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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ambito di applicazione: la norma riguarda navi, galleggianti e costruzioni galleggianti specificamente adibiti al servizio interno del porto.
  • Potere di regolazione: il comandante del porto regola e vigila sull'impiego di tali mezzi secondo le norme regolamentari.
  • Categoria specifica: si tratta di mezzi funzionali alle operazioni portuali (rimorchiatori, pontoni, gru galleggianti, chiatte) distinti dalle navi commerciali in transito.
  • Rinvio al regolamento: la disciplina di dettaglio è affidata al regolamento, consentendo un aggiornamento tecnico senza modifiche legislative.
  • Complementarità: l'art. 66 si coordina con l'art. 67, che limita il numero di tali mezzi in relazione al traffico portuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 Codice della Navigazione — Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 66 del Codice della navigazione disciplina una categoria di mezzi nautici che occupa un ruolo fondamentale nell'operatività portuale: le navi, i galleggianti e le costruzioni galleggianti adibiti al servizio del porto. Si tratta di mezzi che non svolgono attività commerciale in senso stretto (trasporto di persone o merci per conto terzi) ma che supportano le operazioni portuali stesse: rimorchiatori, pontoni, gru galleggianti, chiatte, mezzi antincendio galleggianti, battelli di servizio. La norma attribuisce al comandante del porto poteri di regolazione e vigilanza su questi mezzi, raccordandosi con l'art. 67 che consente la limitazione numerica degli stessi.

La categoria dei mezzi di servizio portuale

Per comprendere l'ambito applicativo dell'art. 66 occorre distinguere tra le navi in transito o in sosta nel porto (soggette alle norme generali sull'ordinamento portuale) e i mezzi specificamente adibiti al servizio del porto. I rimorchiatori portuali, ad esempio, sono navi iscritte nei registri marittimi che operano esclusivamente nell'ambito portuale, assistendo le navi nelle manovre di attracco e disattracco. I pontoni e le chiatte sono galleggianti utilizzati per il trasbordo di merci o come supporto a lavori subacquei. Le gru galleggianti sono costruzioni galleggianti attrezzate per movimentare carichi pesanti in banchina o in rada. Tutti questi mezzi, pur diversi tra loro, condividono la caratteristica di essere strumentali alle operazioni del porto e non di svolgere attività autonome di navigazione commerciale.

Il potere di regolazione e vigilanza del comandante del porto

Il potere attribuito dall'art. 66 si articola in due funzioni distinte ma complementari: la regolazione e la vigilanza. La regolazione consiste nella definizione delle modalità operative dei mezzi di servizio: orari di impiego, zone di operatività, precedenze, sicurezza delle manovre. La vigilanza consiste nel controllo continuo che tali mezzi operino nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e degli ordini impartiti. Il comandante del porto può, quindi, impartire istruzioni specifiche ai responsabili dei mezzi di servizio e intervenire in caso di violazione. Il rinvio al regolamento consente di adattare la disciplina tecnica alle evoluzioni del settore senza richiedere modifiche legislative.

Il regime di impiego e le implicazioni pratiche

I mezzi di servizio portuale sono in genere di proprietà delle imprese portuali concessionarie o delle stesse Autorità di Sistema Portuale, e il loro impiego è disciplinato dalle concessioni demaniali marittime e dalle tariffe stabilite dall'autorità competente. Il servizio di rimorchio portuale, in particolare, è oggetto di una disciplina specifica: è considerato servizio di interesse generale e la sua organizzazione deve garantire continuità, disponibilità e tariffe eque. Il D.Lgs. 169/2016 ha attribuito alle AdSP il compito di organizzare e regolamentare i servizi di interesse generale nei porti, tra cui il rimorchio, l'ormeggio e il battellaggio, fermo restando il potere di vigilanza del comandante del porto ai sensi dell'art. 66.

Coordinamento con le norme di sicurezza e le convenzioni internazionali

I mezzi di servizio portuale, pur operando prevalentemente in acque portuali, sono soggetti alle norme di sicurezza della navigazione interna portuale e, per le unità che escono dal porto, alle norme sulla navigazione marittima. La Convenzione SOLAS 1974 si applica alle navi di stazza superiore a certi valori; le unità più piccole sono soggette alle normative nazionali di sicurezza (D.M. Infrastrutture e Trasporti). L'art. 66, nella sua funzione di vigilanza, costituisce il fondamento normativo per i controlli di idoneità e sicurezza che il comandante del porto può effettuare su tutti i mezzi di servizio presenti nel porto, indipendentemente dalla loro stazza o tipologia.

Casi pratici

Caso 1: Rimorchiatore che opera fuori dall'area autorizzata

Il rimorchiatore di Tizio, addetto al servizio portuale, viene impiegato per operazioni di traino fuori dal bacino portuale senza comunicazione all'autorità; il comandante del porto, nell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 66, contesta l'irregolarità e prescrive che ogni operazione fuori dall'area portuale sia previamente autorizzata.

Caso 2: Gru galleggiante in stato di manutenzione carente

Durante un'ispezione, il comandante del porto accerta che la gru galleggiante di Caio, adibita al sollevamento di carichi in banchina, presenta difetti alle strutture portanti che ne compromettono la sicurezza; ordina la sospensione immediata delle operazioni e prescrive la revisione prima del riutilizzo.

Caso 3: Conflitto tra mezzi di servizio per l'uso dello stesso specchio acqueo

Il pontone di Sempronio e il battello di servizio di un'altra impresa portuale rivendicano l'utilizzo della stessa area per lo scarico di materiali da costruzione; il comandante del porto regola l'impiego dei mezzi stabilendo turni di utilizzo e la priorità in funzione delle operazioni programmate, ai sensi dell'art. 66.

Domande frequenti

Quali mezzi rientrano nella categoria dei galleggianti adibiti al servizio del porto?

Rimorchiatori portuali, pontoni, chiatte, gru galleggianti, battelli di servizio e qualsiasi altra costruzione galleggiante operativa all'interno del porto in funzione di supporto alle attività portuali.

Il comandante del porto può vietare l'impiego di un rimorchiatore portuale?

Sì, nell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 66, può sospendere l'impiego di un mezzo che non rispetti le prescrizioni di sicurezza o le disposizioni regolamentari.

Chi è responsabile della gestione dei mezzi di servizio portuale?

La gestione organizzativa spetta all'Autorità di Sistema Portuale ex D.Lgs. 169/2016, mentre la vigilanza sulla sicurezza e sul rispetto delle norme operative compete al comandante del porto.

Il servizio di rimorchio portuale è obbligatorio?

Il rimorchio portuale è un servizio di interesse generale; la sua obbligatorietà per specifiche manovre dipende dalle prescrizioni del comandante del porto e dal regolamento portuale locale.

L'art. 66 si applica anche alle costruzioni galleggianti permanenti come i pontili?

L'art. 66 si riferisce a costruzioni galleggianti adibite al servizio del porto; i pontili fissi rientrano invece nella disciplina del demanio marittimo e delle concessioni ex artt. 28 e ss. del codice.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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