- Chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere volontariamente al servizio pubblico per le dipendenze, o a una struttura privata autorizzata (art. 116), di sottoporsi ad accertamenti diagnostici e a un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
- Per il minore o l'incapace la richiesta può essere fatta anche da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
- L'interessato, a sua richiesta, ha diritto all'anonimato nei rapporti con i servizi, le strutture e tutto il personale addetto.
- La scheda sanitaria di chi ha chiesto l'anonimato non deve contenere generalità o dati identificativi; è previsto un sistema di codifica regionale a tutela della riservatezza.
- Gli operatori dei servizi e delle strutture non possono essere obbligati a deporre su quanto appreso per ragione della professione (art. 200 e 103 c.p.p.).
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 T.U. Stupefacenti — Terapia volontaria e anonimato
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. 1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art.
116. 5. (Comma abrogato).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga la generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio: la dimensione sanitaria del Testo Unico
L'art. 120 del D.P.R. 309/1990 è una delle norme cardine del versante sanitario e assistenziale del Testo Unico. Mentre gli articoli sul traffico (art. 73 e 74) presidiano la repressione penale e l'art. 75 colloca l'uso personale nell'area dell'illecito amministrativo, l'art. 120 si pone su un piano del tutto diverso: garantire a chi fa uso di sostanze l'accesso volontario a un percorso di cura. La norma esprime la scelta del legislatore di non lasciare la persona dipendente nella sola dimensione sanzionatoria, ma di offrirle uno strumento di recupero accessibile, gratuito e protetto dalla riservatezza. Si tratta di una disposizione che presidia il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e che fa da base ai meccanismi premiali e alle misure alternative previste altrove nel Testo Unico, come la sospensione dell'esecuzione (art. 90) e l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94).
La richiesta volontaria di trattamento
Il comma 1 riconosce a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti o psicotrope la facoltà di rivolgersi al servizio pubblico per le dipendenze o a una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, e specificamente abilitata per l'attività di diagnosi, al fine di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La caratteristica essenziale è la volontarietà: l'iniziativa parte dall'interessato. Questo programma è lo stesso tipo di percorso che, sul piano penale, può poi assumere rilievo per l'accesso alle misure di favore destinate al tossicodipendente, creando un ponte tra la dimensione assistenziale e quella processuale.
Minori e incapaci
Il comma 2 disciplina l'ipotesi del soggetto minore di età o incapace di intendere e di volere. In questi casi la richiesta di intervento può essere presentata, oltre che personalmente dall'interessato, anche da chi esercita su di lui la potestà genitoriale o la tutela. La previsione coniuga la tutela del minore o dell'incapace con la possibilità di una iniziativa terapeutica da parte di chi ne ha la responsabilità, senza però escludere la legittimazione personale del diretto interessato.
Il diritto all'anonimato
Il profilo più qualificante della norma è la tutela dell'anonimato. I commi 3 e 6 stabiliscono che gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende sanitarie locali, con le strutture private autorizzate (art. 116) e con tutto il personale addetto: medici, assistenti sociali, dipendenti. Chi ha chiesto l'anonimato ha diritto a che la propria scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla sua identificazione. La ratio è evidente: rimuovere il timore di conseguenze stigmatizzanti o sanzionatorie che potrebbe trattenere la persona dipendente dal chiedere aiuto. L'anonimato è dunque uno strumento di politica sanitaria volto a favorire l'emersione e la cura della dipendenza.
Il segreto professionale degli operatori
A protezione del rapporto terapeutico, il comma 7 prevede che gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. La norma richiama espressamente l'art. 200 del codice di procedura penale (segreto professionale) ed estende, in quanto applicabili, le garanzie previste per il difensore dall'art. 103 c.p.p. Si configura così una tutela rafforzata della riservatezza, che mira a rendere il percorso di cura un spazio protetto, sottratto al rischio che le confidenze terapeutiche si trasformino in elementi di prova a carico dell'assistito.
La scheda sanitaria regionale e i sistemi di codifica
I commi 8 e 9 affidano a ogni regione o provincia autonoma il compito di elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria, da distribuire tramite l'ordine dei medici ai presidi sanitari ospedalieri e ambulatoriali. Il modello deve prevedere un sistema di codifica idoneo a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e a evitare duplicazioni di carteggio. La codifica realizza in concreto la garanzia di riservatezza, consentendo il tracciamento sanitario del percorso senza rendere identificabile la persona che ha scelto di restare anonima.
Rapporti con le altre norme del Testo Unico
L'art. 120 va letto in connessione con l'intero sistema. Da un lato presuppone le strutture autorizzate e accreditate disciplinate dagli articoli 116 e 117; dall'altro alimenta i meccanismi di favore penale: il programma terapeutico volontario qui previsto è infatti il tipo di percorso che, se completato con esito positivo, può fondare la sospensione dell'esecuzione dell'art. 90, o, se in corso, l'affidamento in prova in casi particolari dell'art. 94. La norma conferma così la coerenza dell'impianto del Testo Unico, che alla repressione del traffico affianca un robusto apparato sanitario orientato alla cura, alla riservatezza e al reinserimento della persona dipendente.
Domande frequenti
Chi può chiedere di essere sottoposto a un programma terapeutico ai sensi dell'art. 120?
Chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può rivolgersi volontariamente al servizio pubblico per le dipendenze o a una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e iniziare un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Può un familiare chiedere l'intervento per un minore o un incapace?
Sì. Se si tratta di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere presentata, oltre che personalmente dall'interessato, anche da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
È garantito l'anonimato di chi chiede assistenza?
Sì. A sua richiesta, l'interessato ha diritto all'anonimato nei rapporti con i servizi, le strutture e il personale addetto. La sua scheda sanitaria non deve contenere generalità o dati che ne consentano l'identificazione, grazie a un sistema di codifica regionale.
Gli operatori possono essere obbligati a testimoniare su quanto appreso?
No. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture autorizzate non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione della professione. Si applicano l'art. 200 c.p.p. sul segreto professionale e, in quanto applicabili, le garanzie dell'art. 103 c.p.p.
Il trattamento volontario incide sulla responsabilità penale?
L'art. 120 disciplina l'accesso alla cura sul piano sanitario e non incide di per sé sulla responsabilità penale. Tuttavia il programma terapeutico volontario può assumere rilievo per le misure di favore previste per il tossicodipendente, come la sospensione dell'esecuzione (art. 90) e l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94).
Come è tutelata in concreto la riservatezza del paziente?
Ogni regione o provincia autonoma elabora un modello unico di scheda sanitaria con un sistema di codifica idoneo a tutelare l'anonimato del paziente ed evitare duplicazioni di carteggio. Chi ha chiesto l'anonimato ha diritto a che la scheda non riporti dati identificativi.
Vedi anche