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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo degli interessati: in caso di sommersione di merci o materiali in porti, rade o canali, i soggetti interessati devono provvedere immediatamente alla rimozione.
  • Presupposto del pericolo: l'autorità marittima può intervenire d'ufficio solo se la mancata rimozione possa causare un pericolo o un intralcio alla navigazione.
  • Vendita per conto dello Stato: se del caso, il capo del compartimento può procedere alla vendita dei materiali recuperati per conto dello Stato.
  • Rimborso spese: l'interessato deve corrispondere allo Stato le spese di rimozione o, se avvenuta la vendita, la differenza tra spese e ricavato.
  • Ambito applicativo: la norma copre porti, rade e canali, estendendosi oltre il solo spazio portuale stretto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 Codice della Navigazione — Rimozione di materiali sommersi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato. L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 72 del Codice della navigazione disciplina una situazione di pericolo frequente nella pratica portuale: la sommersione di merci o materiali nelle acque di porto, rade o canali. Il materiale sommerso — che può derivare da un naufragio, da un incidente di carico/scarico, da un'avaria o da un getto — costituisce una fonte di pericolo per la navigazione e un ostacolo per le operazioni portuali. La norma si inserisce tra le disposizioni che conferiscono all'autorità marittima strumenti coercitivi per garantire la sicurezza e la funzionalità degli spazi acquei, raccordandosi con il divieto di getto di materiali dell'art. 71 e con le norme sulle manovre d'ufficio dell'art. 63.

L'obbligo primario degli interessati

Il primo comma dell'art. 72 pone in capo agli «interessati» l'obbligo di provvedere «all'immediata rimozione» dei materiali sommersi. La nozione di «interessati» comprende tipicamente il proprietario del materiale, l'armatore della nave che ha causato la sommersione, il vettore e l'assicuratore, ciascuno per la parte di propria competenza. L'aggettivo «immediata» qualifica il carattere urgente dell'obbligo: non vi è un termine procedurale predefinito, ma la diligenza richiesta è quella di chi opera in condizioni di emergenza. Il ritardo nell'adempimento dell'obbligo non solo espone alla procedura d'ufficio ma potrebbe rilevare anche in termini di responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla permanenza dei materiali nei fondali.

L'intervento d'ufficio: presupposti e procedura

Il secondo comma condiziona l'intervento d'ufficio del capo del compartimento a un presupposto valutativo: «a giudizio dell'autorità marittima» la permanenza dei materiali sommersi «possa derivare un pericolo o un intralcio alla navigazione». Si tratta di una valutazione tecnico-discrezionale che tiene conto della profondità dei fondali, del traffico navale nell'area, della tipologia del materiale sommerso (un container di acciaio è più pericoloso di sacchi di cereali) e delle condizioni di visibilità subacquea. Quando il pericolo o l'intralcio appaia concreto e non fronteggiabile con la sola attesa dell'iniziativa dei privati, il capo del compartimento può procedere d'ufficio alla rimozione, avvalendosi di mezzi propri o appaltando il servizio a imprese specializzate in operazioni subacquee.

La vendita dei materiali recuperati per conto dello Stato

Una previsione peculiare dell'art. 72 è la facoltà — «ove sia il caso» — di procedere alla vendita dei materiali recuperati per conto dello Stato. Si tratta di una forma di autotutela economica dell'amministrazione: invece di limitarsi a recuperare le spese dall'interessato, l'autorità può valorizzare economicamente il materiale recuperato e portare il ricavato in diminuzione delle spese. La vendita deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza che governano le vendite coattive nella pubblica amministrazione. Il materiale non vendibile o di scarso valore viene smaltito a spese dell'interessato.

Il regime delle spese e il recupero del credito statale

L'art. 72 prevede un meccanismo chiaro per il recupero delle spese: l'interessato deve corrispondere allo Stato «le spese sostenute» oppure «la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita» dei materiali. In pratica, se la vendita copre interamente le spese, l'interessato non deve nulla; se il ricavato è inferiore alle spese, l'interessato deve pagare la differenza. Le spese statali per la rimozione d'ufficio — costituite dai costi delle operazioni subacquee, del sollevamento, del trasporto e dello smaltimento — si configurano come un credito dello Stato, recuperabile nelle forme ordinarie (ingiunzione di pagamento ex art. 2 D.Lgs. 1/2024 o, in precedenza, ex r.d. 639/1910). In caso di insolvenza dell'interessato, lo Stato sopporta il costo residuo.

Coordinamento con la normativa sul relitto e le convenzioni internazionali

L'art. 72 va coordinato con la disciplina del relitto navale: la Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti — in vigore per l'Italia dal 2015 — impone agli armatori obblighi di segnalazione e rimozione dei relitti nelle zone economiche esclusive, con possibilità per gli Stati di intervenire d'ufficio e rivalersi sui responsabili. Per i materiali sommersi nelle acque portuali e nelle rade interne, la disciplina dell'art. 72 costituisce la norma speciale applicabile nel diritto interno, integrando e completando le previsioni convenzionali internazionali.

Casi pratici

Caso 1: Container scivolato in mare durante le operazioni di carico

Durante le operazioni di movimentazione, un container di Tizio cade nelle acque del porto posizionandosi su un basso fondale che ostruisce il transito delle navi; il comandante del porto accerta il pericolo per la navigazione e, dopo aver inutilmente intimato a Tizio di provvedere, dispone la rimozione d'ufficio tramite un'impresa specializzata, addebitando a Tizio l'intero costo dell'operazione.

Caso 2: Sommersione di merci deperibili e vendita d'ufficio

Una tempesta affonda il barcone di Caio carico di materiale edilizio nella rada; Caio non dispone dei mezzi per il recupero e non risponde alle intimazioni; il capo del compartimento, accertato il pericolo per le reti dei pescatori, dispone la rimozione d'ufficio e la successiva vendita del materiale recuperabile, imputando a Caio la differenza tra spese e ricavato.

Caso 3: Valutazione del pericolo e decisione di non intervenire

Il peschereccio di Sempronio affonda in una zona del canale portuale con fondali sufficientemente profondi da non ostruire il traffico; l'autorità marittima, valutato che il relitto non costituisce pericolo o intralcio, non dispone la rimozione d'ufficio ma ingiunge a Sempronio di provvedere entro 60 giorni, documentando la valutazione tecnica nell'atto.

Domande frequenti

Chi è obbligato a rimuovere i materiali sommersi in porto?

Gli interessati — tipicamente il proprietario del materiale, l'armatore che ha causato la sommersione, il vettore o l'assicuratore — devono provvedere immediatamente alla rimozione.

L'autorità può sempre intervenire d'ufficio in caso di sommersione?

No, l'intervento d'ufficio richiede che, a giudizio dell'autorità marittima, dalla mancata rimozione possa derivare un pericolo o un intralcio alla navigazione; in assenza di tale presupposto, l'obbligo rimane a carico dei privati senza esecuzione coattiva immediata.

A chi appartengono i materiali recuperati dall'autorità?

Rimangono di proprietà dell'interessato; l'autorità li vende per conto dello Stato solo se necessario per recuperare le spese dell'operazione, imputando all'interessato l'eventuale differenza tra spese e ricavato.

La norma si applica solo ai porti o anche ad altre aree marittime?

L'art. 72 si applica a porti, rade e canali; per i materiali sommersi nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva si applica anche la Convenzione di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.

Come può lo Stato recuperare le spese di rimozione se l'interessato non paga?

Lo Stato può agire con ingiunzione di pagamento ex D.Lgs. 1/2024 o con azione ordinaria di risarcimento; il credito è opponibile anche agli eredi e ai cessionari del materiale, nei limiti dell'arricchimento senza causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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