- L'art. 134 destina il 40% dei contributi previsti dall'art. 132 al finanziamento di progetti per l'inserimento o reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
- I progetti possono essere elaborati da comunità terapeutiche e cooperative per l'inserimento lavorativo, sia autonomamente sia in collaborazione con imprese pubbliche e private o con le agenzie per l'impiego.
- Il Ministero del lavoro esprime, entro 60 giorni, un parere vincolante sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria dei progetti prima dell'autorizzazione da parte della Commissione.
- I progetti possono prevedere una fase formativa preliminare e realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica, favorendo il reinserimento progressivo nel mercato del lavoro.
- La disposizione riflette il paradigma del T.U. 309/1990: la lotta alla dipendenza non si esaurisce nella fase terapeutica ma richiede un percorso integrato che include la stabilizzazione occupazionale come fattore di prevenzione delle recidive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 134 T.U. Stupefacenti — Progetti per l’occupazione dei tossicodipendenti
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruta' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari. Torna al sommario
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Commento
Ratio e contesto sistematico
L'art. 134 si colloca nel quadro delle norme finanziarie e organizzative del T.U. 309/1990 dedicate al sostegno post-terapeutico dei soggetti dipendenti. Il legislatore del 1990 aveva compreso che il recupero dalla dipendenza non si esaurisce con il completamento del programma terapeutico residenziale o ambulatoriale: il reinserimento nel tessuto sociale e produttivo costituisce un passaggio fondamentale per consolidare i risultati terapeutici e prevenire le ricadute. In questo senso, l'art. 134 traduce in strumento finanziario concreto il principio — enunciato in più punti del T.U. — del reinserimento come componente essenziale del percorso riabilitativo.
Il collegamento con l'art. 132 e la quota del 40%
L'articolo non istituisce un fondo autonomo ma opera come norma di destinazione vincolata: il 40% dei contributi erogati ai sensi dell'art. 132 — che disciplina il fondo per il finanziamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione — deve essere riservato ai progetti occupazionali per ex tossicodipendenti. La percentuale del 40% è significativa: quasi la metà delle risorse del fondo viene convogliata sulla fase post-terapeutica, a testimonianza dell'importanza attribuita dal legislatore al reinserimento lavorativo come fattore protettivo. Il vincolo di destinazione opera in modo oggettivo, indipendentemente dalle scelte discrezionali degli organi amministrativi.
Soggetti legittimati a presentare progetti
La norma identifica due categorie principali di proponenti: le comunità terapeutiche e le cooperative per l'inserimento lavorativo. Le comunità terapeutiche — strutture residenziali accreditate ai sensi degli artt. 116 e seguenti del T.U. — hanno un ruolo centrale perché conoscono direttamente il percorso terapeutico del soggetto e possono progettare un'uscita graduale dalla struttura con approdo al lavoro. Le cooperative per l'inserimento lavorativo, in particolare le cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991, costituiscono il veicolo privilegiato per l'occupazione protetta di soggetti svantaggiati. È ammessa la collaborazione con imprese pubbliche e private e con le agenzie per l'impiego, aprendo la norma a soluzioni ibride che combinano il sostegno del terzo settore con le risorse del mercato del lavoro ordinario. Le agenzie per l'impiego possono inoltre intervenire in veste propositiva, segnalando fabbisogni occupazionali coerenti con le capacità dei beneficiari.
Il procedimento di approvazione e il ruolo del Ministero del lavoro
Il procedimento si articola in due fasi. Nella prima fase, i progetti vengono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che entro 60 giorni dalla ricezione esprime un parere sulla fattibilità, sulla congruità economico-finanziaria e sulla validità del progetto in rapporto alle esigenze del mercato del lavoro. Si tratta di un parere tecnico che valuta sia la sostenibilità economica dell'iniziativa sia la sua effettiva capacità di creare occupazione stabile. Il termine di 60 giorni è perentorio nel senso di garantire la tempestività del procedimento, sebbene la prassi amministrativa dell'epoca — e la giurisprudenza sul silenzio-inadempimento — abbiano spesso attribuito a tali termini natura ordinatoria. Nella seconda fase, la Commissione — il cui riferimento interno alla norma rimanda alla Commissione per le politiche sociali in materia di dipendenze prevista dal T.U. — acquisisce il parere ministeriale, autorizza la realizzazione del progetto e dispone l'anticipazione dei fondi necessari.
Struttura e tipologie di progetti ammessi
La norma ammette una struttura bifasica dei progetti: una prima fase formativa, in cui il soggetto acquisisce competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, e una seconda fase di vera e propria occupazione. Questa flessibilità è fondamentale perché i soggetti in uscita da percorsi terapeutici spesso non sono immediatamente inseribili nel mercato del lavoro ordinario e necessitano di una fase di transizione. L'occupazione può realizzarsi anche in forma cooperativistica, il che consente di creare strutture lavorative protette in cui il soggetto è circondato da una rete di supporto che tiene conto delle sue fragilità.
Rilevanza attuale e raccordo con la normativa successiva
Sebbene i riferimenti istituzionali dell'art. 134 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agenzie per l'impiego — abbiano subito nel tempo trasformazioni significative (la materia del lavoro è stata oggetto di numerose riforme, tra cui il D.Lgs. 150/2015 che ha riorganizzato i servizi per l'impiego), la filosofia della norma rimane attuale. Il reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti è tuttora considerato un elemento fondamentale dei programmi di recupero, e le cooperative sociali di tipo B continuano a svolgere il ruolo centrale che il legislatore del 1990 aveva loro riconosciuto. Le risorse del fondo ex art. 132 e la destinazione del 40% ex art. 134 sono tuttavia soggette alle variazioni di bilancio annuali, con un impatto reale sulla disponibilità effettiva dei finanziamenti.
Casi pratici
Caso 1: Progetto di reinserimento lavorativo in cooperativa dopo comunità terapeutica
Tizio, tossicodipendente da oppioidi, ha completato un programma terapeutico residenziale di 18 mesi presso una comunità terapeutica accreditata. La comunità, avvalendosi delle risorse dell'art. 134, elabora un progetto per il suo inserimento lavorativo in una cooperativa sociale di tipo B che gestisce un laboratorio artigianale. Il progetto prevede una prima fase di tre mesi di formazione professionale, finanziata con i contributi art. 132/134, seguita da un contratto di lavoro a tempo determinato. Il progetto viene inviato al Ministero del lavoro, che entro 60 giorni esprime parere favorevole sulla fattibilità. La Commissione autorizza l'anticipazione dei fondi. Tizio completa la fase formativa e viene assunto dalla cooperativa, realizzando il percorso integrato trattamento-reinserimento previsto dal T.U.
Caso 2: Collaborazione tra comunità terapeutica e impresa privata
Caia, responsabile di una comunità terapeutica, propone un progetto in collaborazione con un'impresa di servizi di pulizia industriale disponibile ad assumere soggetti in fase di reinserimento. L'art. 134 consente espressamente la collaborazione con imprese private. Il progetto prevede un inserimento graduale — inizialmente part-time, poi a tempo pieno — con tutoraggio da parte della comunità per i primi sei mesi. L'agenzia per l'impiego territoriale interviene in veste propositiva segnalando ulteriori imprese disponibili ad aderire al programma. Il finanziamento copre sia i costi di formazione iniziale sia una quota del salario nei primi tre mesi, funzionando come incentivo per l'impresa privata.
Caso 3: Verifica della congruità del progetto da parte del Ministero del lavoro
Sempronio, direttore di una cooperativa per l'inserimento lavorativo, presenta un progetto che prevede l'assunzione di dieci ex tossicodipendenti in un'attività di giardinaggio e cura del verde. Il Ministero del lavoro, nell'esercizio del parere di fattibilità ex art. 134, co. 2, rileva che il progetto non contiene un'adeguata analisi delle esigenze del mercato del lavoro locale in quel settore e richiede una integrazione. Sempronio aggiorna il progetto con dati sull'assenza di operatori di verde pubblico nel territorio e sul numero di appalti comunali disponibili. Il Ministero esprime parere favorevole entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'integrazione, e la Commissione autorizza il finanziamento.
Domande frequenti
Chi può presentare un progetto per il reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 134 T.U. Stupefacenti?
I progetti possono essere presentati da comunità terapeutiche e cooperative operanti per l'inserimento lavorativo. Questi soggetti possono agire autonomamente oppure in collaborazione con imprese pubbliche o private, con altre cooperative e con le agenzie per l'impiego, che possono anche intervenire in veste propositiva nella costruzione del progetto.
Qual è la quota dei fondi dell'art. 132 destinata ai progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti?
L'art. 134, co. 1, stabilisce che il 40% dei contributi previsti dall'art. 132 è destinato al finanziamento di questi progetti. Si tratta di un vincolo di destinazione oggettivo che non può essere derogato dagli organi amministrativi nella fase di erogazione dei fondi.
Entro quanto tempo il Ministero del lavoro deve esprimere il parere sui progetti?
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve esprimere il proprio parere sulla fattibilità, sulla congruità economico-finanziaria e sulla validità del progetto entro 60 giorni dalla ricezione. Il parere riguarda anche la coerenza del progetto rispetto alle esigenze del mercato del lavoro locale.
I progetti possono prevedere una fase di formazione professionale?
Sì. L'art. 134, co. 2, prevede espressamente che i progetti possano includere una prima fase di formazione del personale prima dell'inserimento lavorativo vero e proprio. Questa flessibilità è essenziale per soggetti che, al termine del percorso terapeutico, necessitano di acquisire o aggiornare competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
I fondi dell'art. 134 sono ancora operativi?
Il meccanismo di finanziamento dell'art. 134, legato ai contributi dell'art. 132, è soggetto alle variazioni annuali della legge di bilancio. Le risorse effettivamente disponibili dipendono dalle dotazioni di bilancio del Fondo nazionale per le politiche sociali e dalle sue successive ripartizioni, per cui la disponibilità concreta può variare significativamente da anno a anno.
Qual è il ruolo delle cooperative sociali di tipo B nel sistema dell'art. 134?
Le cooperative sociali di tipo B — che ai sensi della legge 381/1991 devono riservare almeno il 30% dei posti di lavoro a soggetti svantaggiati, tra cui i tossicodipendenti — sono il veicolo operativo privilegiato dell'art. 134. Consentono un inserimento lavorativo protetto, in un ambiente che tiene conto delle fragilità del soggetto e garantisce una rete di supporto durante la fase di transizione post-terapeutica.
Vedi anche