- Comuni, comunità montane, consorzi, servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerD) e centri ex art. 114 possono avvalersi della collaborazione di enti del privato sociale senza fine di lucro.
- La collaborazione riguarda attività di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.
- Sono ammesse anche associazioni con finalità di educazione giovanile, sviluppo socio-culturale, formazione professionale e orientamento al lavoro.
- I responsabili dei servizi possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi per partecipare alle attività di prevenzione e reinserimento sociale.
- La disposizione configura un modello di sussidiarietà orizzontale tra enti pubblici e terzo settore nel sistema di cura delle dipendenze.
Testo dell'articoloVigente
Art. 115 T.U. Stupefacenti — Enti ausiliari
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti. Torna al sommario
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Commento
Ratio e contesto sistematico
L'art. 115 del D.P.R. 309/1990 disciplina il rapporto tra il sistema pubblico di cura delle tossicodipendenze e il privato sociale, configurando un modello di collaborazione fondato sulla sussidiarietà orizzontale. La norma riconosce che l'intervento sulle dipendenze richiede una risposta plurale: accanto ai Servizi per le Dipendenze (SerD) pubblici, istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali, operano enti ausiliari privati che svolgono funzioni complementari e integrative.
Il fondamento sistematico della disposizione si inserisce nel più ampio impianto del Titolo XI del T.U., che disciplina l'organizzazione dei servizi di assistenza, con l'obiettivo di garantire una rete territoriale capillare e diversificata di interventi. La norma si coordina con gli artt. 113 e 114 (che disciplinano rispettivamente i servizi pubblici e i centri privati autorizzati) e con l'art. 116, che stabilisce i requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.
Soggetti pubblici ammessi alla collaborazione
Il comma 1 individua tassativamente i soggetti pubblici che possono avvalersi degli enti ausiliari: i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze istituiti dalle Aziende Sanitarie Locali (singole o associate) e i centri previsti dall'art. 114. Si tratta dunque di una platea ampia di enti territoriali e sanitari pubblici, con esclusione di soggetti privati che volessero avvalersi di altri privati senza la mediazione pubblica.
Soggetti del privato sociale coinvolti
Gli enti ausiliari di cui la norma ammette la collaborazione si distinguono in due categorie principali. La prima comprende i gruppi di volontariato e gli enti disciplinati dall'art. 116 che operano senza fine di lucro, con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti. La seconda categoria include associazioni ed enti di loro emanazione con finalità di educazione giovanile, sviluppo socio-culturale della personalità, formazione professionale e orientamento al lavoro.
Il requisito dell'assenza di fine di lucro è elemento qualificante per entrambe le categorie. Sul piano soggettivo, la norma non esige una specifica forma giuridica, risultando compatibili sia associazioni riconosciute sia non riconosciute, cooperative sociali e fondazioni, purché rispettino i requisiti sostanziali previsti dall'art. 116.
Modalità della collaborazione: autorizzazione individuale ex comma 2
Il comma 2 introduce una forma più diretta di partecipazione: i responsabili dei servizi e dei centri di cui agli artt. 113 e 114 possono autorizzare persone fisiche idonee a frequentare i servizi medesimi, allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti. Si tratta di un'autorizzazione a carattere individuale e discrezionale, rilasciata dal responsabile del servizio che valuta la specifica idoneità del soggetto richiedente.
Questa previsione ha una valenza operativa rilevante: consente l'ingresso nel circuito di cura di volontari, tirocinanti, operatori di associazioni non formalmente convenzionate, ampliando le risorse umane disponibili pur mantenendo il controllo sull'accesso in un contesto di alta vulnerabilità come quello della cura delle dipendenze.
Rapporti con il sistema di accreditamento e finanziamento
L'art. 115 va letto in combinato con gli artt. 116, 117 e 128-129 del T.U. L'iscrizione nell'albo regionale o il conseguimento dell'autorizzazione ex art. 116 costituisce presupposto per l'accreditamento istituzionale (art. 117) e per l'accesso ai contributi pubblici (artt. 128-129). Gli enti ausiliari che collaborano ai sensi dell'art. 115 senza essere autorizzati ex art. 116 operano in un rapporto informale, senza titolo per ricevere finanziamenti a carico del SSN né per stipulare convenzioni con il Ministero della Giustizia ex art. 96.
Profili applicativi e rilevanza pratica
La norma assume particolare rilevanza nel contesto dei programmi di reinserimento lavorativo e sociale, dove il raccordo tra SerD e mondo associativo è fondamentale per garantire continuità terapeutica. Le comunità terapeutiche private, anche quando non inserite nel circuito dell'accreditamento SSN, possono comunque collaborare con i servizi pubblici ai sensi dell'art. 115, costituendo un'importante risorsa complementare. Analogamente, le associazioni di auto-mutuo aiuto trovano nella norma una base giuridica per la loro integrazione nel percorso di cura, pur senza essere sottoposte agli stringenti requisiti strutturali delle comunità terapeutiche residenziali.
Casi pratici
Caso 1: Volontario autorizzato a frequentare un SerD
Tizio, membro di un'associazione di volontariato operante nel settore delle dipendenze, presenta richiesta al responsabile del SerD della propria ASL per essere autorizzato a partecipare alle attività di reinserimento sociale degli utenti. Il responsabile del servizio valuta il curriculum di Tizio, la sua formazione specifica e l'assenza di precedenti ostativi, e rilascia l'autorizzazione individuale ai sensi dell'art. 115, comma 2. Tizio può così affiancare gli operatori del servizio nelle attività di orientamento lavorativo, senza che l'associazione di appartenenza abbia necessità di conseguire formalmente l'autorizzazione ex art. 116.
Caso 2: Convenzione tra Comune e cooperativa sociale per il reinserimento lavorativo
Il Comune di un capoluogo di provincia stipula con una cooperativa sociale di tipo B una convenzione per attività di manutenzione del verde pubblico, avvalendosi della collaborazione prevista dall'art. 115. L'assessorato alle politiche sociali coordina con il SerD locale l'inserimento di soggetti in carico al servizio. Caia, seguita dal SerD per una dipendenza da oppiacei e in trattamento con metadone, viene avviata a questo percorso come parte integrante del proprio programma terapeutico ex art. 122 T.U.
Caso 3: Collaborazione informale di un'associazione non autorizzata ex art. 116
Sempronio è referente di un'associazione di promozione sociale che gestisce un centro aggregativo giovanile con attività di formazione professionale. L'associazione non ha conseguito l'autorizzazione ex art. 116 T.U. Il SerD locale intende avvalersi della collaborazione dell'associazione per attività di prevenzione nelle scuole. Sul piano giuridico, la collaborazione è ammissibile ai sensi dell'art. 115, comma 1, ma l'associazione di Sempronio non potrà accedere ai contributi ex artt. 128-129 né stipulare convenzioni con il Ministero della Giustizia, restando la collaborazione a titolo non oneroso per il SSN.
Domande frequenti
Quali enti del privato sociale possono collaborare con i servizi pubblici per le tossicodipendenze ai sensi dell'art. 115?
Possono collaborare i gruppi di volontariato e gli enti ex art. 116 senza fine di lucro che svolgono attività di prevenzione, cura e reinserimento, nonché associazioni con finalità di educazione giovanile, formazione professionale e orientamento al lavoro.
È necessaria una convenzione formale per la collaborazione degli enti ausiliari?
La norma non impone una forma negoziale specifica. Tuttavia, gli enti che aspirano a ricevere contributi pubblici (artt. 128-129) o a stipulare convenzioni con il Ministero della Giustizia (art. 96) devono conseguire l'autorizzazione ex art. 116 e l'accreditamento ex art. 117.
Chi può autorizzare persone fisiche a frequentare i servizi per le tossicodipendenze?
I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli artt. 113 e 114 del T.U. possono autorizzare singole persone idonee, previa valutazione discrezionale della loro idoneità, per partecipare alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale.
Le comunità terapeutiche private non accreditate possono collaborare con il SerD?
Sì, ai sensi dell'art. 115 è possibile una collaborazione informale anche con strutture non formalmente autorizzate o accreditate, purché operino senza fine di lucro e con le finalità previste dalla norma. Tale collaborazione non consente però l'accesso ai finanziamenti pubblici.
Qual è la differenza tra enti ausiliari ex art. 115 e strutture autorizzate ex art. 116?
Gli enti ausiliari ex art. 115 collaborano in modo complementare senza necessariamente soddisfare i requisiti strutturali dell'art. 116. Le strutture autorizzate ex art. 116 sono soggette a requisiti minimi (equipe multidisciplinare, personale qualificato, locali adeguati) e possono accedere all'accreditamento SSN e ai finanziamenti pubblici.
Vedi anche