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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Legge nazionale della nave come lex loci: gli atti e fatti compiuti a bordo di una nave o aeromobile italiano in acque o spazio aereo straniero sono regolati dalla legge nazionale della nave, in deroga alla normale lex loci contractus o lex loci delicti.
  • Reciprocità per navi straniere: la stessa regola si applica alle navi straniere in acque italiane, a condizione di reciprocità da parte dello Stato di bandiera.
  • Condizione di reciprocità: la deroga alla lex loci opera solo se lo Stato straniero riconosce analoga preferenza alla propria legge nazionale della nave nei confronti delle navi italiane.
  • Aggiornamento DPR 66/1990: durante la temporanea abilitazione alla bandiera italiana, la legge nazionale della nave è quella italiana; durante la sospensione, è quella dello Stato del registro sottostante.
  • Coordinamento con le norme generali: la deroga opera «nei casi in cui dovrebbe applicarsi la legge del luogo», richiamando le disposizioni internazionalprivatistiche generali (oggi Reg. Roma I e Roma II per materie civili e commerciali).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 Codice della Navigazione — Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

Commento

Ratio e struttura della norma di conflitto

L'articolo 5 del Codice della navigazione è una delle principali norme di diritto internazionale privato speciale del codice: stabilisce quale legge regola gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o aeromobile in navigazione in acque o spazio aereo straniero. La scelta del legislatore del 1942 è di preferire la legge nazionale della nave (lex banderae) alla legge del luogo (lex loci) normalmente applicabile secondo le disposizioni generali sull'applicazione delle leggi. Questa deroga alla lex loci si giustifica con l'esigenza di garantire coerenza e prevedibilità nei rapporti nati a bordo: la nave è una comunità mobile che attraversa molteplici giurisdizioni, e applicare ogni volta la legge dello Stato in cui transitano le sue acque renderebbe il diritto applicabile incerto e mutevole.

Il primo comma: navi e aeromobili italiani in territorio straniero

Il primo comma si applica alle navi e agli aeromobili italiani che si trovano in mare territoriale o spazio aereo straniero. In tutte le situazioni in cui, secondo le regole generali del diritto internazionale privato (oggi in parte sostituite dal Reg. Roma I per le obbligazioni contrattuali e dal Reg. Roma II per quelle extracontrattuali, nell'ambito dell'UE), si applicherebbe la legge del luogo, si applica invece la legge italiana come legge nazionale della nave. Esempi classici: un contratto concluso a bordo durante la navigazione in acque greche; un illecito commesso a bordo transitando nel Bosforo; un atto dello stato civile rogato dal comandante in acque spagnole. In tutti questi casi, la legge regolatrice è quella italiana, con l'importante eccezione che l'art. 5 si applica solo nei casi in cui la regola di conflitto generale (lex loci) sarebbe operativa — resta salva l'applicazione di eventuali norme di conflitto speciali che già escludano la lex loci (ad es. la legge della residenza abituale delle parti per certi contratti di consumo).

Il secondo comma: navi straniere in acque italiane — la condizione di reciprocità

Il secondo comma introduce la simmetria reciproca: una nave straniera che transita in mare territoriale o in spazio aereo italiano beneficia dello stesso trattamento (applicazione della propria legge nazionale in deroga alla lex loci italiana), ma solo a condizione di reciprocità. La reciprocità deve essere verificata caso per caso, con riferimento all'ordinamento dello Stato di bandiera della nave straniera. Se quello Stato, nelle stesse circostanze, applicherebbe la propria lex loci piuttosto che la legge nazionale della nave straniera, la condizione di reciprocità non è soddisfatta e la nave straniera sarà soggetta alla legge italiana del luogo. In dottrina si discute se la reciprocità debba essere verificata in modo formale (esiste una norma analoga nell'ordinamento straniero?) o sostanziale (lo Stato straniero applica di fatto tale principio?); l'orientamento prevalente propende per la verifica formale.

Le modifiche del D.P.R. 66/1990: temporanea abilitazione e sospensione

Come già per gli artt. 4 e 6, il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha integrato l'art. 5 con due aggiornamenti operativi. Durante la temporanea abilitazione alla bandiera italiana (ad es. una nave straniera che ha ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro internazionale italiano), la legge nazionale della nave da applicare ai sensi dell'art. 5 è quella italiana. Durante la sospensione temporanea dell'abilitazione, invece, la legge nazionale da applicare è quella dello Stato straniero nei cui registri la nave risulta iscritta in quel momento, fatte salve le disposizioni della L. 234/1989 in materia di lavoro marittimo. Questa scelta riflette il principio che la nazionalità della nave, e con essa la legge applicabile, segue lo statuto giuridico formale determinato dall'iscrizione e dall'uso della bandiera.

Coordinamento con il diritto europeo e internazionale

La norma va coordinata con il quadro attuale del diritto internazionale privato europeo. Il Regolamento Roma I (593/2008 CE) sulle obbligazioni contrattuali e il Regolamento Roma II (864/2007 CE) sulle obbligazioni extracontrattuali stabiliscono criteri di collegamento propri (legge di scelta delle parti, residenza abituale, luogo del danno) che in molti casi sostituiscono la lex loci tradizionale anche nell'ambito navale. L'art. 5 del codice italiano opera dunque come norma residuale: trova applicazione nelle materie non coperte dai regolamenti europei e nelle fattispecie con elementi di internazionalità al di fuori dell'UE. Per il settore del lavoro marittimo, la Convenzione MLC 2006 (Maritime Labour Convention) — ratificata dall'Italia con L. 113/2013 — prevede proprie regole di applicazione che si sovrappongono in parte all'art. 9 del codice (legge regolatrice del contratto di lavoro).

Casi pratici

Caso 1: Contratto concluso a bordo in acque francesi

Tizio e Caio, entrambi italiani, concordano verbalmente a bordo di una nave italiana che transita nelle acque territoriali di Marsiglia la vendita di un lotto di merce custodita in stiva. La legge normalmente applicabile sarebbe quella francese (lex loci); l'art. 5, primo comma, del Codice della navigazione dispone invece l'applicazione della legge italiana, in deroga alla lex loci, perché si tratta di una nave italiana.

Caso 2: Illecito a bordo di nave greca in acque italiane

Sempronio subisce una lesione a bordo di una nave greca in transito nel Canale di Sicilia. L'armatore invoca l'applicazione della legge greca (legge nazionale della nave). Il giudice italiano verifica la condizione di reciprocità: poiché l'ordinamento greco riconosce analoga prevalenza della lex banderae, la legge greca si applica all'illecito in luogo di quella italiana, come previsto dall'art. 5, secondo comma.

Caso 3: Temporanea abilitazione e legge applicabile

Caio acquista una nave da un armatore maltese e ottiene temporanea abilitazione alla bandiera italiana durante l'iter di definitiva iscrizione nel Registro Internazionale. Nel frattempo, a bordo della nave in navigazione in acque spagnole viene firmato un accordo di noleggio. Il D.P.R. 66/1990, richiamato dall'art. 5, chiarisce che in tale fase la legge nazionale della nave è quella italiana: il contratto di noleggio è regolato dal diritto italiano.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'legge nazionale della nave'?

E' la legge dello Stato di cui la nave batte bandiera, determinata dall'iscrizione nei registri nazionali. Per le navi italiane è la legge italiana; per le navi straniere è la legge del rispettivo Stato di bandiera.

La legge del luogo si applica sempre a bordo di una nave straniera in acque italiane?

No. Se lo Stato di bandiera della nave straniera riconosce reciprocamente la prevalenza della propria legge nazionale, si applica la legge dello Stato di bandiera (art. 5, secondo comma). In assenza di reciprocità, si applica la legge italiana.

I Regolamenti europei Roma I e Roma II sostituiscono l'art. 5 del Codice della navigazione?

Parzialmente. I regolamenti europei si applicano nelle materie da essi coperte (obbligazioni contrattuali e extracontrattuali intraUE); l'art. 5 opera come norma residuale per le materie non coperte o per fattispecie con Paesi terzi.

Cosa cambia durante la sospensione temporanea della bandiera italiana?

Il D.P.R. 66/1990 prevede che durante la sospensione dell'abilitazione alla bandiera italiana si intende per 'legge nazionale della nave' quella dello Stato straniero nei cui registri la nave è iscritta, con l'eccezione delle norme sul lavoro marittimo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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