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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lex banderae per i diritti reali: la proprietà, gli altri diritti reali (usufrutto, uso) e i diritti di garanzia (ipoteca navale, pegno) su navi e aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato di bandiera.
  • Pubblicità degli atti: anche le forme di pubblicità (iscrizione nei registri, annotazioni) relative a costituzione, trasmissione ed estinzione dei diritti reali seguono la legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
  • Rilevanza dell'ipoteca navale: la regola è cruciale per i finanziamenti bancari garantiti da ipoteca navale, il cui regime (costituzione, grado, opponibilità) dipende interamente dalla legge dello Stato di iscrizione della nave.
  • Aggiornamento DPR 66/1990: durante la temporanea abilitazione alla bandiera italiana, la legge nazionale della nave è quella dello Stato del registro sottostante; durante la sospensione, è quella italiana.
  • Interesse per i finanziatori: chi concede credito garantito da nave o aeromobile deve verificare la legge dello Stato di bandiera per conoscere le regole di costituzione e opponibilità della garanzia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 Codice della Navigazione — Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.

Commento

Ratio e ambito della norma

L'articolo 6 del Codice della navigazione è la norma di conflitto fondamentale in materia di diritti reali su navi e aeromobili. Stabilisce che la legge applicabile alla proprietà, agli altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie — ove configurabili su beni mobili registrati) e ai diritti di garanzia (ipoteca navale, privilegio, pegno) è la legge nazionale della nave o dell'aeromobile, vale a dire la legge dello Stato di bandiera (lex banderae). La medesima legge governa anche le forme di pubblicità: iscrizione nei registri, annotazioni, cancellazioni, relative agli atti di costituzione, trasmissione e modificazione o estinzione di tali diritti. La scelta del collegamento con la bandiera è coerente con la natura di beni mobili registrati propria delle navi e degli aeromobili: come per gli immobili la lex rei sitae si impone per ragioni di certezza del traffico giuridico, per le navi e gli aeromobili il collegamento è la legge del registro di iscrizione, che svolge una funzione analoga.

I diritti reali: proprietà e ipoteca navale

La disposizione più importante nella pratica è quella relativa all'ipoteca navale, strumento essenziale per il finanziamento dell'industria armatoriale. Chi concede un mutuo garantito da ipoteca su una nave deve verificare le condizioni di costituzione, le formalità, il grado e l'opponibilità ai terzi secondo la legge dello Stato di bandiera. Se la nave è iscritta nel Registro Internazionale italiano (istituito dalla L. 30 maggio 1995, n. 234 e gestito dalle capitanerie di porto), la legge italiana disciplina l'ipoteca navale (artt. 565-583 del Codice della navigazione). Se la nave è iscritta in un registro straniero — ad esempio quello delle Marshall Islands, del Panama o della Liberia, registri c.d. 'open registry' o 'flag of convenience' — la legge di quel registro (spesso ispirata alla Ship Mortgage Act statunitense o a modelli anglosassoni) governa la garanzia reale. Il creditore italiano che iscrive ipoteca su una nave panamense non può invocare le tutele dell'ipoteca navale italiana: deve rispettare i requisiti panamensi di forma e pubblicità, pena l'inopponibilità della garanzia.

Pubblicità e opponibilità ai terzi

La norma estende la lex banderae alle forme di pubblicità, con ciò includendo non solo la prima iscrizione del diritto ma anche le successive annotazioni di cessione, di cancellazione o di modifica. Questo è fondamentale in caso di vendita di nave con ipoteca: la purgazione dell'ipoteca deve avvenire secondo le regole dello Stato di iscrizione. Se la nave viene re-iscritta in un registro diverso (cambio di bandiera), sorge il problema del coordinamento: in linea di massima, i diritti di garanzia costituiti sotto la legge del precedente registro continuano a essere regolati da quella legge, finché non si provvede al trasferimento delle iscrizioni e all'eventuale ri-costituzione secondo la nuova legge applicabile. Le norme UNCLOS (artt. 91-94) non regolano direttamente i diritti reali su navi, ma impongono allo Stato di bandiera di mantenere un registro e di esercitare effettiva giurisdizione e controllo, condizione che indirettamente qualifica l'affidabilità del registro ai fini dell'opponibilità delle iscrizioni.

Le modifiche del D.P.R. 66/1990: inversione della regola durante la temporanea abilitazione

L'articolo 6 presenta, rispetto agli artt. 5 e 7, una peculiarità nelle disposizioni del D.P.R. 66/1990: l'inversione della regola per la temporanea abilitazione. Mentre per gli artt. 5 e 7 la temporanea abilitazione alla bandiera italiana porta ad applicare la legge italiana, per l'art. 6 il D.P.R. prevede che la legge nazionale della nave durante la temporanea abilitazione sia quella dello Stato responsabile del registro sottostante. Questo perché i diritti reali e le ipoteche già iscritti nel registro originario non si cancellano automaticamente per effetto della temporanea abilitazione: continuano a essere regolati e opponibili secondo la legge del registro di origine. Viceversa, durante la sospensione temporanea dell'abilitazione, la legge nazionale della nave è quella italiana, coerentemente con il mantenimento dell'iscrizione nel registro italiano.

Coordinamento con la disciplina dei privilegi marittimi

I privilegi marittimi (artt. 552-564 del Codice della navigazione e Convenzione di Bruxelles del 1926, poi di Ginevra del 1993 sui privilegi e sulle ipoteche navali) presentano una disciplina particolare: per la loro natura di diritti di prelazione automatici che sorgono per legge (e non per volontà delle parti), la dottrina internazionalistica discute se siano regolati dalla lex banderae dell'art. 6 o dalla legge del luogo in cui sorge il credito privilegiato (lex loci). La tesi prevalente in Italia è che i privilegi marittimi siano anch'essi soggetti alla legge della bandiera, ma con la precisazione che i privilegi sorti all'estero secondo leggi straniere possono essere fatti valere in Italia nella misura in cui siano riconosciuti dalle convenzioni internazionali o dalla norma di conflitto.

Casi pratici

Caso 1: Ipoteca navale su nave iscritta in Panama

Tizio, armatore, vuole finanziare l'acquisto di un cargo iscrivendo ipoteca navale a favore di una banca italiana. La nave è iscritta nel registro panamense. L'art. 6 del Codice della navigazione impone di applicare la legge panamense per la costituzione e l'opponibilità dell'ipoteca: la banca deve soddisfare i requisiti di forma e iscrizione previsti dal diritto di Panama, pena l'inopponibilità della garanzia ai creditori concorrenti.

Caso 2: Vendita di nave con ipoteca iscritta in Italia

Caio acquista da Sempronio una nave iscritta nel Registro Internazionale italiano che reca un'ipoteca navale di primo grado a favore di una banca. L'art. 6 impone di applicare la legge italiana per la purgazione dell'ipoteca: l'acquirente deve, secondo la procedura italiana (art. 583 Cod. nav.), provvedere all'offerta di purgazione o al pagamento del debito; altrimenti il diritto reale di garanzia segue la nave anche nelle mani del nuovo proprietario.

Caso 3: Cambio di bandiera e sorte dell'ipoteca

Tizio re-iscrive la propria nave dal registro italiano al registro delle Marshall Islands. Una banca aveva iscritto ipoteca navale secondo la legge italiana. In forza dell'art. 6, i diritti di garanzia già costituiti continuano a essere regolati dalla legge del registro originario fino all'eventuale nuova iscrizione; la banca deve verificare che il cambio di bandiera non vanifichi l'opponibilità dell'ipoteca e, se necessario, ri-costituire la garanzia secondo la legge delle Marshall Islands.

Domande frequenti

Quale legge regola l'ipoteca navale su una nave italiana?

La legge italiana (artt. 565-583 del Codice della navigazione), in quanto legge nazionale della nave iscritta nel registro italiano, regola costituzione, grado, opponibilità e cancellazione dell'ipoteca navale.

Un creditore italiano può iscrivere ipoteca su una nave straniera?

Sì, ma deve rispettare le formalità previste dalla legge dello Stato di bandiera (art. 6 Cod. nav.). Non può applicare le regole italiane a una nave iscritta in Panama o alle Marshall Islands.

Cosa succede ai diritti reali già iscritti quando la nave cambia bandiera?

Continuano a essere regolati dalla legge del registro originario. Il creditore deve verificare che il cambio di bandiera non comprometta l'opponibilità della garanzia e valutare se ri-costituirla nel nuovo registro.

I privilegi marittimi sono soggetti alla stessa legge dei diritti reali?

Secondo l'orientamento prevalente italiano, anche i privilegi marittimi sono soggetti alla legge della bandiera ex art. 6, con la precisazione che quelli sorti all'estero possono essere riconosciuti se previsti da convenzioni internazionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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