In sintesi
- Durante l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U.) e quello di cui all'art. 4-sexies D.L. 144/1985, il responsabile della comunità terapeutica può autorizzare uscite temporanee del tossicodipendente al di fuori della struttura.
- Le uscite sono consentite solo in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari.
- Il tossicodipendente può essere accompagnato dal responsabile della comunità o da una persona di sua fiducia designata dal responsabile stesso.
- L'uscita deve essere seguita da immediata comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 T.U. Stupefacenti — Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediate comunicazione all'autorita' giudiziaria. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 126 Cod. Amb. — approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
- Art. 126 D.Lgs. 209/2005 — Ufficio centrale italiano
- Art. 126 D.Lgs. 42/2004 — Protezione di dati personali
- Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del
- Articolo 126 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 126 Codice del Consumo: Decadenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto applicativo
L'articolo 126 risolve un problema pratico ineludibile nel sistema dell'affidamento in prova dei tossicodipendenti: durante la permanenza in comunità terapeutica, possono insorgere esigenze di uscita temporanea che, per la loro urgenza, non consentono di attendere l'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria. Il legislatore ha quindi costruito un meccanismo di delega funzionale al responsabile della comunità, che può autorizzare l'uscita nell'immediatezza della necessità, salvo obbligo di comunicazione successiva all'autorità giudiziaria. La norma bilancia la flessibilità operativa della gestione comunitaria con le esigenze di controllo che caratterizzano il regime dell'affidamento.
Presupposti applicativi: i regimi di affidamento coinvolti
La norma si applica durante due specifici regimi di libertà vigilata/affidamento: (i) l'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 T.U. 309/1990, riservato al condannato tossicodipendente che deve eseguire o abbia in corso un programma di recupero; (ii) l'affidamento di cui all'art. 4-sexies del D.L. 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, che estendeva analoghe misure a categorie di soggetti specificamente individuate. In entrambi i casi, il soggetto si trova in una condizione di limitazione della libertà personale che rende rilevante ogni allontanamento dalla struttura di riferimento.
Il soggetto autorizzante: il responsabile della comunità
Il potere di autorizzazione spetta al responsabile della comunità terapeutica, figura apicale della struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 T.U. Il responsabile può esercitare questo potere in prima persona (accompagnando direttamente il tossicodipendente) ovvero delegandolo a una persona di sua fiducia. La scelta della persona di fiducia rimane nella discrezionalità del responsabile, che è il soggetto istituzionalmente responsabile della gestione dell'affidato e dell'esecuzione del programma terapeutico. Non è richiesta alcuna qualifica professionale specifica per la persona di fiducia, ma è implicito che si tratti di un soggetto in grado di garantire la supervisione adeguata del tossicodipendente durante l'uscita.
Presupposti materiali dell'uscita: necessità e urgenza
La norma ammette l'uscita solo in presenza di condizioni che combinano due elementi: la necessità o urgenza e il riconducibile a due categorie di cause tassative: ragioni di assistenza sanitaria (accesso a strutture ospedaliere, pronto soccorso, visite specialistiche non differibili) o gravi motivi familiari (malattia grave o decesso di un familiare, situazioni di emergenza familiare documentate). La tassatività delle cause limita la discrezionalità del responsabile: un'uscita motivata da ragioni diverse — pur soggettivamente urgenti — non rientrerebbe nell'ambito applicativo della norma e potrebbe configurare una violazione delle prescrizioni dell'affidamento.
Obbligo di comunicazione immediata all'autorità giudiziaria
Il meccanismo di controllo ex post è garantito dall'obbligo di comunicazione immediata all'autorità giudiziaria dell'avvenuta uscita. Il termine «immediate» indica che la comunicazione deve precedere o accompagnare l'uscita, e comunque avvenire senza ritardi ingiustificati. L'autorità giudiziaria destinataria è quella che ha adottato il provvedimento di affidamento — tipicamente il tribunale di sorveglianza. La comunicazione consente al giudice di sorveglianza di verificare la legittimità dell'uscita e di adottare le misure del caso se necessario. L'omessa o tardiva comunicazione può essere valutata come violazione delle prescrizioni dell'affidamento, con possibile avvio del procedimento di revoca.
Raccordo con l'ordinamento penitenziario e le prescrizioni dell'affidamento
Le prescrizioni dell'affidamento in prova fissate dal tribunale di sorveglianza includono tipicamente l'obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi senza autorizzazione dalla struttura comunitaria. L'art. 126 crea un'eccezione a questo regime, fondando direttamente nel T.U. 309/1990 la legittimazione del responsabile della comunità ad autorizzare allontanamenti temporanei in casi di necessità. In assenza di questa norma, qualsiasi uscita non autorizzata dal tribunale di sorveglianza potrebbe essere qualificata come evasione ex art. 385 c.p. o come violazione delle prescrizioni suscettibile di revoca dell'affidamento. L'art. 126 elimina questo rischio nelle ipotesi tassativamente previste, purché sia rispettato l'obbligo di comunicazione immediata.
Casi pratici
Caso 1: Uscita urgente per emergenza sanitaria e comunicazione al giudice
Tizio, in affidamento in prova ex art. 94 presso una comunità terapeutica, manifesta nella notte sintomi acuti compatibili con una crisi ipertensiva. Il responsabile della comunità, valutata l'urgenza sanitaria, autorizza immediatamente il trasporto di Tizio al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, accompagnandolo personalmente. Contestualmente, il responsabile invia via fax e posta elettronica una comunicazione immediata al tribunale di sorveglianza, indicando il motivo dell'uscita, l'ora di partenza, la struttura sanitaria di destinazione e il proprio nominativo quale accompagnatore. Tizio viene ricoverato per 48 ore; il tribunale, acquisita la comunicazione, prende atto della regolarità dell'uscita e non adotta alcun provvedimento. Al rientro in comunità, il responsabile invia una comunicazione integrativa con la relazione medica del ricovero.
Caso 2: Uscita per grave lutto familiare e questione della persona di fiducia
Caia, affidataria presso una comunità, riceve la notizia del decesso improvviso del padre. Il responsabile della comunità, ritenuta sussistente la condizione di grave motivo familiare, autorizza Caia a uscire per partecipare al funerale, affidandola a Sempronio, operatore senior della comunità, come persona di fiducia. Il responsabile comunica immediatamente al tribunale di sorveglianza il decesso, l'autorizzazione concessa, i dati di Sempronio e il luogo della cerimonia funebre. L'uscita dura circa dieci ore; Caia rientra in comunità accompagnata. Il tribunale di sorveglianza verifica la regolarità della comunicazione e la coerenza con i presupposti normativi, non adottando misure. La corretta gestione dell'episodio viene positivamente annotata nella relazione periodica trasmessa ex art. 123.
Caso 3: Uscita non autorizzata e conseguenze sull'affidamento
Tizio, in affidamento ex art. 94, si allontana dalla comunità terapeutica senza informare il responsabile, adducendo successivamente la necessità di recarsi da un familiare. Il responsabile, accortosi dell'assenza, non potendo qualificare l'uscita come autorizzata ai sensi dell'art. 126 (per mancanza dei presupposti di necessità/urgenza verificati in anticipo e di propria autorizzazione formale), comunica all'autorità giudiziaria la violazione delle prescrizioni dell'affidamento. Il tribunale di sorveglianza, acquisita la comunicazione, fissa udienza urgente: il difensore di Tizio tenta di argomentare la sussistenza del grave motivo familiare, ma il tribunale rileva che la procedura dell'art. 126 non è stata rispettata (assenza di autorizzazione preventiva del responsabile e di comunicazione immediata) e dispone la sospensione dell'affidamento nelle more della decisione definitiva sulla revoca.
Domande frequenti
Chi può autorizzare l'uscita del tossicodipendente in affidamento dalla comunità?
Il responsabile della comunità terapeutica, che può accompagnare personalmente il tossicodipendente o delegare una persona di sua fiducia. Non è richiesta un'autorizzazione preventiva del tribunale di sorveglianza, ma è obbligatoria la comunicazione immediata dopo l'uscita.
Per quali motivi è consentita l'uscita ex art. 126?
Solo in casi di necessità o urgenza dovuti a ragioni di assistenza sanitaria (es. pronto soccorso, visita specialistica urgente) o a gravi motivi familiari (es. malattia grave o decesso di un congiunto). Le causali sono tassative: motivi diversi non legittimano l'uscita ai sensi di questa norma.
Cosa succede se il responsabile della comunità omette la comunicazione all'autorità giudiziaria?
L'omessa comunicazione viola le prescrizioni del regime di affidamento. Il tribunale di sorveglianza può qualificarla come irregolarità nella gestione del programma, con possibili riflessi sulla valutazione dell'affidamento stesso. Il responsabile può inoltre incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativa.
Un allontanamento non autorizzato dal responsabile può configurare il reato di evasione?
In astratto sì: l'affidamento in prova comporta prescrizioni di dimora la cui violazione può essere qualificata come evasione ex art. 385 c.p. L'art. 126 crea un'eccezione legittima solo se l'uscita è autorizzata dal responsabile nelle causali tassative e comunicata immediatamente al giudice. Al di fuori di questi presupposti, l'allontanamento non autorizzato espone a conseguenze penali e alla revoca della misura.
L'art. 126 si applica solo all'affidamento ex art. 94 T.U.?
No. La norma si applica anche all'affidamento di cui all'art. 4-sexies del D.L. 144/1985, conv. con mod. dalla legge 297/1985, che prevedeva analoghe misure per specifiche categorie di soggetti. I due regimi di affidamento sono entrambi richiamati espressamente dal testo dell'art. 126.
Vedi anche