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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ai fini dell'applicazione della sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 T.U.) e dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U.), la ASL competente o la struttura privata autorizzata trasmette all'autorità giudiziaria una relazione di verifica sul programma terapeutico.
  • La relazione è trasmessa su richiesta dell'autorità giudiziaria e deve seguire le modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia.
  • Il contenuto della relazione comprende: la procedura di accertamento dell'uso abituale, l'andamento del programma, il comportamento del soggetto, i risultati conseguiti e l'eventuale ultimazione del percorso.
  • I risultati sono espressi in termini di cessazione dell'assunzione delle sostanze di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali prevista dall'art. 14 T.U.
  • Il co. 1-bis impone la comunicazione immediata all'autorità giudiziaria di ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato (es. violazione del programma, recidiva nell'uso, abbandono della comunità).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 T.U. Stupefacenti — Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche’ di affidamento in

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

prova in casi particolari.

1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali, previste dall'articolo

14. 1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato. Torna al sommario

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 123 è la norma processuale che crea il collegamento informativo essenziale tra il sistema sanitario di trattamento della tossicodipendenza e il sistema penale delle misure alternative. Senza questo canale di comunicazione strutturata, l'autorità giudiziaria non disporrebbe degli elementi tecnico-clinici necessari per valutare se concedere, mantenere o revocare i benefici previsti dagli artt. 90 e 94 T.U. La disposizione incarna il principio di collaborazione interistituzionale tra ASL/SerD e magistratura di sorveglianza, che è uno dei pilastri del sistema di trattamento sanzionatorio dei tossicodipendenti autori di reato.

Presupposti applicativi: artt. 90 e 94 T.U.

L'art. 90 prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva quando il condannato tossicodipendente deve o intende sottoporsi a un programma terapeutico. L'art. 94 disciplina l'affidamento in prova in casi particolari per i tossicodipendenti che abbiano in corso o che intendano intraprendere un programma di recupero. Entrambi gli istituti richiedono che l'autorità giudiziaria — il tribunale di sorveglianza o, in fase di cognizione, il giudice — disponga di informazioni attendibili e aggiornate sulla situazione clinica e comportamentale del soggetto. La relazione ex art. 123 risponde esattamente a questa esigenza.

Soggetti obbligati alla trasmissione

L'obbligo di trasmissione grava sulla azienda unità sanitaria locale competente (attraverso il SerD) o sulla struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 presso cui il soggetto è in trattamento. La trasmissione avviene su richiesta dell'autorità giudiziaria, il che implica che non vi è un obbligo spontaneo di invio periodico, salvo quanto previsto dal co. 1-bis per le circostanze sopravvenute rilevanti. Le modalità tecniche e i contenuti minimi della relazione sono rimessi a un decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia.

Contenuto della relazione

La norma identifica quattro elementi informativi che la relazione deve necessariamente contenere:

1. La procedura di accertamento dell'uso abituale: descrive come è stata formulata la diagnosi di tossicodipendenza, gli strumenti clinici e tossicologici utilizzati, la documentazione anamnestica raccolta. Questo elemento garantisce l'attendibilità della qualifica di tossicodipendente su cui si fonda la misura.

2. L'andamento del programma: riporta le fasi già percorse, i trattamenti in corso, l'aderenza alla terapia, le eventuali modifiche al piano di cura. Consente al giudice di sorveglianza di apprezzare la serietà dell'impegno terapeutico del condannato.

3. Il comportamento del soggetto: include la puntualità agli appuntamenti, la collaborazione con gli operatori, il rispetto delle prescrizioni, i rapporti con l'ambiente familiare e sociale. È il dato prognostico principale per la valutazione del rischio di recidiva.

4. I risultati conseguiti e l'eventuale ultimazione del percorso: il parametro obiettivo è la cessazione dell'assunzione delle sostanze inserite nelle tabelle di cui all'art. 14 T.U. Non si tratta di un requisito assoluto per il mantenimento della misura, ma è il dato clinico centrale su cui il giudice forma il proprio convincimento.

Obbligo di comunicazione delle circostanze sopravvenute (co. 1-bis)

Il co. 1-bis introduce un obbligo di comunicazione proattiva e immediata a carico della struttura sanitaria: ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato deve essere comunicata all'autorità giudiziaria. Rientrano tipicamente in questa categoria: il positivo ai test tossicologici nel corso del programma, l'abbandono volontario della comunità terapeutica, la commissione di nuovi reati, la violazione delle prescrizioni del programma, le condizioni di salute sopravvenute che rendano il programma inattuabile. Questa comunicazione può determinare l'avvio del procedimento di revoca della misura alternativa.

Raccordo con il codice penale e l'ordinamento penitenziario

La relazione ex art. 123 si inserisce nel sistema più ampio della revisione delle misure alternative disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Il tribunale di sorveglianza, nel provvedere sulla revoca o sulla proroga dell'affidamento, non è vincolato alla relazione del SerD ma ne assume le risultanze come elemento tecnico privilegiato nell'ambito di una valutazione complessiva. La relazione ha pertanto la natura di prova documentale qualificata, acquisita nel procedimento di sorveglianza nel contraddittorio tra il pubblico ministero e il difensore del condannato.

Casi pratici

Caso 1: Revoca dell'affidamento a seguito di comunicazione del SerD

Sempronio, condannato per reati connessi agli stupefacenti, è in affidamento in prova ex art. 94 T.U. con obbligo di proseguire il programma terapeutico presso un SerD. Nel corso dell'affidamento, il SerD riscontra positività ai test delle urine per cocaina in tre occasioni consecutive e un progressivo deterioramento della compliance. Ai sensi dell'art. 123 co. 1-bis, il SerD comunica immediatamente tali circostanze al tribunale di sorveglianza. Il tribunale, acquisita la comunicazione, fissa udienza in camera di consiglio e convoca il difensore di Sempronio, il quale tenta di argomentare che la recidiva nell'uso è clinicamente prevedibile nella fase di scalaggio e non integra automaticamente la condizione di revoca. Il tribunale, acquisita la relazione completa ex art. 123 co. 1, revoca l'affidamento disponendo l'ordine di carcerazione, ritenendo che le reiterate positività escludano il requisito della seria adesione al programma.

Caso 2: Relazione positiva come presupposto per l'estinzione del reato

Caia è stata ammessa alla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 T.U. per seguire un programma terapeutico residenziale. Dopo il periodo previsto, il SerD prepara la relazione finale ex art. 123, attestando la regolare esecuzione del programma, la cessazione accertata dell'assunzione delle sostanze di cui alla tabella I, il reinserimento lavorativo e la stabilità familiare. La relazione evidenzia un decorso clinico privo di ricadute documentate e una progressiva autonomia dai supporti farmacologici. Il difensore di Caia deposita la relazione al tribunale di sorveglianza a sostegno dell'istanza di dichiarazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 93 T.U., ottenendo esito favorevole grazie all'esaustività del documento sanitario.

Caso 3: Contestazione della relazione SerD in sede di sorveglianza

Tizio è in affidamento in prova ex art. 94 e il SerD, su richiesta del tribunale di sorveglianza, trasmette una relazione che riferisce di una condotta discontinua e di tre assenze ingiustificate agli appuntamenti programmati. Il difensore di Tizio contesta la relazione, producendo documentazione medica che attesta che le assenze erano dovute a un ricovero ospedaliero d'urgenza, e chiede l'acquisizione di una relazione integrativa al SerD. Il tribunale di sorveglianza accoglie la richiesta e dispone la trasmissione di una relazione aggiornata: la struttura sanitaria chiarisce che, tenuto conto delle motivazioni delle assenze, il giudizio sull'andamento del programma rimane sostanzialmente positivo. L'affidamento è mantenuto con prescrizioni aggiuntive di comunicazione preventiva in caso di impegni sanitari incompatibili con gli appuntamenti.

Domande frequenti

Quando il SerD è obbligato a trasmettere la relazione di verifica all'autorità giudiziaria?

La trasmissione avviene su richiesta dell'autorità giudiziaria, in funzione dell'applicazione degli istituti ex artt. 90 e 94 T.U. 309/1990 (sospensione dell'esecuzione e affidamento in prova in casi particolari). Non vi è obbligo di invio spontaneo periodico, salvo le comunicazioni urgenti previste dal co. 1-bis.

Cosa deve contenere la relazione del SerD ex art. 123?

La relazione deve descrivere: la procedura di accertamento dell'uso abituale, l'andamento del programma terapeutico, il comportamento del soggetto e i risultati conseguiti, in termini di cessazione dell'assunzione delle sostanze di cui alle tabelle dell'art. 14 T.U. Le modalità sono definite con decreto interministeriale Salute-Giustizia.

Cosa succede se il SerD comunica che il soggetto ha abbandonato il programma?

Ai sensi del co. 1-bis, il SerD deve comunicare immediatamente all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza rilevante, incluso l'abbandono del programma. Questa comunicazione avvia tipicamente il procedimento di revoca della misura alternativa davanti al tribunale di sorveglianza.

La relazione del SerD è vincolante per il tribunale di sorveglianza?

No. La relazione è acquisita come prova documentale qualificata nell'ambito del procedimento di sorveglianza, che si svolge in contraddittorio tra PM e difensore. Il tribunale può discostarsi dalla valutazione del SerD motivando adeguatamente, e il difensore può contestarne il contenuto o chiedere integrazioni.

Il co. 1-bis si applica anche in caso di miglioramento significativo del quadro clinico?

La norma impone la comunicazione di ogni circostanza 'suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato', il che include in astratto anche evoluzioni positive rilevanti. In pratica, la comunicazione spontanea è più frequente in caso di deterioramento, mentre le evoluzioni positive sono documentate nelle relazioni periodiche richieste dal giudice.

Quale struttura trasmette la relazione se il soggetto segue il programma presso una struttura privata autorizzata?

La trasmissione compete alla struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 T.U. presso cui il soggetto è in trattamento, in alternativa all'ASL/SerD. Le due strutture devono in ogni caso coordinarsi per garantire la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse all'autorità giudiziaria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.