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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I beni mobili registrati, le navi, i natanti e gli aeromobili sequestrati in operazioni antidroga possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per impiego in attività antidroga.
  • Il giudice rigetta la richiesta con decreto motivato se vi ostano esigenze processuali; i terzi proprietari hanno diritto a essere convocati e a svolgere deduzioni.
  • Gli oneri di gestione e assicurazione dei veicoli affidati in custodia sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
  • I beni definitivamente confiscati possono essere assegnati all'amministrazione di polizia che li ha utilizzati oppure, su richiesta, a comunità ed enti di recupero dei tossicodipendenti.
  • Le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati vengono ripartite tra Ministero dell'interno e Ministero della sanità con vincolo di destinazione alle attività antidroga e di recupero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 T.U. Stupefacenti — Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e

3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 100 del D.P.R. 309/1990 disciplina il regime dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito di operazioni di polizia antidroga, perseguendo una duplice finalità: da un lato, consentire il riutilizzo immediato dei mezzi (veicoli, imbarcazioni, aeromobili) nelle stesse attività investigative che ne hanno determinato il sequestro; dall'altro, garantire che i proventi delle confische definitivamente acquisite allo Stato tornino a finanziare la lotta al narcotraffico e il recupero dei tossicodipendenti. La norma si colloca nel solco della più ampia politica di riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità, anticipando principi che avrebbero trovato piena sistematizzazione nel D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia).

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Il comma 1 prevede che l'autorità giudiziaria procedente possa affidare in custodia giudiziale agli organi di polizia i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga. L'affidamento avviene su richiesta degli organi di polizia interessati e ha la finalità di consentire l'impiego operativo dei beni nelle attività antidroga. L'autorità giudiziaria conserva tuttavia la piena disponibilità del bene ai fini processuali: se vi ostano esigenze istruttorie — ad esempio la necessità di compiere accertamenti tecnici sul mezzo — può rigettare la richiesta con decreto motivato. Il provvedimento di affidamento in custodia non pregiudica i diritti dei terzi estranei al reato.

Tutela dei terzi proprietari

Il comma 2 introduce una garanzia procedimentale a tutela dei terzi che vantino diritti sui beni sequestrati: qualora risulti che i beni appartengono a soggetti diversi dall'indagato o dall'imputato, i proprietari devono essere convocati dall'autorità giudiziaria per svolgere le loro deduzioni, anche con l'assistenza di un difensore. Possono altresì chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Per il resto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale in materia di sequestro (artt. 253 ss. c.p.p.) e di incidente di esecuzione.

La tutela del terzo proprietario è particolarmente rilevante quando il bene è stato utilizzato per il traffico di droga a insaputa del proprietario — si pensi al caso di un veicolo noleggiato o prestato — o quando il mezzo risulta gravato da ipoteca o da un contratto di leasing. In tali ipotesi la restituzione può essere subordinata al pagamento delle spese di custodia.

Oneri di gestione e assicurazione

Il comma 3 stabilisce che gli oneri di gestione dei beni affidati in custodia e quelli relativi all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, natanti e aeromobili siano a carico dell'ufficio o comando usuario. Si tratta di una disposizione di ordine pratico che evita che il bene rimanga inutilizzato o deteriorato per mancanza di fondi: è l'ufficio che lo utilizza operativamente a sostenere i costi correnti, analogamente a quanto avverrebbe per i propri mezzi istituzionali.

Assegnazione definitiva dopo la confisca

Il comma 4 disciplina la fase successiva alla confisca definitiva: i beni acquisiti allo Stato possono essere assegnati, su richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che li abbiano utilizzati in custodia. In alternativa — e questa è la disposizione più significativa dal punto di vista della politica criminale — possono essere assegnati a associazioni, comunità od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti. Questa norma riflette la consapevolezza che la lotta al narcotraffico non si esaurisce nella repressione penale ma richiede anche il sostegno alla rete dei servizi per il recupero dei soggetti dipendenti.

Destinazione delle somme ricavate dalla vendita

Il comma 5 prevede che le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati affluiscano a un apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato e vengano riassegnate in parti uguali al Ministero dell'interno (per le attività di polizia antidroga) e al Ministero della sanità (con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei tossicodipendenti). Il meccanismo del vincolo di destinazione garantisce che i proventi del crimine tornino a finanziare le attività di contrasto e di cura, in un circolo virtuoso che rafforza l'efficacia complessiva delle politiche antidroga.

Rapporti con il Codice antimafia

L'art. 100 ha rappresentato, al momento della sua adozione nel 1990, un antesignano della disciplina del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, poi sistematizzata nel D.Lgs. 159/2011 (artt. 35 ss. Codice antimafia). Oggi, per i procedimenti in cui si applicano entrambe le normative, occorre coordinare le disposizioni: il Codice antimafia ha generalmente portata applicativa più ampia e procedure più articolate, ma l'art. 100 T.U. 309/1990 conserva autonoma rilevanza per i beni sequestrati in contesti in cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Casi pratici

Caso 1: Motoscafo sequestrato affidato in custodia alla Guardia di Finanza

Nel corso di un'operazione antidroga nel Tirreno, la Guardia di Finanza sequestra un motoscafo di lusso appartenente a Sempronio, utilizzato per trasportare cocaina dalla Calabria alla Sardegna. Il Pubblico Ministero, su istanza del Reparto Operativo Navale della GdF, affida il motoscafo in custodia giudiziale al Reparto, che lo impiega per successive operazioni di sorveglianza costiera. All'esito del processo, Sempronio viene condannato e il motoscafo confiscato definitivamente; l'amministrazione della GdF richiede l'assegnazione del bene e ottiene il decreto di assegnazione. Gli oneri assicurativi durante il periodo di custodia erano stati sostenuti dal Reparto usuario.

Caso 2: Terzo proprietario che richiede la restituzione del veicolo sequestrato

Caia ha concesso in locazione la propria autovettura a Tizio attraverso un contratto di noleggio privato. Tizio, all'insaputa di Caia, utilizza il veicolo per trasportare eroina. La Polizia Stradale lo ferma e sequestra l'auto. Caia viene convocata dal GIP, produce il contratto di noleggio e dimostra la propria estraneità ai fatti. Il difensore chiede la restituzione immediata del veicolo; il GIP, valutate le esigenze processuali ormai superate dopo i rilievi tecnici sull'auto, dispone la restituzione con decreto, ponendo a carico di Tizio le spese di custodia maturate nel periodo di sequestro.

Caso 3: Proventi di confisca destinati a una comunità terapeutica

All'esito di un maxi-processo per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. 309/1990), diventano definitivi i provvedimenti di confisca su tre immobili, due autovetture e un'imbarcazione appartenenti all'organizzazione capeggiata da Sempronio. Le autovetture e l'imbarcazione vengono assegnate alla Polizia di Stato su richiesta della Questura competente. Uno degli immobili viene invece assegnato, ai sensi dell'art. 100 comma 4, alla Comunità Rinascita, ente no-profit che gestisce un centro di recupero per tossicodipendenti in provincia di Napoli, che lo destina a sede residenziale per il programma terapeutico.

Domande frequenti

Gli organi di polizia possono usare operativamente i veicoli sequestrati in operazioni antidroga?

Sì. L'art. 100, comma 1, consente all'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale agli organi di polizia i beni mobili registrati (veicoli, navi, aeromobili) sequestrati in operazioni antidroga, affinché vengano impiegati in ulteriori attività di contrasto al narcotraffico. Il giudice può rifiutare solo se vi ostano esigenze processuali.

Chi paga le spese di assicurazione del veicolo sequestrato durante la custodia?

Gli oneri di gestione e di assicurazione obbligatoria sono a carico dell'ufficio o del comando che utilizza il bene (comma 3). Non gravano sulla persona cui il bene è stato sequestrato né sull'erario generale, ma sul reparto usuario.

Cosa succede ai beni confiscati definitivamente?

Vengono acquisiti allo Stato. Su richiesta, possono essere assegnati all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che li hanno utilizzati oppure a comunità, associazioni o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti (comma 4).

Un terzo proprietario può recuperare il bene sequestrato?

Sì, se dimostra di essere estraneo al reato. Il comma 2 garantisce al proprietario terzo il diritto di essere convocato dall'autorità giudiziaria, di svolgere deduzioni con l'assistenza di un difensore e di chiedere l'acquisizione di prove utili alla restituzione.

Come vengono impiegati i proventi della vendita dei beni confiscati?

Le somme confluiscono al bilancio dello Stato e vengono riassegnate in parti uguali al Ministero dell'interno (per attività di polizia antidroga) e al Ministero della sanità (con vincolo di destinazione per il recupero dei tossicodipendenti), secondo quanto previsto dal comma 5.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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