. 79 CAD — Articolo abrogato
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione della norma
L'articolo 79 del Codice della navigazione disciplina un'attività apparentemente estranea alla navigazione — la pesca — ma che in ambito portuale può interferire significativamente con le operazioni navali. La presenza di pescatori (a bordo di imbarcazioni o direttamente sulle banchine e nei moli) nelle aree di traffico portuale genera rischi specifici: le imbarcazioni da pesca possono intralciare le manovre delle navi di maggiori dimensioni; le lenze o le reti possono impigliarsi nelle eliche o nelle strutture subacquee; i pescatori a piedi sulle banchine possono ostacolare le operazioni di carico e scarico o trovarsi in zone pericolose. Il legislatore ha quindi assoggettato la pesca portuale a un regime autorizzativo gestito dall'autorità più prossima alle operazioni: il comandante del porto.
Il regime autorizzativo e i suoi presupposti
La norma richiede l'autorizzazione del comandante del porto, figura che ha competenza operativa diretta sull'area portuale e può valutare in concreto dove e quando l'esercizio della pesca è compatibile con la sicurezza del traffico. L'autorizzazione è discrezionale: il comandante può concederla per zone e orari determinati, imponendo condizioni specifiche (uso di sole canne senza lenze a fondo, divieto nelle aree di manovra, limitazione agli specchi d'acqua non soggetti a traffico intenso). La discrezionalità è limitata dalla finalità della norma: il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato con ragioni di sicurezza e non può essere usato per escludere del tutto la pesca da tutte le aree portuali senza giustificazione.
L'ambito territoriale: porti e aree di sosta e transito
La norma estende l'obbligo di autorizzazione non solo ai porti in senso stretto ma anche alle «altre località di sosta o di transito delle navi». Questa formulazione amplia significativamente l'ambito applicativo: vi rientrano le rade, gli ancoraggi, i fondali davanti alle foci dei porti e in genere qualsiasi area dove la presenza di navi in manovra o in attesa rende pericolosa l'attività di pesca non coordinata. L'interpretazione sistematica suggerisce che la norma si applica ovunque vi sia un rischio concreto di interferenza tra la pesca e la navigazione, anche al di fuori dei confini formali del demanio portuale.
Rapporto con la normativa sulla pesca e le licenze ittiche
L'autorizzazione del comandante del porto disciplinata dall'art. 79 si sovrappone — senza sostituirsi — alle licenze di pesca rilasciate dagli organi competenti in materia ittica. In Italia, la pesca professionale è regolata dal D.Lgs. 153/2004 (attuazione della normativa comunitaria in materia di pesca) e dal Regolamento (CE) n. 1224/2009 (regime di controllo della pesca), mentre la pesca sportiva e ricreativa è disciplinata da normative nazionali e regionali specifiche. Il titolare di una regolare licenza di pesca non è automaticamente autorizzato a pescare nell'area portuale: deve comunque ottenere il nulla osta del comandante del porto. Viceversa, un'autorizzazione portuale non legittima la pesca professionale in assenza di licenza ittica. La duplicità di regimi richiede che il pescatore disponga di entrambi i titoli.
Coordinamento con la sicurezza portuale e le norme ISPS
Nel quadro della sicurezza portuale rafforzata dopo il 2001, l'accesso alle aree portuali è regolamentato anche dal Codice ISPS e dal D.Lgs. 203/2007 che disciplina la sicurezza delle infrastrutture portuali. I pescatori che operano in prossimità di zone di sicurezza ristrette (aree dove sono ormeggiate navi passeggeri o navi cisterna) devono rispettare le restrizioni di accesso imposte dai piani di sicurezza portuale, che si aggiungono all'autorizzazione prevista dall'art. 79. In queste zone, l'esercizio della pesca è di fatto incompatibile con le esigenze di sicurezza e l'autorizzazione non viene concessa.
Casi pratici
Caso 1: Pescatore sportivo privo di autorizzazione portuale
Tizio, titolare di una licenza di pesca sportiva, si posiziona su un molo del porto di Livorno e inizia a pescare con la canna senza aver chiesto l'autorizzazione al comandante del porto: gli agenti della capitaneria lo identificano e lo invitano a cessare l'attività, avvertendolo che potrà regolarizzare la sua posizione presentando apposita istanza all'ufficio del porto.
Caso 2: Barca da pesca nelle aree di manovra
Caio, pescatore professionale con regolare licenza ittica, entra con la propria imbarcazione nell'imboccatura del porto di Brindisi per calare reti in un'area solitamente tranquilla, senza aver verificato le condizioni dell'autorizzazione portuale: il comandante del porto, avvisato dalla guardia costiera, ordina a Caio di lasciare immediatamente l'area perché è in corso la manovra di un traghetto, ricordandogli che l'esercizio della pesca in quell'area richiede un'autorizzazione oraria preventiva.
Caso 3: Autorizzazione stagionale per la pesca in porto
Sempronio presenta al comandante del porto di Ancona un'istanza per ottenere l'autorizzazione a pescare con la canna in una zona marginale del porto, lontana dalle banchine commerciali, durante le ore notturne; il comandante concede l'autorizzazione per il periodo estivo, limitata alla zona indicata e agli orari 22:00-6:00, con il divieto di usare lenze a fondo che potrebbero impigliare i natanti.
Domande frequenti
È possibile pescare liberamente in porto?
No. L'art. 79 del Codice della navigazione subordina l'esercizio della pesca nei porti e nelle aree di sosta e transito navale all'autorizzazione del comandante del porto.
Chi rilascia l'autorizzazione per pescare in porto?
Il comandante del porto, che valuta la compatibilità dell'attività di pesca con le esigenze di sicurezza del traffico portuale e può stabilire zone, orari e modalità di esercizio.
La licenza di pesca è sufficiente per pescare in porto?
No. La licenza ittica rilasciata dalle autorità competenti in materia di pesca non sostituisce l'autorizzazione del comandante del porto: sono titoli autonomi che devono coesistere.
La norma si applica solo ai porti o anche ad altre aree marittime?
La norma si applica ai porti e alle 'altre località di sosta o di transito delle navi', che includono rade, ancoraggi e aree di fonda dove la presenza di navi rende necessario il controllo dell'attività di pesca.
Cosa rischia chi pesca in porto senza autorizzazione?
Chi pesca in porto senza autorizzazione viola le norme di polizia portuale ed è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione e dai regolamenti portuali.
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