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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I comuni e le comunità montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, perseguono obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, avvalendosi delle associazioni di cui all'art. 115.
  • Gli obiettivi comprendono la prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento attraverso interventi programmati, l'analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale, e il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
  • I comuni possono operare in forma consortile o tramite appositi centri gestiti in economia o mediante associazioni senza fini di lucro riconosciute o riconoscibili.
  • Il perseguimento degli obiettivi può essere affidato in gestione alle competenti aziende sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 T.U. Stupefacenti — Compiti di assistenza degli enti locali

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati; b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo

116. Torna al sommario

Commento

Ratio e collocazione nel sistema

L'articolo 114 completa il quadro del riparto di competenze nel sistema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, attribuendo ai comuni e alle comunità montane specifici compiti di carattere socio-assistenziale. Mentre l'art. 113 si occupa delle competenze delle regioni in senso lato, l'art. 114 scende al livello più vicino al cittadino — il comune — che conosce direttamente le realtà di disagio presenti sul proprio territorio e può intervenire con strumenti di prossimità.

La scelta di coinvolgere il livello comunale riflette una visione integrata della politica sulle dipendenze: il recupero del tossicodipendente non è solo un problema sanitario — e come tale spetta alle ASL — ma anche un problema sociale, che richiede interventi di prossimità in materia di reinserimento lavorativo, scolastico e familiare. Queste funzioni appartengono storicamente all'area dei servizi sociali comunali.

Le forme organizzative

I comuni e le comunità montane possono perseguire gli obiettivi dell'art. 114 attraverso diverse forme organizzative, che il legislatore elenca in modo non tassativo. La prima è quella consortile: i comuni possono costituire consorzi tra loro per gestire in forma associata i servizi, ripartendo i costi e le competenze. La seconda è la gestione diretta in economia, attraverso appositi centri comunali. La terza — e forse la più diffusa nella pratica — è il ricorso ad associazioni senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, alle quali i comuni affidano la gestione dei servizi.

Il richiamo alle associazioni di cui all'art. 115 integra nel quadro dell'art. 114 il terzo settore specializzato nelle dipendenze — le cooperative di solidarietà sociale, le associazioni di volontariato, i gruppi di auto-aiuto — che spesso costituisce la risorsa più preziosa a disposizione del comune per affrontare le situazioni di disagio legate all'uso di sostanze.

Gli obiettivi specifici

Il comma 1 elenca tre obiettivi che i comuni sono chiamati a perseguire. Il primo — prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento — si traduce nella progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati. Non si tratta di interventi emergenziali, ma di un'azione strutturata e pianificata, che riconosce come il disagio sociale e la dipendenza si nutrano vicendevolmente in un circolo che va spezzato a monte.

Il secondo obiettivo — rilevazione e analisi delle cause locali di disagio — richiede al comune di svolgere una funzione conoscitiva e di osservatorio sociale, anche in collaborazione con le autorità scolastiche. Il riferimento alla dispersione scolastica segnala come il T.U. 309/1990 avesse già nel 1990 chiaramente percepito il nesso tra abbandono scolastico precoce e rischio di dipendenza.

Il terzo obiettivo — il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente — è forse il più complesso e quello in cui il ruolo del comune è insostituibile. Il reinserimento lavorativo richiede raccordi con i centri per l'impiego e le aziende del territorio; il reinserimento scolastico richiede il coordinamento con le istituzioni scolastiche; il reinserimento sociale richiede la rete dei servizi di prossimità che solo il comune può attivare efficacemente.

La delega alle ASL e alle strutture private accreditate

Il comma 2 prevede che i comuni e le comunità montane possano affidare il perseguimento degli obiettivi del comma 1 alle competenti aziende sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116. Questa delega non esime il comune dalla responsabilità politica degli obiettivi fissati dalla norma, ma consente di avvalersi di soggetti specializzati per la gestione operativa dei servizi. La delega alle strutture private accreditate, in particolare, riflette la valorizzazione del terzo settore che caratterizza l'intero impianto del T.U. 309/1990.

Raccordo con le altre norme del T.U.

L'art. 114 si raccorda strettamente con l'art. 113 (competenze regionali), l'art. 115 (associazioni di volontariato) e l'art. 116 (requisiti delle strutture autorizzate). Il sistema che emerge è quello di una governance multilivello delle politiche sulle dipendenze: Stato fissa i principi (art. 1 ss.), regioni disciplinano e accreditano (art. 113), comuni intervengono con i servizi sociali (art. 114), terzo settore gestisce operativamente (artt. 115-116).

Casi pratici

Caso 1: Il comune costituisce un consorzio per la gestione dei servizi di reinserimento

Cinque comuni di una zona montana, individualmente troppo piccoli per gestire autonomamente i servizi per le dipendenze, costituiscono un consorzio ai sensi dell'art. 114. Il consorzio, di cui Tizio è il direttore, gestisce un centro diurno per tossicodipendenti in fase di reinserimento e coordina i raccordi con i centri per l'impiego, le scuole e le ASL del territorio. Il consorzio affida la gestione operativa del centro a una cooperativa di solidarietà sociale iscritta all'albo ex art. 116, stipulando una convenzione pluriennale. I costi sono ripartiti tra i comuni in proporzione alla popolazione residente.

Caso 2: Il comune avvia un programma di reinserimento lavorativo

Il comune di residenza di Caia, ex dipendente da sostanze in programma terapeutico ambulatoriale, avvia un progetto di reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 114, avvalendosi di una associazione no-profit convenzionata. Il progetto prevede una borsa lavoro presso un'azienda del territorio, preceduta da un percorso di orientamento professionale. La referente del progetto, Caia stessa dopo il completamento del percorso, segnala la necessità di includere nel programma anche un supporto al reinserimento scolastico per i partecipanti sprovvisti di licenza media. Il comune attiva il coordinamento con il provveditorato agli studi per l'attivazione di un corso sperimentale ai sensi dell'art. 105, comma 6.

Caso 3: Il comune delega alle ASL la gestione degli obiettivi socio-assistenziali

Il comune capoluogo di provincia, ritenendo di non disporre di strutture proprie adeguate, affida ai sensi dell'art. 114, comma 2, alla competente ASL il perseguimento degli obiettivi di reinserimento e prevenzione dell'emarginazione. L'ASL, attraverso il proprio SerD, attiva una rete di presa in carico integrata che coinvolge le strutture private accreditate del territorio. Sempronio, responsabile del SerD, riferisce al comune con cadenza semestrale sull'andamento delle attività, consentendo all'amministrazione di esercitare un monitoraggio sugli obiettivi affidati in gestione.

Domande frequenti

Quali enti locali sono coinvolti dall'art. 114 del T.U. Stupefacenti?

La norma si applica ai comuni e alle comunità montane. Non menziona le province, il cui ruolo nella materia socio-assistenziale è disciplinato da altre norme. Le province autonome di Trento e Bolzano sono invece disciplinate dall'art. 113 insieme alle regioni.

Il comune può affidare i servizi a una cooperativa di solidarietà sociale?

Sì. L'art. 114 prevede espressamente che i comuni possano avvalersi di associazioni senza fini di lucro riconosciute o riconoscibili. Le cooperative di solidarietà sociale iscritte all'albo ex art. 116 rientrano in questa categoria. Il comune può stipulare apposite convenzioni, mantenendo la responsabilità politica degli obiettivi.

Qual è la differenza tra la competenza del comune e quella della ASL in materia di dipendenze?

Il comune ha competenza sugli aspetti socio-assistenziali: prevenzione dell'emarginazione, analisi del disagio sociale, reinserimento lavorativo e scolastico. La ASL (tramite il SerD) ha competenza sugli aspetti sanitari: diagnosi, trattamento farmacologico, programmi terapeutici. L'art. 114, comma 2, consente al comune di delegare anche le proprie funzioni all'ASL, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

Il comune può creare un centro per tossicodipendenti gestito direttamente?

Sì. L'art. 114 prevede, tra le possibili forme organizzative, la gestione diretta in economia attraverso appositi centri comunali. Il centro dovrà in ogni caso ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 116 e rispettare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti da tale norma.

Le comunità montane hanno le stesse competenze dei comuni?

Sì. L'art. 114 equipara i comuni e le comunità montane, attribuendo loro gli stessi obiettivi e le stesse forme organizzative. La comunità montana può operare direttamente o avvalersi dei comuni che la compongono attraverso consorzi o forme di gestione associata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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